Elevazione limite di età per collocamento a riposo. (Pubbl. in Boll. Uff. 9 maggio 1990, n.39)
1 L'art. 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato come segue: Il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65' anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70' anno di età. 2 Il provvedimento è emanato dal Presi dente della Giunta regionale, su parere del competente assessorato; per i dipendenti del Consiglio regionale il provvedimento è di pertinenza del Presidente del Consiglio, previo parere del dirigente coordinatore. |