LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1990, n. 28
Modifica alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 550
del 14 marzo 1990, recante: "Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n.
22/1984. Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze".
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 aprile 1990 n.35)
- Art. 1
1 All'art. 4 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n. 550 del 14 marzo 1990, recante: "Modifica art. 5 ed integrazione legge regionale
n. 22/1984 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossico dipendenze", l'art. 10
bis è così sostituito:
"Art. 10 bis"
(Istituzione dei S.A.T.)
"Sono istituiti i Servizi Assistenza Tossicodipendenti (S.A.T.) presso le Unità
Socio Sanitarie Locali sottoelencati:
U.S.S.L. Sede Competenza Terr.
N. 1 Praia a Mare UU.SS.SS.LL.nn. 1, 4, 10
N. 2 Castrovillari UU.SS.LL. n. 2
N. 3 Trebisacce U.S.S.L. n. 3
N. 5 Corigliano C.U.S.S.L. n. 5
N. 7 Cariati U.S.s.L. n. 7
N. 9 Cosenza UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11,12
N. 16 Crotone UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15
N. 17 Lamezia T. U.S.S.L. n. 17
N. 18 Catanzaro UU.SS.SS.LL. n. 18
N. 19 Chiaravalle Centrale UU.SS.SS.LL. n. 19, 21
N. 20 Soverato U.S.S.L. n. 20
N. 22 Vibo Valen. U.S.S.L. n. 22
N. 23 Nicotera U.S.S.L. n. 23
N. 24 Siderno UU.SS.SS.LL. nn. 24, 28
N. 25 Polistena U.S.S.L. n. 25
N. 26 Palmi UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27
N. 30 Melito P.T. U.S.S.L. n. 30
N. 31 Reggio C. UU.SS.SS.LL. nn. 29, 31
I S.A.T. sono servizi socio-sanitari operanti nel territorio attivati presso i presidi
ospedalieri con le seguenti competenze:
a) prendono in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni sanitari e sociali;
b) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza da sostanze legali ed
illegali (alcool compreso), formulano il necessario programma terapeutico in
collaborazione con i C.A.T. e ne curano l'attuazione;
c) collaborano con i C.A.T.per programmi mirati alle attività di prevenzione ed alla
tutela della salute dei tossico dipendenti, coinvolgendo, ove possibile la famiglia e le
istituzioni pubbliche e private;
d) attuano le convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali con gli Istituti di
Prevenzione e Pena ricadenti nel territorio di competenza, al fine di garantire
l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti;
e) predispongono, ai fini della disassuefazione e della cura per patologie secondarie, le
ammissioni presso le unità operative dei presidi ospedalieri interessati;
f) richiedono tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione del piano terapeutico;
g) inviano al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito una scheda sanitaria;
h) collaborano sui Servizi sociali dei Comuni interessati alla realizzazione di interventi
sociali e riabilitativi.
Allo scopo di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di bevande alcoliche i
S.A.T. provvedono inoltre a:
1) alla cura delle situazioni patologi che connesse all'abituale assunzione di alcool;
2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e psicologici ed ai
trattamenti farmacologici sostitutivi;
3) all'invio dei pazienti presso i reparti ospedalieri di medicina per gli interventi di
competenza.
Presso gli Ospedali delle Unità Sanitarie Locali possono essere istituiti i servizi di
alcologia, o sezioni o unità alcologiche.
Tali servizi sono organizzati in maniera dipartimentale in collegamento funzionale con una
divisione ospedaliera, preferibilmente di medicina generale e utilizzano gli organici del
reparto e del S.A.T., ove esista.
Essi sono strutturati in ambulatorio, sale di riunioni e posti letto. I posti letto in
numero di quattro su 32 vanno ottenuti anche riconvertendo i posti sottoutilizzati.
Il personale del servizio di alcologia fa capo al responsabile della divisione dove ha
sede il servizio stesso ed è coordinata per come previsto dal terzo comma del successivo
art. 10 ter.
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