LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1990, n. 23
Norme in materia di pianificazione regionale disposizioni connesse all'attuazione
della legge 8 agosto 1985, n. 431.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1990, n. 31)
Art. 1
(Contenuti della pianificazione regionale)
1 La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni
volte alla tutela: a) dell'identità culturale del territorio regionale, delle
caratteristiche essenziali intrinseche delle componenti territoriali di cui è
riconoscibile lo interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,
geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche, storico artistiche, storico
testimoniali ed etnologiche;
b) dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche
caratteristiche geologiche o idrogeologiche, nonché in funzione del la salvaguardia dagli
effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione dagli inquinamenti e della difesa dagli
stessi, della preservazione delle risorse primarie.
2 Le prescrizioni di cui al precedente comma stabiliscono, per le componenti territoriali
considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e
le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero
necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti.
3 La pianificazione regionale fatte salve le competenze statali, procede nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi, ad indicare le linee di organizzazione del
territorio regionale, definendo altresì le infrastrutture, le attrezzature, gli impianti
e gli interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale.
Art. 2
(Strumenti della pianificazione regionale)
1 La pianificazione regionale può esprimersi mediante:
a) piani territoriali regionali aventi l'insieme dei contenuti di cui all'articolo 1;
b) piani regionali di settore, volti a definire infrastrutture, attrezzature, impianti,
interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale ai sensi del III comma
dell'art. 1;
c) varianti ai piani.
2 Salva diversa disposizione, l'arco di riferimenti temporale delle previsioni degli
strumenti di pianificazione di cui al I comma è decennale. Ogni quinquennio, a decorrere
dalla loro entrata in vigore, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta ne formula
l'aggiornamento per slittamento, ne verifica la coerenza reciproca e complessiva, ed
adotta le opportune o necessarie varianti.
3 La pianificazione regionale può attuarsi direttamente mediante:
a) piani esecutivi regionali;
b) programmi regionali di intervento;
c) progetti regionali di intervento, relativi a singole opere o a complessi di opere di
rilevanza regionale;
d) varianti ai piani, programmi e progetti.
4 L'attuazione di previsioni della pianificazione regionale mediante piani esecutivi
regionali e progetti regionali di intervento può essere proposta alla Regione dagli enti
territoriali sub regionali competenti, i quali possono altresì provvedere a redigerli ed
a proporli alla Giunta regionale che, verificatane la coerenza con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale vigenti, ne propone l'adozione al Consiglio regionale.
Art. 3
(Efficacia degli strumenti di pianificazione)
1 Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al I comma dell'art. 2 sono
prevalenti nei confronti di qualsiasi precedente strumento di pianificazione del medesimo
livello.
2 Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al I comma dell'art. 2 stabiliscono
quali delle prescrizioni immediatamente vincolanti debbano essere recepite dagli strumenti
di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione a livello sub
regionale e quali debbano eventualmente essere specificate mediante gli strumenti di
attuazione di cui al III comma dell'art. 2.
3 Gli strumenti di attuazione della pianificazione regionale di cui al comma III dell'art.
2 sono comunque prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di
attuazione della pianificazione, e di programmazione di livello sub regionale.
L'approvazione dei predetti strumenti di attuazione della pianificazione regionale
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in differibilità ed urgenza delle opere e
degli interventi in essi previsti secondo le leggi vigenti in materia.
4 Gli enti territoriali sub regionali, singoli o associati, sono tenuti ad apportare ai
propri strumenti di pianificazione, le varianti necessarie per il recepimento delle
prescrizioni contenute negli strumenti regionali di pianificazione e di attuazione della
pianificazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questi ultimi.
Art. 4
(Procedimenti)
1 Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma I dell'art. 2, sono
adottati dalla Giunta regionale previo parere della commissione urbanistica regionale.
Entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, il Presidente
della Giunta regionale provvede a pubblicare tale de liberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed in almeno due quotidiani a larga diffusione regionale ed allo albo
pretorio di ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito
del piano medesimo, nonché a depositare copia degli elaborati costituenti gli strumenti
adottati, per 30 giorni consecutivi, presso le segreterie delle Province, ove chiunque
può prenderne visione. Entro 30 giorni dalla scadenza del secondo termine le
amministrazioni dello Stato, le aziende pubbliche a carattere nazionale, le aziende e gli
enti pubblici non territoriali a carattere regionale, le Province, i Comuni singoli e
associati, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonché i
soggetti pubblici o privati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e
proposte.
Decorso il termine stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, e non oltre
i 60 giorni successivi la Giunta regionale presenta gli strumenti adottati, nonché le
osservazioni e proposte pervenute, sentita la commissione urbanistica regionale, al
Consiglio regionale, il quale decide in merito alle osservazioni e proposte, ed approva
gli strumenti con legge.
2 I piani esecutivi regionali di cui al comma 3 dell'art. 2, e le relative varianti, fatte
salve specifiche disposizioni di legge, sono adottati ed approvati con la procedura di cui
al precedente comma.
3 Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione regionali, entrano
in vigore alla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Copia degli elaborati costituenti gli strumenti
approvati sarà depositata presso la Segreteria del la Giunta regionale e le segreterie
delle Province.
Art. 5
(Elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione)
1 Gli strumenti di pianificazione regionali di cui al comma I dell'art. 2 sono
costituiti da:
a) una relazione che, con idoneo corredo di allegati volti a documentare lo stato di fatto
e le previsioni a cui si riferiscono le scelte operate, motivi e formuli tali scelte;
b) elaborati cartografici in scala non inferiore ad 1:25.000 volti ad esplicitare le
scelte;
c) le norme.
Art. 6
(Componenti territoriali assoggettate a misure minime di
salvaguardia)
1 Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di
pianificazione regionale avente i contenuti e le caratteristiche di cui al comma I
dell'art. 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure di salvaguardia
di cui al successivo art. 7:
a) i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la
linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore
a metri 300 e non superiore a metri 700;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia,anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi di acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente i 1000 metri sul livello medio del mare;
e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e quelle di cui siano individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10
metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed
F, di metri lineari 100 per le altre zone;
g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della
Giunta regionale;
h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio
1987, n. 3, ed allo elenco allegato alla presente legge sotto la lett. a), nonché una
fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri
lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;
i) i monumenti bizantini di cui allo elenco allegato alla legge sotto la let b), nonché
una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di
metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;
l) le zone agricole terrazzate di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34, e ivi
catastalmente individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara;
m) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
n) i comprensori ecologici-termali di cui all'art. 11 della legge regionale 3 settembre
1984, n. 26;
o) le singolarità geologiche e geotettoniche incluse in elenchi approvati con delibera
della Giunta regionale:
p) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;
q) i parchi e le riserve naturali e regionali, i territori di protezione esterna dei
parchi;
r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni
della Giunta regionale;
s) le cose e le località incluse negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
2 Fatto salvo quanto disposto dalla legge 431/1985 e legge 1497/1939, non sono soggette a
misure minime di salvaguardia di cui all'art. 7 ancorché ricadenti negli ambiti di cui
alle lett. a), b) c), d), ed n) del comma I:
a) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali delle zone A, B ed E ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché comprese in programmi pluriennali
di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Sono obbligati a dotarsi di piani pluriennali di attuazione tutti i Comuni di cui
all'elenco riportato alla legge regionale n. 15/1979; i restanti Comuni hanno facoltà di
dotarsi del piano pluriennale di attuazione.
Il vincolo continuerà ad applicarsi per i Comuni che saranno obbligati allo adeguamento
dei piani regolatori generali;
c) le aree ricomprese nella perimetrazione dei centri edificati ai sensi del l'art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali
conformi al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in piani attuativi redatti ai sensi delle leggi vigenti regolarmente
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) le aree incluse nei piani regolatori degli agglomerati industriali approvati,
limitatamente a quelle aree dotate di opere di urbanizzazione già approvate e finanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 Fatta salva ogni competenza statale a quanto disposto dalla legge 431/1985 e legge
1497/1939, per i Comuni dotati di piano regolatore generale le norme di salvaguardia
previsto dalla presente legge non si applicano oltre la data del 31 luglio 1991.
Per i Comuni che, pur dotati di piano regolatore generale siano obbligati all'adeguamento
degli stessi le norme di salvaguardia previste dalla presente legge continueranno ad
applicarsi sino alla definitiva approvazione del piano adeguato.
Art. 7
(Misure minime di salvaguardia)
1 Nelle componenti territoriali di cui all'art. 6 sono ammessi esclusivamente:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonché, con la eccezione delle componenti territoriali di cui alle lett.
f), g), h) ed i) del comma I dell'art. 6, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento
fino ad un massimo del 5% della volumetria esistente alla data del 31 dicembre 1986, per i
manufatti legittimamente esistenti;
b) gli interventi di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino ambientale,
che non alterino l'assetto idrogeologico ed ambientale;
c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi
minimi complementari, finalizzata alla fruizione turistica naturalistica culturale,
purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre
opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;
d) l'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresa l'attività di allevamento nonché la
realizzazione di strade poderali e di annessi rustici strettamente funzionali alla
conduzione del fondo, per i terreni ricadenti nelle zone agricole definite come tali dagli
strumenti di pianificazione e comunque aventi utilizzazione agricola in atto alla data del
31 dicembre 1986, fermo restando che per le componenti territoriali di cui alle lett. l),
o) e p) del comma I dell'art. 6 è vietato qualsiasi mutamento delle qualità colturali in
atto alla predetta data del 31 dicembre 1986 e che per la componente territoriale di cui
alla lett. e) del citato comma 1 dell'art. 6 sono consentiti solamente il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione in conformità ad ogni prescrizione vigente in materia;
e) la realizzazione di piccoli impianti tecnici, quali cabine elettriche, serbatoi d'acqua
per lo spegnimento di incendi e simili con l'eccezione delle componenti territoriali di
cui alle lettere f), h), i), o) e r) del comma 1 dell'art. 6.
2 Nelle componenti territoriali di cui appresso, fatte salve prescrizioni più
restrittive, valgono le seguenti prescrizioni:
a) sugli arenili e sulle sponde demaniali dei laghi e dei corsi d'acqua, non sono ammesse
costruzioni stabili;
b) nelle aree adiacenti agli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie stagionali
di servizio al godimento turistico balneare in ogni caso non residenziali, ed a condizione
che non sia precluso il libero accesso al mare;
c) i percorsi e sentieri di accesso agli arenili demaniali non possono esse re preclusi al
libero accesso. I parcheggi necessari a garantire l'accessibilità agli arenili demaniali
devono essere realizzati al di fuori della fascia costiera di metri 150 dalla battigia. Le
strutture precarie esistenti al 31 dicembre 1986 devono essere arretrate secondo i
medesimi criteri, salvo che non sia dimostrata la assoluta indisponibilità di spazio.
3 Le misure minime di cui al presente art. sono immediatamente prevalenti sugli strumenti
di pianificazione urbanistica regionale e sub regionale vigenti e costituiscono indirizzo
per gli strumenti urbanistici in corso di formazione.
Art. 8
(Cave)
1 Entro il 31 dicembre 1990 la Regione provvede alla redazione di un elenco delle cave di
materiale lapideo esistenti e di quelle in esercizio.
2 La coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione
urbanistica del territorio comunale di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
3 Entro il 30 giugno 1991 i titolari delle concessioni di cava valide, provvedono alla
redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l'indicazione delle opere di
sistemazione dell'area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivono un atto d'obbligo
contenente l'impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere.
4 Entro il 30 giugno 1991 la Regione redige un piano delle cave sulla base del la
determinazione dei fabbisogni regionali, contenente l'indicazione delle aree coltivabili
ed i criteri e norme per l'estrazione di materiali.
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1 Entro il 31 dicembre 1990 la Regione, su cartografia in scala 1/25.000 identifica le
componenti di cui all'art. 6, articolando e definendo i perimetri e la relativa normativa
d'uso.
2 In tale fase la Regione, per particolari esigenze paesaggistiche e tenendo conto della
orografia dei suoli può:
a) aumentare il minimo di metri lineari 300 fino a 500 metri lineari dalla battigia;
b) diminuire il massimo di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia;
c) aumentare il limite di cui al punto;
d) dell'art. 6 I comma da metri lineari 1000 a metri lineari 1200 sul livello del mare;
d) individuare le acque pubbliche per le quali continuerà ad applicarsi esclusivamente la
normativa della legge 431/85.
3 Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge 431/85 e dalla legge
1497/39 non sono soggetti alle misure minime di salvaguardia di cui all'art. 7 della
presente legge le opere pubbliche deliberate e/o incluse in programmi alla data di entrata
in vi gore della presente legge.
4 Fino all'approvazione della cartografia del piano regionale contenente i perimetri delle
componenti di cui all'art 6, il rilascio del nulla osta è subordinato alla esibizione
della documentazione grafica e fotografica atta a documentare la compatibilità del
progetto proposto con le misure minime di cui all'art. 7, ferme restando le procedure di
cui alla legge regionale n. 41 del 12 agosto 1986.
5 Allo scopo di consentire puntuali verifiche di conformità dei progetti, entro il 31
luglio 1990, la Regione provvede alla acquisizione della copertura fotografica del
territorio regionale in scala atta alla identificazione delle costruzioni e delle
infrastrutture esistenti alla data della ripresa fotografica.
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