LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1990, n. 21
Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi
religiosi.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 aprile 1990, n.31)
Art. 1
(Contributi per opere di culto)
1 L'amministrazione regionale, d'intesa con la competente autorità religiosa, che per
la Chiesa cattolica è l'Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è quella
riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed
"una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la
straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, compresi l'ufficio
e l'abitazione del parroco e le relative pertinenze nonché di istituti di istruzione
religiosa con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti
strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente
urbanizzazione.
2 I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella
misura costante del 10% della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che
assumono l'iniziativa delle opere.
3 I contributi "una tantum" sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai con
tributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita
dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50% del la spesa ammissibile,
elevabile al 90% per i lavori attinenti alle Chiese.
4 La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo
delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente
degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese
generali o di collaudo, non superiori al 7% di tale costo.
5 Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente II comma, corredate da un
progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa
occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente I
comma, dagli Enti locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni
anno e nella prima applicazione della presente legge entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della stessa.
6 Entro gli stessi termini e con le stesse modalità l'Ordinario Diocesano o l'Autorità
religiosa competenti inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al
precedente III comma.
7 Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa
ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini
che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori
pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
8 Alla concessione e all'erogazione dei contributi provvede con apposito decreto
l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, sulla base del programma annuale approvato
dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 2
(Procedura per l'erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui)
1 Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggono mutui per l'esecuzione dei lavori
previsti nel II comma del precedente art., il contributo viene corrisposto direttamente
all'istituto mutuante.
2 Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa Depositi e
Prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi
pluriennali previsti dalle leggi regionali.
3 Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la garanzia
è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi,
recando le disposizioni vigenti presso l'istituto mutuante e sulla base di apposita
convenzione predisposta dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici ed approvata dalla
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4 L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo da parte degli Enti locali
(Comuni, Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di
opere pubbliche.
Art. 3
(Disciplina urbanistica dei servizi religiosi)
1 Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra
insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle
attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti Istituzionalmente competenti
in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui
rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, III comma, della
Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni interessati
dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo art. 5.
Art. 4
(Definizione)
1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 II comma, lett. B, del decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del persona le di
servizio;
c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educativa,
culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
2 In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive
modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di
urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.
Art. 5
(Dimensionamento e localizzazione)
1 In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni
ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al
30% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune
specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente art. 2.
2 Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2
aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini
della determinazione delle quantità minime prescritte in misura doppia di quella
effettiva.
3 Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di
cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una
superficie minima di mq. 2.000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di
rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.
4 Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono
effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti
di cui al precedente art. 3.
5 In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate
all'attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni
religiose, che abbiano i requisiti indicati all'art. 1, proporzionalmente alla loro
consistenza nel Comune.
Art. 6
(Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti)
1 Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle
prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro sei
mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le
previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 5.
2 La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree
già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione
del Consiglio comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953. La deliberazione diviene efficace trascorsi 30 giorni dalla data
di trasmissione della stessa all'Assessorato regionale all'Urbanistica; "negli altri
casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.
Art. 7
(Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria)
1 I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose
di cui alla presente legge una aliquota non inferiore al 10% dei contributi per
urbanizzazione secondaria loro dovuti.
2 I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le
concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche relativamente
all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle
concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di
urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.
3 I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che ne facciano richiesta e
che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1, proporzionalmente alla loro
consistenza nel Comune.
4 I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione
delle attrezzature di cui al precedente art. 2 o per gli interventi su quelle esistenti
nell'ambito del territorio del Comune che ha effettuato i relativi versamenti.
5 A tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una analitica relazione sull'utilizzazione delle somme percepite.
6 È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare il rapporto con il
Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti
attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori
o delle opere di cui al precedente art. 4.
7 Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati
al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 3 miliardi per lo esercizio
finanziario 1990, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 2323204 dello stato di
previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1990.
2 Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 9
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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