- LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1990, n. 20
- Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1990, n. 31)
Art. 1
1 Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi
alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato.
2 La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nello ambito dello
stesso Comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non può essere
assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso Comune, se non sono trascorsi due anni
dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell'esercizio cessato.
Art. 2
1 Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli alberghi a cinque, a
quattro e tre stelle devono essere condotti da un direttore d'albergo, secondo la
qualifica personale richiamata dall'art. 40 della legge n. 13 del 26 marzo 1985.
Art. 3
1 Il direttore deve essere preposto anche alla conduzione dei villaggi-alberghi a
cinque, quattro e a tre stelle Possono assumere tali denominazioni gli esercizi che,
dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso.
Art. 4
1 Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di cui
alla presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.
2 La licenza può essere nuovamente con cessa allorché siano stati adempiuti gli obblighi
di cui agli artt. precedenti.
3 L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano
nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dal
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 5
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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