LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1990, n. 19
Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1990, n. 31)
Art. 1
1 All'art. 1 della legge regionale n.19 del 4 agosto 1988, dopo le parole: "Ai
componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria", vanno aggiunte le seguenti parole: "e ai sei
componenti il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2,
art. 2, commi 1 e 2, per il controllo e la valutazione dei progetti di cui alla stessa
legge".
Art. 2
1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 100
milioni, si farà fronte con l'aumento dello stanziamento previsto al capitolo 1012101,
definito con la legge di bilancio 1990 e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
Art. 3
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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