LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, n. 18 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie. (Pubbl. in Boll. Uff. 12 aprile 1990, n.29) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il servizio farmaceutico e la vigilanza sulle farmacie. Art. 2 1. La Giunta regionale adotta provvedimenti in materia di: 2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente sentiti i
pareri dei Comuni e dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali interessati e
di una apposita commissione nominata su proposta del l'Assessore regionale alla sanità
per ogni provincia e Art. 3 1. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale adotta provvedimenti in materia
di: 2. I provvedimenti di cui alle lett. a) b) c) del presente art. sono adottati dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, sentito il parere del Comune, con l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia.
1. Ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero delle se di farmaceutiche, il perimetro di ciascuna di esse e l'ubicazione di ogni farmacia. 2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, o frazione superiore a 2.500 abitanti, nei Comuni con popolazioni fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni. 3. Ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 m. e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della sede. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia a soglia delle farmacie. 4. Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei Comuni, esercitato a norma
della legge n. 475 del 2 aprile 1968, dovrà essere considerato decaduto se la farmacia
non verrà attivata entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale si
è richiesta la Art. 5 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno pari, il Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità,
approva con proprio decreto la pianta organica generale delle farmacie della regione,
articolata per 2. Ai fini della revisione biennale di cui al precedente comma, le Unità Sanitarie
Locali sentiti i pareri dei Comuni interessati, devono inviare all'Assessore regionale
alla Sanità, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno pari, le eventuali
proposte di variazione della
1. La pianta organica generale delle farmacie, determinata con le modalità di cui ai precedenti art. 4 e 5 dovrà evidenziare le sedi vacanti e quelle di eventuale nuova istituzione. 2. Il conferimento delle sedi farmaceutici che vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandirsi dalla Regione perentoriamente entro il mese di marzo di ogni anno dispari. 3. Il concorso va bandito per ambiti provinciali. 4. I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al precedente c. sono quelli indicati nella legge 2/4/1968, n.475 e nel D.P.R. 21/8/1971, n.1275 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente art. 6 è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è presieduta da un dirigente della
Regione Calabria ed è composta: 2. Per ogni componente è nominato, con la stessa procedura, il relativo supplente. 3. Esercita la funzione di segretario un funzionario della Regione. 4. La graduatoria degli idonei è approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5. Con il medesimo provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina i vincitori ed autorizza l'esercizio farmaceutico con l'osservanza dei criteri stabiliti nelle norme di cui al T.U.LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 1. Il titolare della farmacia deve avere a pena di decadenza, la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. 2. La sostituzione temporanea è ammessa nei casi previsti dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il titolare, anche provvisorio, della farmacia deve dare comunicazione all'Unità Sanitaria Locale del nominativo dell'eventuale direttore responsabile, nonchè quello dei farmacisti collabora tori e del personale addetto all'esercizio farmaceutico. 4. Le certificazioni relative al servizio di direttore responsabile, di farmacista collaboratore e di addetto sono di competenza del Presidente della Unità Sanitaria Locale.
1. Le sedi farmaceutiche rurali della Regione che rendendosi vacanti, determinino
documento all'assistenza farmaceutica possono essere attribuite in gestione provvisoria
fino al conferimento definitivo a seguito del relativo concorso pubblico, in base a
graduatoria 2. A tal fine i farmacisti interessati devono presentare all'Assessore regionale alla Sanità, entro il 15 dicembre di ciascun anno, istanza per essere inclusi nella suddetta graduatoria. 3. Per l'inclusione nella graduatoria gli interessati dovranno allegare alla domanda le
certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti: 4. Per la valutazione dei titoli posseduti, si seguono i criteri e i punteggi indicati nell'art. 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 5. La graduatoria è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 gennaio. Essa ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Art. 10 1. Nei casi previsti dall'art. 1, II comma, della legge 8 giugno 1968, n. 221, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il parere della Unità Sanitaria Locale e del Comune interessato, istituisce con proprio decreto, un dispensario farmaceutico. 2. La gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica nell'ambito della qua le viene istituito il dispensario. In caso di sua mancanza o rinuncia, la gestione è affidata al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino. 3. In concomitanza dell'orario di apertura del dispensario, fissato dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la farmacia, il cui titolare sia stato incaricato della gestione del dispensario, deve rimanere chiusa. Art. 11 1. La decadenza della territorialità del l'esercizio farmaceutico deve essere di
chiarata nei casi espressamente previsti dagli artt. 108, 111, e 113 del T.U delle leggi
sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché dagli artt. 11 e 14 della
legge 2 aprile 1968, n. 475 2. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il Consiglio Provinciale dell'Ordine territorialmente competente. Art. 12 1. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi alme no 5 anni dalla conseguita titolarità. 2. Il trasferimento avviene con l'osservanza delle procedure indicate nell'art 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituito il medico provinciale con il Presidente della Giunta regionale. Art. 13 1. È affidato alla Commissione provinciale di cui al II comma dell'art. 2 della presente legge il compito di accertare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie. 2. L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 110 del T.U.LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. 3. La determinazione del valore degli arredi, provviste e dotazioni della farmacia
avviene conformemente alla volontà delle parti validamente espressa In caso di disaccordo
delle parti, la Commissione provvede in base a perizia, con decisione inappellabile, a
determinare 4. La Commissione provinciale di Catanzaro ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanità, quelle periferiche hanno sede rispettivamente presso gli uffici assistenza ospedaliera di Reggio Calabria e di Cosenza.
1. Presso ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una commissione presieduta dal
Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato e composta: 2. Funge da Segretario un funzionario amministrativo della Unità Sanitaria Locale. 3. La Commissione di cui al precedente comma determina le indennità di cui al la lett. d) del precedente art. 3, con l'osservanza dei criteri e delle modalità vigenti in materia. 4. La Commissione, inoltre, esprime parere in ordine alle iniziative di cui alle lett. g), i), l), m), n), o), q), r), del precedente art. 3. Art. 15 1. Le piante organiche del personale del le Unità Sanitarie Locali aventi una popolazione complessiva non superiore a 50.000 abitanti, devono essere dotate di quattro posti di farmacista di cui uno di posizione funzionale apicale, uno di posizione funzionale intermedia e di due di posizione funzionale iniziale. 2. Le piante organiche delle Unità Sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti devono essere dotate, in aggiunta alla dotazione di cui al precedente comma, di
un posto di farmacista collaboratore ogni ulteriori 50.000 abitanti o frazione superiore a
25.000 3. Le piante organiche delle Unità Sanitarie Locali nel cui territorio operano presidi ospedalieri pubblici saranno successivamente integrate con apposito provvedimento del Consiglio regionale di una dotazione organica di farmacisti conforme agli standards previsti dal D. M. 13 settembre 1988. 4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge le Unità Sanitarie Locali adeguano le rispettive piante organiche agli standards di cui al presente art.. 5. Gli atti esecutivi dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Assessorato regionale sanità - per i provvedimenti previsti dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12. Art. 16 1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, di cui sono
titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal
servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale intendendo si sostituito al medico
provinciale il responsabile del 2. Tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, devono inoltre, essere ispezionate dalla Commissione di cui al precedente art. 14. 3. La predetta Commissione può compiere anche ispezioni straordinarie ogni qual volta lo ritenga opportuno. 4. Copia del verbale dell'ispezione è inviata al Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale ed all'Assessore regionale alla sanità per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, con l'esclusione della decadenza dell'autorizzazione che rimane di competenza della Giunta regionale. 5. Avverso le misure sanzionatori e del Comitato di Gestione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide con proprio decreto entro 15 giorni dalla notifica del gravame, sentito il parere dell'Assessore regionale alla sanità e dell'Ordine provinciale competente per territorio. Art. 17 1. Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e strutture. 2. Sulla base di un elenco tipo, predisposto dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di Gestione può adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici, materiale sanitario e presidi medico chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi. 3. Tale elenco che dovrà essere sottoposto a revisione periodica, viene adottato dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 14 integrata dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale. NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 18(Divieto di distribuzione di medicinali) 1. È fatto divieto agli ospedali, agli ambulatori e a tutti gli altri presidi e servizi della Unità Sanitaria Locale di distribuire direttamente agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale medicinali, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni. Art. 19 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con la quota parte del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla Regione.
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