LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1990, n. 12
Integrazioni e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1987, n.
19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza
dei consiglieri regionali della Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 febbraio, n. 14)
Art. 1
1 Al rigo tre dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19 sono
soppresse le parole: "e comunque non oltre la presente legislatura".
Art. 2
1 Il II comma dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così
sostituito:
2 A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile
dell'assegno vitalizio è determinato per 5 anni di anzianità contributiva nel 30%
dell'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 e
successive modificazioni - corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si
riferisce l'assegno vitalizio, elevabile di punti 3,364 per ogni anno di effettiva
contribuzione fino al 67% per contribuzioni di 16 anni ed oltre.
Art. 3
1 Al II comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, al primo
rigo dopo le parole: "del disavanzo di gestione" si aggiungono le parole:
"limitatamente alla legislatura in corso".
Art. 4
1 All'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, dopo il II comma, è
aggiunto il seguente capoverso:
All'inizio da ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere
ripianato con una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del
Consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della
gestione tecnico-finanziaria del fondo. Lo stanziamento, da stabilire con legge regionale,
è iscritto in un capitolo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6
dicembre 1973, n. 853.
|