LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1990, n. 6
Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 gennaio 1990, n. 4)

Art. 1

1. Con la presente legge viene disciplinata la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1 marzo 1968 n. 186.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminati, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

Art. 2

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni,di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Gli impianti elettrici ed elettronici nel prosieguo della legge saranno menzionati con i termini "impianti" e "opere".

3. Agli effetti della legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Art. 3

1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso sono realizzati da installatori qualificati e diretti, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze da un ingegnere, elettrotecnico o da un perito industriale elettrotecnico iscritti ai relativi albi professionali

Art. 4

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori, ingegnere elettronico o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l'installatore hanno la responsabilità ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

Art. 5

1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazione edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del costruttore.

3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della legge di impianti già esistenti sono depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione

4. Le varianti che si rendono necessarie durante l'esercizio dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, vengono documentate prima della esecuzione dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2-3-4, è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui allo art. 8.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2-3-4 5 non si applicano alle opere costituite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.

Art. 6

1. I documenti di cui all'art. 5 sono conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e recano la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore e dell'installatore.

2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

Art. 7

1. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deposita presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dello impianto realizzato alle disposizioni della legge, compilata e firmata dallo installatore, controfirmata dal diretto re dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali in opera.

Art. 8

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla legge sono sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale (specializzato nella specifica materia) e iscritti ai relativi al bi professionali da almeno 5 anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che comunica all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore è effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione sono redatti in triplice copia e contengono gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli artt. 5 e 6, nonché lo accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

5. Le tre copie del certificato e della relazione sono trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con la attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 9

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della legge alle opere realizzate nel proprio territorio.

2. In caso di mancata presentazione allo ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo di cui all'art. 8 e della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, il sindaco non rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità.

Art. 10

1. Qualora, entro 5 anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'art. 8 non sono conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e civile, è deferito d'ufficio al Consiglio del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 11

1. Con successivo regolamento, da emanare a cura dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità di qualificazione degli installatori, di redazione dei progetti nonché il collaudo.

Art. 12

1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori, che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

2. Qualora entro 30 giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 (un milione) a L.5.000.000 (cinque milioni).