LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1990, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 che
regolamenta l'attività dei Gruppi consiliari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 gennaio 1990, n. 3)
Art. 1
1. Dopo il I comma dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, è aggiunto
il seguente comma:
"A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i
rispettivi regolamenti".
Art. 2
1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/ 85 è così modificato:
"I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di
Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei
fondi amministrativi nel l'anno precedente".
Art. 3
1. Al I comma lett. a) dell'art. 3 della legge regionale 15/85, al primo rigo la parola
"800.000" è sostituita con: "1.200.000", al secondo rigo la parola
"125.000" è sostituita con: "300.000".
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