LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1990, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15 del 5 aprile 1985 che regolamenta l'attività dei Gruppi consiliari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 gennaio 1990, n. 3)

 

Art. 1

1. Dopo il I comma dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

"A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti".

Art. 2

1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/ 85 è così modificato:

"I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrativi nel l'anno precedente".

Art. 3

1. Al I comma lett. a) dell'art. 3 della legge regionale 15/85, al primo rigo la parola "800.000" è sostituita con: "1.200.000", al secondo rigo la parola "125.000" è sostituita con: "300.000".