LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, n. 16
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1986, n.41 recante: "Procedure per il rilascio nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del D.P.R. 616/1977 e delle leggi n.1497/1939 e n. 431/1985", alla legge regionale 8 ottobre 1981, n.15 recante: "Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n.3" ed alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 recante: "Norme in materia urbanistica - Delega".
(Pubbl. in Boll. Uff. 23 dicembre 1989, n. 60)

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1986, n.41, è così modificato: "Ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, il nulla osta di cui alle leggi 29 giugno 1939, n.1497, e 8 agosto 1985, n.431, è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su relazione dell'Assessorato regionale ai beni ambientali nei termini e nei modi stabiliti dalle richiamate leggi statali".

Art. 2

1. Al terzo rigo del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 41/86 dopo le parole "beni ambientali" sono aggiunte le parole: "o all'Amministrazione Provinciale nei casi previsti".

Art. 3

1. All'articolo 3 della legge regionale 41/86 è aggiunto il seguente terzo comma:
"Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai beni ambientali, può promuovere una riunione di servizio per acquisire di concerto il parere richiesto".

Art. 4

1. Ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed alle Province per i Comuni con popolazione inferiore - sono delegate le funzioni relative al rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali ai sensi delle leggi 1497 /1939 e 431/1985 limitatamente alle seguenti ipotesi di interventi edilizi ricadenti su aree disciplinate dagli strumenti urbanistici generali approvati:

a) nelle zone di tipo "E" "Zone agricole":

- fino a 150 metri quadrati per civile abitazione;

- fino a 500 metri quadrati per strutture produttive;

b) costruzione di cabine elettriche dell'Enel con esclusione della zona Z.T.O. del tipo A (centro storico);

c) opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo con esclusione della Z.T.O. del tipo A (centro storico);

d) il collocamento, la rimozione, la modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminati, lapidi, statue e pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico;

e) esecuzione di opere di urbanizzazione (strade residenziali, spazi di sosta parcheggi, fognature, reti idriche, di distribuzione di energia elettrica, del gas, della pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, con esclusione della Z.T.O.del tipo A (centro storico);

f) costruzione e modificazione di pensiline, di porticati, di elementi aggettanti, di muro di sostegno, di muri di cinta, di cancellate o qualsiasi recinzione in muratura in materiali analoghi, con esclusione della Z.T.O. del tipo A (centro storico).

Art. 5

1. Il Sindaco ed il presidente dell'Amministrazione Provinciale con proprio atto rilasciano il nulla osta paesaggistico ambientale, previo parere scritto dell'ufficio tecnico in ordine alla conformità dello strumento urbanistico approvato, ai contenuti del progetto, alla descrizione dello stato dei luoghi ed alle motivazioni che giustifichino o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico ambientale.

Art. 6

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare il nulla osta paesaggistico ambientale osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge 431/ 85.

2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dopo il completamento del procedimento, trasmettono con immediatezza, n.2 copie di progetto con relativo nulla osta alla Soprintendenza B.A.A.A.C.; una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai beni ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge 431/85 al Ministero Beni culturali ed Ambientali per intervenire sul nulla osta con provvedimento di annullamento.

Art. 7

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1981, n.15 è così modificato: "L'Assessore regionale all'Urbanistica, acquisito il parere della Commissione urbanistica ovvero trascorsi i termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 15/81, trasmette entro trenta giorni al Consiglio regionale gli elaborati e la documentazione.

2. Sugli strumenti urbanistici così tra smessi, la Commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento Acquisito il parere della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità del parere.

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è emesso entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della Giunta di cui al precedente comma".

Art. 8

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 vengono aggiunti i seguenti commi:

2. "Per rilasciare le autorizzazioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n.20/80 i Sindaci si avvalgono del parere preventivo delle Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, le quali continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

3. I membri che sono venuti o vengano a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

4. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n.1497/39, l'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985 n.13, competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

5. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/77, sono assunte con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

6. Le pubblicazioni che, ai sensi della legge n.1497/39 e del relativo regolamento di approvazione e successive modificazioni, debbono effettuarsi solo sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Calabria"