LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1989, n. 4
Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1989, n. 45)

 

Art. 1

1. Per favorire lo sviluppo di cooperative, associazioni e società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ai sensi della legge regionale n.2 del 24 febbraio 1988 ed aventi sede nella Regione Calabria che si impegnano a realizzare progetti per la produzione di beni e per la fornitura di servizi nei settori previsti dall'articolo 117 della Costituzione, possono essere concessi i contributi sugli interessi per l'acquisto o la locazione finanziaria (leasing) di macchine o attrezzature e di tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l'attività o la gestione e/o avviamento.

Art. 2

1. L'intervento regionale in conto interesse di cui all'articolo 1 viene concesso per i prestiti non superiori a cinque anni, per un ammontare complessivo del prestito non superiore a 300 milioni.

2. Tale intervento, limitato al 25 per cento dell'ammontare delle spese di investimento previste nei progetti di cui all'articolo 1 ed alle spese di gestione e avviamento non coperte dal finanziamento regionale, sarà commisurato al 70 per cento degli interessi relativi a tali quote, calcolati sulla base del tasso di riferimento bancario.

3. I contributi in conto interessi di cui al comma precedente sono concessi direttamente agli Istituti di Credito o alle Società di Leasing mobiliare attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la Regione e i predetti istituti di credito o società.

4. Il contributo dovrà essere revocato per le operazioni non stipulate entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione da parte del Presidente della Regione; analogamente il contributo sarà revocato se i lavoratori non saranno avviati nello stesso arco di tempo.

5. Le operazioni creditizie con gli istituti di credito convenzionati saranno assistite da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3

1. Le cooperative, associazioni e società potranno presentare fino al 31 ottobre di ogni anno le domande per la concessione dei contributi previsti dallo articolo 2 della presente legge.

2. Le domande sottoscritte dal Presidente della cooperativa o associazione o dall'Amministratore unico della Società dovranno essere presentate al nucleo di valutazione, istituito con la legge regionale n.2/88, presso l'Assessorato al lavoro, corredate dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo ed estratto libro soci;
b) obiettivi socio-economici produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire;
c) piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare dell'investimento; d) spazi di mercato che si intendono coprire;
e) relazione da cui risulti il programma delle cooperative;
f) preventivi di spesa delle apparecchiature ed attrezzature da acquistare;
g) dichiarazione di disponibilità da parte dell'istituto di credito o di leasing;
h) ogni altra documentazione richiesta dalle convenzioni con gli istituti di credito o di leasing mobiliare.

3. I documenti di cui alle lettere a, b, c, d, f, non saranno necessari se già acquisiti dal nucleo di valutazione per progetti presentati con la legge n.2 del 24 febbraio 1988.

Art. 4

1. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del nucleo di valutazione, che deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda con i relativi documenti, approva le proposte di concessione dei contributi in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

2. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

1. Le organizzazioni beneficiarie dei contributi dovranno presentare, al nucleo di valutazione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di attività finanziaria, una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità della iniziativa nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data al contributo.

2. Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti.

3. In caso di anticipata estinzione del mutuo, di scioglimento o cessione della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato.

4. In caso di fallimento della cooperativa o società, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziaria della insolvenza

5. In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della cooperativa o società durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovrà operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000, si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 del la legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nel medesimo esercizio 1989 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.