LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 30
Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1986, n.26 recante: "Interventi nel settore zootecnico".
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n. 58)

Art. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n.26 viene così modificato:

2. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, la Regione, concede contributi al le Associazioni Provinciali Allevatori nella misura del 90 per cento della spesa ammessa.

3. Per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività del bestiame nonché per l'organizzazione e l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare il patrimonio zootecnico selezionato, la Regione concede alle Associazioni Provinciali Allevatori contributi nella misura del 70 per cento della spesa ammessa. Tale contributo viene elevato al 100 per cento della spesa ammessa nel caso che si riferisca ad iniziative ritenute obbligatorie dai competenti Organi Nazionali e Comunitari.

4. Sui contributi concessi può essere corrisposta una anticipazione a titolo di volano finanziario di importo comunque non superiore al 30 per cento dell'importo riconosciuto. Le somme anticipate sono soggette a recupero totale o parziale sulle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici.

Art. 2

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n.26 viene così modificato:

2. Al fine di esaltare il ruolo che la razza Podalica tradizionalmente svolge nell'ambito dei territori della collina interna particolarmente difficili sotto il profilo ambientale, concorrendo validamente alla loro tutela ed alla loro valorizzazione, ed al fine di favorire in tali zone nuove occasioni per la crescita economica delle imprese agro-zootecniche, le Associazioni Allevatori, le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute nonché l'Ente di sviluppo agricolo, possono formulare organici programmi concernenti interventi diretti a promuovere, incoraggiare e diffondere l'allevamento dei bovini appartenenti alla razza in parola. A sostegno di tali iniziative la Regione potrà intervenire con un premio non superiore a lire 150.000 per ciascuna fattrice con vitello nato in selezione ed allevato per un periodo non inferiore a mesi dodici, e per un numero di fattrici comunque non superiore a 1.500.

Art. 3

1. I contributi previsti dall'art. 10, lettera b) della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, relativi all'acquisto di riproduttori maschi, vengono ridotti al 40 per cento della spesa ammessa, elevabile al 50 per cento qualora gli acquisti riguardino riproduttori da destinarsi ad allevamenti ubicati in zone interne o in zone caratterizzate da rilevante depressione economica. Vengono abrogate le provvidenze previste all'articolo 10, lettere c) e d).

Art. 4

1. L'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n.26 viene abrogato.

Art. 5

1. L'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 26 viene così modificato:
La Regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali può concedere alla Cooperative di trasformazione, loro Consorzi ed Associazioni Produttori riconosciute, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa prevista per la organizzazione e la commercializzazione e per le attrezzature a queste connesse.

2. Tali contributi possono essere elevati al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE n.355/1977.

Art. 6

1. L'articolo 14 punto 2) II capoverso della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene così modificato:

2. Per la realizzazione di organici complessi volti alla raccolta, lavorazione e/o commercializzazione di prodotti zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa

3. Tali contributi sono elevabili al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE 355/1977.

Art. 7

1. Il II comma dell'art.15 della legge regionale 24 giugno 1986, n.26 viene abrogato.