LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 29
Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicembre. 1988, n. 58)

Art. 1

1. Dopo il III comma dell'articolo 4 del la legge regionale 3 giugno 1975, n.26, va inserito il seguente:

2. Ove l'iniziativa per l'allacciamento di abitazioni rurali o di altre strutture a destinazione agricola venga promossa da Comuni o da Comunità montane, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere nella spesa rimborsando a detti Enti il contributo posto a loro carico dall'ENEL in base al provvedimento del CIP n. 42 del 30 luglio 1986.

3. Nel caso in cui i Comuni o le Comunità montane per indisponibilità di casa non siano in grado di anticipare il pagamento di detto contributo potranno richiedere che il pagamento del contributo stesso venga effettuato all'ENEL direttamente dalla Regione.