LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, N. 27
Osservatorio Epidemiologico Regionale
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 dicen. 1988, n. 57)
Art. 1
1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi
dello Stato, assume tra gli obiettivi della programmazione dei servizi socio-sanitari
l'ordinamento e il coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER). A tal
fine attua un sistema epidemiologico regionale inteso come complesso di attività
finalizzate:
a) a conoscere la consistenza dei fattori di rischio e le conseguenze che ne derivano a
carico della salute e la diffusione attraverso la raccolta dei dati statistici, delle
malattie nella regione;
b) ad innalzare negli operatori del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) i livelli di
conoscenza mediante ricerche e sperimentazioni sull'uso di metodologie di lavoro avanzate
anche a carattere prototipale, da trasferire nell'attività corrente della Regione e delle
Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.);
c) a determinare le metodologie per valutare la qualità e l'efficienza degli interventi
realizzati dal Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);
d) a divulgare alla popolazione regionale nuovi obiettivi di salute.
Art. 2
(Articolazione delle attività finalizzate del sistema
epidemiologico regionale)
1. Le attività finalizzate di cui allo art. 1 si esplicano di norma secondo 3
sottosistemi:
1) sottosistema di osservazione epidemiologica;
2) sottosistema per la ricerca finalizzata;
3) sottosistema per le verifiche.
Art. 3
(Criteri di programmazione)
1. La Regione per l'attività di osservazione epidemiologica adotta il metodo della
programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio sanitaria
regionale.
2. La programmazione si ispira alla flessibilità del sistema informativo e per la sua
elaborazione viene assicurata la partecipazione delle Unità Socio Sanitarie Locali e
delle forze sociali interessate.
3. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali nell'ambito delle
attività di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 4
(Programmazione degli interventi e relativo finanziamento)
1. L'Amministrazione regionale, tramite il competente Assessorato alla Sanità, entro il
mese di marzo di ogni anno, impartisce alle Unità Sanitarie Locali apposite direttive ed
indirizzi valevoli per l'anno successivo relativa mente alle attività di cui all'art. 2
della presente legge in conformità al Piano Sanitario Regionale ed alle eventuali
indicazioni degli Organi Centrali relative all'utilizzo della quota del Fondo Sanitario
Nazionale - parte corrente - a destinazione vincolata per il finanziamento delle attività
di ricerca.
Art. 5
(Programma pluriennale)
1. In coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, la Giunta regionale su
parere del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) di cui all'art. 11 entro il mese di
maggio dell' anno precedente il triennio, delibera uno schema di programma diversificato
per ambiti di sottosistemi.
2. Sulla base dello schema di programmi di cui al comma precedente le UU.SS.LL. elaborano
una proposta di piano triennale.
3. La proposta di piano deve prevedere le iniziative e le attività che si intendono
intraprendere e le relative voci di spesa.
4. Tale proposta deve essere inoltrata al competente Assessorato alla Sanità, pena
decadenza, entro e non oltre il me se di agosto dell'anno precedente il triennio.
5. La Giunta regionale integra e coordina le proposte delle UU.SS.LL. in programma
organico triennale, tenendo conto delle esigenze generali e dell'in teresse regionale,
sentito il parere della Commissione consiliare permanente che dovrà esprimersi entro 60
giorni dalla relativa richiesta, termine oltre il quale si intenderà comunque acquisito.
Art. 6
(Attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione si
avvale dell'Osservatorio Epi demiologico Regionale.
2. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale, si compone:
- dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 10;
- degli uffici epidemiologici delle UU. SS.LL.;
- dei flussi informativi e delle procedure che determinano il perseguimento delle
finalità di cui all'art. 1 della presente legge.
3. Per garantire il coordinamento delle funzioni e gli adempimenti connessi all'attività
dell'Osservatorio Epidemiologico di cui alla presente legge tra i diversi ambiti
territoriali e con quelle svolte direttamente dalla Regione, è istituito un apposito
ufficio nell'ambito del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato alla Sanità.
4. Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge, deve essere utilizzato
il personale del ruolo unico regionale, con priorità al le unità operative che abbiano
maturato specifica professionalità nel campo della biostatistica ed epidemiologia.
Art. 7
(Ruolo della Regione)
1. La Regione tramite il competente Assessorato alla Sanità:
- gestisce l'Ossservatorio Epidemiologico Regionale;
- provvede con propri decreti a concede re ed erogare alle UU.SS.LL. le somme assegnate
per l'effettuazione delle indagini e ricerche previste dai programmi approvati dalla
Giunta regionale; - cura la formazione e l'aggiornamento del personale delle UU.SS.LL.
assegnato a compiti di osservazione epidemiologica, programmando l'accesso a programmi
formativi presso le Istituzioni centrali del Servizio Sanitario Nazionale e/o presso
strutture universitarie appositamente convenzionate e curando direttamente occasioni di
aggiornamento nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- organizza, sulla scorta della informazione epidemiologica proveniente dalle aree
elementari, attività di educazione sanitaria permanente, allo scopo di coinvolgere la
popolazione nella determinazione di nuovi obiettivi di salute basati sulla prevenzione e
l'uso razionale delle risorse;
- coordina o attua:
a) studio, ricerca e documentazione in materia di osservazione epidemiologica;
b) elaborazione, produzione o sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed
audiovisivi;
c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi
dell'osservazione epidemiologica e delle tematiche ad essa connesse.
Art. 8
(Ruolo delle Unità Sanitarie Locali)
1. Le UU.SS.LL. oltre ai compiti previsti dall'art. 5, partecipano alle attività di
ricerca dell'Osservatorio Epidemiologico svolgendo compiti particola ri secondo le
indicazioni programmatiche del livello regionale.
Art. 9
(Costituzione Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio
Epidemiologico Regionale)
1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico
Regionale in relazione alle proprie finalità e funzioni è istituito il Comitato Tecnico
Scientifico (dello stesso Osservatorio) quale organo consultivo della Giunta regionale che
lo nomina su proposta dell'Assessore regionale e previo parere della Commissione
consiliare competente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore alla Sanità o da un suo
delegato, è altresì composto:
a) da n. 13 esperti nelle seguenti discipline:
1) Statistica ed Epidemiologia
2) Virologia
3) Malattie infettive
4) Medicina del lavoro
5) Oncologia
6) Medicina perinatale
7) Psichiatria
8) Anatomia patologica
9) Cardiologia
10) Profilassi e patologia veterinaria
11) Tre docenti della facoltà di medicina dell'Università della Calabria, tra cui un
farmacologo;
b) 1) da un rappresentante medici di base
2) da un rappresentante specialista ambulatoriale
3) da un rappresentate medico ospedaliero.
3. Gli esperti di cui ai punti 2,4,5,6,7 8,9,10 della lettera a) dovranno essere scelti
tra i primari delle rispettive discipline delle strutture pubbliche della Regione.
4. L'esperto di cui al punto 10 lettera a) dovrà essere scelto tra i dirigenti del
servizio delle strutture pubbliche regionali.
5. L'esperto di cui al punto 1 lettera a deve essere scelto tra i dirigenti regionali.
Art. 10
(Compiti del Comitato Tecnico Scientifico)
1. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove, indirizza e coordina le azioni
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale necessarie per l'attuazione delle attività di
cui all'art. 2, nonché fornisce in ordine alle stesse le proprie determinazioni. Queste
ultime saranno oggetto di pubblicazione periodica su un apposito bollettino.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico su richiesta dell'Assessorato alla Sanità, esprime
pareri in ordine a specifiche direttive regionali e sui programmi del le UU.SS.LL.
Art. 11
(Notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale)
1. La Regione cura la pubblicazione di un notiziario dell'Osservatorio
Epidemiologico Regionale articolato su bollettini informativi a cadenza periodica e su
pubblicazioni a respiro più ampio anche mediante collane a carattere mono grafico.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'esercizio
finanziario 1988, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 4211102 dello
stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà
determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione con le
apposi te leggi finanziarie che l'accompagnano.
Art. 13
(Norma transitoria)
1. Per il primo programma triennale previsto dall'articolo 5 della presente legge, la
Giunta regionale provvederà, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 11,
a de liberare lo schema di programma diversificato per ambiti di sottosistemi entro il
mese di dicembre del 1988. Entro la stessa data l'Assessorato alla Sanità provvederà a
fornire alle Unità Sanitarie Locali le direttive e gli indirizzi di cui all'art. 4 per
l'anno 1989.
2. Le UU.SS.LL. provvederanno a presentare la proposta di piano previsto dallo art. 5
della presente legge entro il mese di aprile del 1989.
3. La proposta di piano annuale di cui all'art. 6 della presente legge, è presentata dal
competente Assessore alla Sanità alla Giunta regionale, per la prima volta, entro il 30
giugno del 1989.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 10 deve essere nominato en tro 30
giorni dall'approvazione della presente legge.
5. Entro 60 giorni il Comitato Tecnico Scientifico predispone il programma di lavoro per
il 1988 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previa informazione alla
Commissione consiliare competente.