LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 25
Istituzione del Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della Forestazione - Inquadramento del personale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n. 56)

Art. 1

1. Nel quadro degli interventi diretti a disciplinare il settore della Forestazione in Calabria e per una maggiore funzionalità della stessa, è istituito presso l'assessorato alla Forestazione il Servizio Centrale per la gestione tecnico amministrativa contabile della Forestazione, in relazione alla programmazione e gestione di lavori per interventi silvocolturali e opere di sistemazione idraulico-forestale.

2. Compiti del servizio sono:
a) elaborazione e revisione, progettazione con relativa collaborazione alla direzione dei lavori;
b) programmazione ed esecuzione contabilità generale;
c) indagine statistica occupazione.

Art. 2

1. Al fine di attivare il servizio di cui all'art. 1, il personale assunto da gli uffici forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1983 ed utilizzato presso gli uffici della Regione alla data del 31 dicembre 1984 e tutt'ora in servizio in base al provvedimento prot. n. 3212 del 13 aprile 1987, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa contabile della Forestazione, previo espletamento di concorsi riserva ti per titoli ed esami.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al I comma, per partecipare al concorso, deve presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale.

3. Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al presente art., i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatta per il limite di età.

4. I candidati dovranno allegare alla do manda, copia degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli uffici regionali, rilasciati dal respon sabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente svolte.

5. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti con il presente art., saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui al comma precedente, giusta la seguente tabella di comparazione:

Istruttore (6 livello)
Compiti amministrativi e tecnici
-Programmatore computers. N. 156

Esecutore (4 livello) Compiti di dattilografia
-Archivista, Protocollo N. 72

Operatore qualificato (3 livello) Autista N. 21

Ausiliario (2 livello)
Usciere, portiere N. 47

Tot. Gen. N. 296

6. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai con corsi riservati, ha efficacia agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

8. I candidati dichiarati vincitori, sono tenuti ad assumere servizio nella se de in cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

1. In attesa che venga assegnato in via definitiva agli Enti che saranno individuati per la gestione della forestazione nella legge di riordino del settore, il personale che avrà superato con esito positivo i concorsi di cui all'art. precedente, verrà assegnato funzionalmente al servizio istituito con l'art.1 nonché per la continuazione dei compiti funzionali ai quali era in precedenza adibito ai seguenti uffici periferici della Forestazione:
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Catanzaro
- Ispettorato Ripartimentale Foreste Catanzaro
- Azienda Foreste Regionali - Catanzaro
- Ispettorato Distrettuale Foreste Lamezia Terme
- Azienda Foreste Regionali - Castrovillari
- Ispettorato Distrettuale Foreste Castrovillari
- Azienda Foreste Regionali - Cosenza
- Ispettorato Ripartimentale Foreste Cosenza
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Cosenza
- Ispettorato Ripartimentale Foreste Reggio Calabria
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Reggio Calabria

Art. 4

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.