LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1988, n. 23
Disposizioni, criteri e modalità per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 sett. 1988, n. 40)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di stabilire criteri e modalità per la applicazione del Regolamento CEE n. 797 1985 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché di coordinare l'uso razionale e congiunto dei flussi di spesa provenienti al settore agricolo dalle diverse fonti normative.
2. Il Regolamento CEE 797/1985 prevede misure per:
a) gli investimenti nelle aziende agri cole e l'insediamento in azienda dei giovani agricoltori;
b) l'introduzione nelle aziende agricole di una contabilità e la costituzione e il funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a più aziende;
c) favorire l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
d) la forestazione nelle aziende agricole;
e) l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura moderna.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le precedenti normative regionali in materia di interventi sulle strutture aziendali di produzione in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 797/1985 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse.
Art. 2
(Piano di miglioramento aziendale)
1. Gli interventi relativi ai miglioramenti fondiari, all'ammodernamento delle strutture in favore dell'impresa agricola singola o associata, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico, potranno essere presi in considerazione solo se inseriti in un piano organico di miglioramento aziendale secondo lo schema accluso al D.M. 12 settembre 1985, che reca disposizioni generali per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/1985.
Art. 3
(Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole)
1. La Regione istituisce un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, il cui imprenditore:
a) eserciti l'attività agricola a titolo principale;
b) possieda una sufficiente capacità professionale;
c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda.
2. Tale piano deve dimostrare che i previsti investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione della azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito da lavoro uomo (ULU) nell'azienda, pari a 2100 ore annue.
3. Su richiesta dell'imprenditore, la Regione può anche approvare un piano di miglioramento se si dimostra che tale piano è necessario per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda interessata;
d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno:
- la tenuta dei libri delle entrate spese con documenti giustificativi;
- la elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.
4. Nelle zone svantaggiate, durante i primi tre anni di applicazione della presente azione comune, possono essere accettati piani di miglioramento presentati da aziende che non soddisfano la condizione di cui al punto d) del prece dente comma, purché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dello equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino i 25.000 ECU.
5. Il regime di aiuti di cui ai precedenti commi è limitato alle aziende agricole;
- il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento;
- il cui piano di miglioramento non preveda un reddito da lavoro superiore al 120% del reddito di riferimento.
6. Il piano di miglioramento comporta almeno:
- una descrizione della situazione iniziale;
- una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
- l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare degli investimenti di cui al Titolo I del Regolamento CEE 797/85 denominato in appresso Regolamento purché in possesso dei requisi ti richiesti dall'art. 2, paragrafo 1 punti a) e b) i seguenti soggetti fisici e giuridici:
a) i coltivatori diretti, proprietari e affittuari, mezzadri e coloni, anche in mancanza di accordi con il concedente, enfiteuti, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente;
b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla coope razione;
d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari o di cui ne abbia no comunque la disponibilità.
2. Tali società devono essere costituite con atto pubblico secondo le forme di legge,avere la durata di almeno anni 6 a partire dalla data di richiesta dei benefici, prevedendo la partecipazione dei soci secondo le norme vigenti, ed essere composte da soci che abbiano tutti il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 5
(Imprenditore agricolo a titolo principale e capacità
professionali)
1. È considerato imprenditore agricolo a titolo principale la persona fisica avente i requisiti di cui al comma successivo e che ricavi dall'azienda un reddito pari o superiore al 50% del reddito globale lordo effettivamente percepito e dedichi alle attività esterne alla azienda un tempo inferiore al 50% del tempo di lavoro totale.
2. Il requisito relativo alla capacità professionale di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento si considera presunto;
- quando l'imprenditore abbia esercitato per il triennio anteriore alla data di presentazione della domanda abitualmente e personalmente l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni devono essere provate con atto ufficiale giuridicamente valido;
- quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei settori agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente o con attestato di fine frequenza ed esame di un corso di formazione professionale.
Art. 6
(Procedure)
1. Per usufruire delle agevolazioni in favore delle aziende agricole, i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento aziendale, redatto da un tecnico agricolo, con il programma di ammodernamento e gli importi di spesa relativi agli investimenti ed agli acquisti programmati.
2. Unitamente al piano dovranno essere presentati progetti generali o stralcio inseriti e descritti nel piano programma.
3. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge vanno dirette dalla Regione Calabria Assessorato all'Agricoltura - e presentate agli Ispettorati Provinciali della Agricoltura competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria.
4. I provvedimenti di concessione sono approvati, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura, dalla Giunta regionale e comunicati agli interessati dal competente I.P.A., che concede proroghe e varianti, esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento del le opere e propone la liquidazione dei relativi incentivi.
5. Le strutture aziendali o interaziendali saranno collaudate da funzionari tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura o da enti delegati e/o da tecnici agricoli iscritti nell'apposito albo dei collaudatori, da istituirsi presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura.
6. Nel caso di opere di particolare rilievo, natura e complessità, il collaudo può essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione tecnica interprofessionale.
7. I beneficiari possono chiedere nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.6 del Regolamento,ulteriori finanziamenti pubblici solo dopo la realizza zione delle opere ammesse a contributo e sempre che abbiano dimostrato, previi accertamenti, un indice di rendimento dell'investimento almeno pari all'indice medio registrato nella regione.
Art. 7
(Reddito di riferimento)
1. La Giunta regionale determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, il reddito di riferimento per la concessione degli aiuti agli investimenti. Il reddito di riferimento sarà stabilito sulla base dei dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica e relativi alle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, nonché al coefficiente medio di incremento nel triennio precedente con riferimento alla Regione Calabria. La Giunta regionale comunica al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, i livelli dei redditi di riferimento, che non potranno in nessun caso superare l'ammontare delle retribuzioni medie lorde regionali dei dipendenti appartenenti ai settori extra agricoli.
Art. 8
(Incentivi)
1. Gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati che presentano a norma del Regolamento un Piano di miglioramento possono chiedere contributi in conto capitale e/o mutuo a tasso agevolato secondo quanto previsto nella tabella A che è parte integrante della presente legge.
2. Il contributo in conto capitale può riguardare un volume di investimenti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 60.000 ECU per ULU e120.000 ECU per azienda.
3. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano un piano di miglioramento ai sensi del Regolamento, il valore degli aiuti è pari al 35% e nelle zone di cui agli artt. 2-3 della Direttiva 268/75 CEE è pari al 45% della spesa ammessa.
4. Per i piani di miglioramento presenta ti entro il 31 marzo 1988 il valore massimo degli aiuti è maggiorato del 10% dell'importo degli investimenti.
5. Se il piano di miglioramento prevede una spesa superiore a 120.000 ECU giustificata ed ammessa in sede di istruttoria la maggiore somma può essere assentita a godere delle agevolazioni utilizzando fondi nazionali e regionali ed applicando le percentuali di cui al III comma del presente art. in quanto compatibili.
6. Per tutti gli altri beneficiari che non sono imprenditori agricoli a titolo principale, fatte salve le disposizioni previste nell'art. 8 paragrafo 3 del Re golamento e successive modificazioni, i contributi in conto capitale assentiti anche ai sensi delle precedenti leggi, fermo restando l'obbligo di presentare il piano di miglioramento aziendale, sa ranno inferiori del 25% rispetto a quel li previsti al III comma del presente articolo.
7. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicinnali contratti con la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 18 I comma e 19 della legge 9 maggio 1975 n. 153.
8. Il concorso nel pagamento degli interessi capitalizzato per gli anzidetti mutui non può superare il valore degli aiuti fissati nell'art. 6 del D.M. 12 settembre 1985 ad eccezione degli aiuti previsti dall'art. 8 paragrafo 1 del Re golamento a condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 92, 93 94 del Trattato CEE.
9. Fatta salva la disposizione prevista nell'art. 8 paragrafo 3 del Regolamento per le aziende agricole, il cui imprenditore non soddisfa le condizioni di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento, il concorso capitalizzato sui mutui quindicennali e sui prestiti di dotazione di durata superiore ad un anno non può superare il 75% dell'ammontare massimo degli aiuti comunitari fissati per i diversi investimenti dall'art. 4 paragrafo 2 del Regolamento medesimo,ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia, per la tu tela ed il miglioramento dell'ambiente, per il miglioramento fondiario.
10. Tali aiuti possono raggiungere gli importi massimi fissati dall'art. 4 paragrafo 2 del Regolamento a condizione che siano concessi in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 92, 93, 94 del Trattato CEE.
11. Per gli investimenti nel settore lattiero e suinicolo si applicano i limiti e le retribuzioni contenute nell'art. 3 paragrafi 3 - 4 del Regolamento e successive modificazioni.
12. Viene vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende che operano nel settore avicolo ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8 paragrafo 4 secondo capoverso del Regolamento CEE modificato dal regolamento 1760/87.
13. Le restrizioni sopradette si applicano per il credito agrario.
14. La Regione, con i fondi propri può concedere agli utilizzatori del mutuo i contributi sugli interessi nelle misure sopramenzionate, per le rate di preammortamento la cui durata viene regolamentata secondo i gruppi di opere interessate al miglioramento.
15. Le cooperative agricole di cui alla lett. c) dell'art. 4 della presente legge potranno godere di incrementi di importi ammissibili con i fondi regionali maggiori di quelli assentiti dal Regola mento alle condizioni che saranno fissa te dalla Commissione CEE, anche nei casi in cui una sola parte dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
16. La Giunta regionale propone alle determinazioni della CEE per il tramite del M.A.F., le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative.
17. La concessione degli aiuti investimenti può essere esclusa o limitata qualo ra tali investimenti abbiano come conseguenza un aumento della produzione nell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
18. L'aiuto al settore della produzione lattiero-casearia è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15% del numero di vacche da latte.
19. Gli aiuti concessi per gli investimenti concernenti il settore della produzione suina, destinati a determinare un aumento della capacità di tale produzione, sono limitati agli investimenti che consentono di raggiungere 400 posti per i suini da ingrasso; il posto necessario per una scrofa di allevamento cor risponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.
20. Qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione dello aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35% degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto in azienda.
21. Sono previsti, inoltre, aiuti per realizzare risparmi di energia e per la tu tela ed il miglioramento dell'ambiente.
22. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame ad eccezione dei casi previsti nell'art. 8 paragrafo 4 capoverso 2 del Regolamento modificato dal Regolamento 1760/87.
Art. 9
(Garanzia fidejussoria)
1. Agli imprenditori agricoli il cui piano di miglioramento sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 8 della presente legge, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie reali per la contrazione di mutui con gli istituti di credito è concessa da parte della sezione speciale del Fondo Interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
2. Per le modalità ed i limiti della fidejussione si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n, 153.
Art. 10
(Incentivi in favore delle aziende associate)
1. La Regione può concedere gli aiuti di cui all'art. 8 della presente legge alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri, soddisfano alle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge o alle condizioni fissate dalla Commissione CEE.
2. I massimali previsti possono essere moltiplicati per il numero delle aziende che compongono l'azienda associata.
3. I massimali di cui all'art. 8, comma 19 e 20 della presente legge, sono moltiplicati per il numero delle aziende solo nel caso di una azienda che risulta da una fusione totale. Tali massi mali non possono tuttavia superare: - 120 vacche; - tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'art. 8 comma 20 della presente legge; - 360.000 ECU di investimenti per azienda associata, comprese, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.
Art. 11
(Giovani agricoltori)
1. La Regione Calabria concede aiuti speciali ai giovani agricoltori, purché soddisfino le seguenti condizioni:
- non abbiano compiuto i 40 anni di età
- siano al primo insediamento nella gestione di una azienda agricola anche ai fini economici e fiscali sia di proprietà, che a seguito di un contratto di affitto, di comodato, di delega con atto pubblico, per una durata minima di anni 9, che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU;
- si insedino quali agricoltori a titolo principale anche se siano contitolari familiari o cogestori giuridicamente paritari in una azienda a conduzione di retta il cui ex titolare abbia superato 55 anni di età e acquistino, al più tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento, una sufficiente qualifica professionale accertata sulla base dei criteri fissati nell'art. 5, II comma, secondo trattino, della presente legge.
2. Tale requisito si considera acquisito ove il giovane agricoltore abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione complementare istituito ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, terzo trattino del Regolamento.
3. Ai giovani richiedenti sono concesse le seguenti provvidenze:
a) un premio di primo insediamento di 7.500 ECU elevabile a 12.000 ECU con fondi regionali per la maggior somma sotto forma di contributo "una tantum", o l'equivalenza sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi;
b) un concorso nel pagamento degli interessi del 5%, per la durata di anni 15, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nella azienda. È ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi fino ad un importo massimo di 7.500 ECU.
4. Ai giovani agricoltori che, entro cinque anni dal loro primo insediamento nell'azienda agricola, presentino un piano di miglioramento ai sensi dello art. 2, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento è concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al comma precedente, un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25% del contributo concesso ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del Regolamento.
5. Per primo insediamento di giovani imprenditori intendesi far riferimento ai giovani che si prendono per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità giuridica e finanziaria nella gestione dell'azienda agricola attestato da atto pubblico.
Art. 12
(Aiuti per la tenuta della contabilità aziendale)
1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento,è concesso un contributo di 1050 ECU elevabile a 1500 ECU, con i fondi regionali per il maggiore importo, erogabile in 4 anni, in ragione del 45% nel I anno; del 30% nel II anno; del 15% nel III anno e del 10% nel quarto anno.
2. Il predetto contributo è elevabile a 2.000 ECU per le aziende ricadenti in zona montana o svantaggiata ai sensi della direttiva 268/75 CEE.
3. La maggiore somma sarà a carico della Regione.
4. La compatibilità comprende:
- la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
- la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e di denaro relativi all'azienda. Essa si conclude con la presentazione annuale:
- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati;
- di un bilancio "attivo e passivo" e di un conto di esercizio "costi e ricavi" redatti in modo dettagliato; - degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione della azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.
5. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al I comma dovrà impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima i dati relativi alla propria azienda.
Art. 13
(Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza
interaziendale)
1. Alle associazioni agricole prevalente mente costituite da coltivatori diretti aventi come scopo l'assistenza interaziendale ivi compreso un più razionale utilizzo delle attrezzature e degli altri mezzi tecnici, è concesso, su richiesta, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
2. L'ammontare del contributo e la ripartizione delle quote sarà fissato dalla Giunta regionale in base al numero degli aderenti ed all'attività svolta e comunque fino ad un massimo di L.36.000 ECU da ripartire in quote variabili nei primi cinque anni.
3. Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite dopo l'entrata in vigore del regolamento, con voto pro-capite, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia sulle cooperative agricole, sui consorzi di difesa (attiva e passiva) e sulle associazioni dei produttori.
Art. 14
(Servizi di sostituzione)
1. È favorita la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli singoli o associati nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore della azienda, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, in fortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie, eccetera.
2. Alle associazioni di cui al I comma, è concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 12.000 ECU per unità di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva e accertata attività.
3. La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che hanno i se guenti requisiti:
a) sono costituite con atto pubblico ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dai soci;
b) hanno un numero di soci non inferiore a 9 unità
c) hanno come scopo sociale anche le attività previste dall'art. 11 del Regolamento;
d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;
e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare; f) tengono una contabilità separata rispetto ad altra attività eventualmente svolta.
4. Le associazioni così formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.
Art. 15
(Servizi di gestione)
1. È favorita la costituzione di associazioni aventi come scopo la creazione di servizi di gestione aziendale.
2. Alle associazioni di cui al comma precedente è concesso su richiesta, un premio di avviamento di 36.000 ECU per unità impiegata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi 5 anni di effettiva ed accertata attività.
3. La Giunta regionale riconosce l'idoneità delle associazioni che hanno i seguenti requisiti:
a) sono costituite con atto pubblico da almeno 9 unità ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;
b) hanno un numero di soci non inferiore a 25 unità
c) hanno come scopo sociale le attività prestate dall'art. 12 del Regolamento;
d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;
e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per ogni 25 agricoltori affiliati. Per agente qualificato si intende colui che è in possesso del titolo di studio di Dottore in Scienze Agrarie Forestali, Perito Agrario o altro titolo equipollente, ed abbia una esperienza di lavoro di almeno 2 anni nella gestione aziendale;
f) tengono una contabilità separata rispetto ad altra attività eventualmente svolta.
4. Le associazioni così formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.
5. La Regione può sostituire il sistema di aiuto all'avviamento con un sistema di aiuto per l'avviamento all'introduzione di una gestione di imprese agricole a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione delle aziende.
6. In questo caso, la Regione fissa lo aiuto fino a concorrenza di 500 ECU da ripartire su almeno due anni.
Art. 16
(Adeguamento della formazione professionale)
1. La Regione indipendentemente da altre azioni di formazione professionale istituisce un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli imprenditori agricoli.
2. Tale regime comprende:
a) corsi e/o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per im prenditori, coadiuvanti familiari e salariati agricoli che hanno superato la età della scuola dell'obbligo;
b) corsi e/o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione del miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) corsi di formazione complementare.
3. È prevista la concessione di aiuti:
1) per la frequenza ai corsi e/o ai tirocini;
2) per l'organizzazione e/o lo svolgimento dei corsi e dei tirocini;
3) per la creazione di centri professionali agricoli, fino a concorrenza di un importo massimo imputabile al Fondo di 400.000 ECU per centro.
4. L'importo massimo degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 è fissato in 7.000 ECU per persona che abbia seguito corsi e/o tirocini completi. Di tale im porto 2.500 ECU sono riservati ai corsi e/o tirocini complementari.
5. Le azioni oggetto del presente art. non comprendono corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.
6. Per lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini suddetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V, Sezione III della legge 153/75.
7. Relativamente alle azioni formative di cui alle voci a) e b) la Giunta regionale definirà i contenuti e le modalità sulla base delle direttive all'uopo emanate dal Comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia.
8. I corsi di formazione complementare, di cui alla voce c) devono prevedere,la partecipazione di almeno 20 giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni, dovranno avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi di tipo integrato, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola e/o associata.
9. Tali corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.
Art. 17
(Corsi di formazione professionale agricola)
1 Agronomia ......................................................Ore 40
2 Tecniche d'irrigazione ......................................Ore 120
3 Coltivazioni erbacee, arboree e fitopatologia Ore 80
4 Zootecnia ...........................................................Ore 40
5 Informatica e telematica di base .....................Ore 80
6 Introduzione ai dati base ...................................Ore 40
7 Tecniche produttive ...........................................Ore 160
8 Economia, contabilità e marketing .....................Ore 120
9 Associazione, cooperativismo,
credito, Agraria-Aspetti normativi .....................Ore 40
10 Realizzazione di strutture
per banche dati di interesse locale ......................Ore 80
11 Piano tecnico economico di sviluppo
aziendale .............................................................Ore 120
Art. 18
(Misure specifiche in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate)
1. Al fine di compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane o svantaggiate definite, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, è concessa, su domanda, un'indennità compensativa annua e per la durata del Regolamento agli imprenditori agricoli singoli o associati:
- che provino di coltivare il fondo come proprietari, conduttori coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri e compartecipanti;
- che si impegnino a continuare l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo anno della domanda, a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore a 2 ettari.
2. Nel caso di forme associative, il predetto limite minimo di superficie deve risultare dal rapporto medio tra la SAU e il numero dei soci.
3. La misura unitaria dell'indennità compensativa è definita per unità di bestiame adulto (UBA) o per ettaro di superficie agricola utilizzata per scaglioni di ampiezza delle imprese, secondo come sotto indicato:
a) zone indicate all'art. 3 paragrafo 3 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva CEE 273/75 e seguenti:
- per le prime 5 UBA 101 ECU per UBA;
- per le successive:
- da 6 a 15 UBA - 90 ECU per UBA;
- da 16 a 25 UBA - 70 ECU per UBA;
- da 26 a 35 UBA - 50 ECU per UBA;
- oltre 35 UBA - 30 ECU per UBA;
b) zone indicate all'art. 3 paragrafi 4 e 5 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva 273/75 e seguenti:
- per le prime 5 UBA 90 ECU per UBA;
- per le successive:
- da 6 a 15 UBA - 70 ECU per UBA;
- da 16 a 25 UBA - 60 ECU per UBA;
- da 26 a 35 UBA - 40 ECU per UBA;
- Oltre 35 UBA - 30 ECU per UBA.
4. Nelle zone individuate ai sensi della direttiva n. 268/75 CEE art. 3 nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione, e gli allevamenti equini.
5. Nelle zone di cui all'art. 3 paragrafi 4 - 5 della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione dell'azienda, potranno essere comprese anche le vacche da latte limitata mente al numero di 20 capi per beneficiario nonché gli allevamenti equini.
6. L'importo totale dell'indennità compensativa non può superare 101 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
7. Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione:
Tori, vacche ed altri bovini di più di due anni, equini 1 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6 UBA
Pecore e capre 0,15 UBA
c) nelle zone individuate dalla Direttiva n. 75/273/CEE ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della Direttiva n. 75/268/ CEE, quando si tratta di produzione diversa da quella zootecnica, l'indennità compensativa va commisurata alla su perficie agricola utilizzata (SAU) oltre a quella destinata alla produzione foraggera sempre che vi siano allevamenti zootecnici con esclusione di quella destinata alla produzione di frumento e alla coltivazione intensiva di pero, melo e pesco eccedente le 50 aree per azienda.
8. La misura dell'indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sottoindicati:
- per i primi 5 ettari - 101 ECU per ettaro;
- per le successive:
- da 6 a 15 Ha. - 85 ECU per Ha.
- da 16 a 25 Ha. - 70 ECU per Ha.
- da 26 a 35 Ha. - 50 ECU per Ha.
- oltre 35 Ha. - 30 ECU per Ha.
9. Per quanto non previsto nel presente art., si fa riferimento alle disposizio ni contenute negli artt. 13, 14, 15 del Regolamento, e del Regolamento 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19
(Aiuti per investimenti collettivi)
1. Nelle aziende ricadenti nelle zone de limitate dalla direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concede aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.
2. I lavori possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni, nonchè la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
3. L'importo degli aiuti che possono beneficiare del finanziamento della Regione non può superare 100.000 ECU per lo investimento collettivo, 500 ECU per Ha di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato e 5.000 ECU per Ha. irrigato
4. Per progetti di particolare interesse economico sociale, la Regione concede eventuali maggiori somme fino al raggiungimento dell'importo complessivo di L. 300.000.000 per ogni iniziativa avente le finalità di cui sopra.
Art. 20
(Incentivi per l'attività turistica ed artigianale)
1. Nelle zone svantaggiate di cui allo art. 13 paragrafo 1 del Regolamento CEE 797/85 a propensione turistica o artigianale, delimitate con provvedimenti della Giunta regionale, oltre agli investimenti agricoli, il piano di migliora mento può prevedere investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui all'art. 8, investi menti di carattere turistico e/o artigianale per un ammontare che non superi i 40.000 ECU per azienda.
Art. 21
(Misure forestali)
1. Sono concessi a favore delle aziende agricole singole ed associate aiuti all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive, come la sistemazione di frangivento, fasce tagliafuoco punti d'acqua e strade forestali.
2. Rientrano in questi investimenti le spese relative alla riconversione ed estensivizzazione della produzione nonché di quelle per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori di silvicoltura.
3. Le spese effettive sostenute possono beneficiare del contributo fino a concorrenza:
- dell'80% del costo per l'imboschimento e le strade forestali;
- del 60% per gli altri lavori e di un volume massimo di investimenti di 40.000 ECU per azienda, entro i limiti tuttavia di 10.000 ECU per gli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate, nonché entro i seguenti importi massimi imputabili;
- 1.800 ECU per Ha. per le opere di imboschimento;
- 300 ECU per Ha. per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento;
- 90 ECU per Ha. munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;
- 14.400 ECU per Km. per le strade forestali.
Art. 22
(Difesa dell'ambiente)
1. La Regione comunicherà al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al Ministero dell'Ecologia le disposizioni che intenderà adottare, in applicazione dell'art. 19 del Regolamento, per la difesa dell'ambiente naturale con la delimitazione delle zone interessate.
Art. 23
(Norma finanziaria e di rinvio)
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 7.497.656.918 per l'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 5231206 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio finanziario 1988.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 8/11/1986, n. 752, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento al regolamento CEE 797/85 ed ai DD.MM. 13 settembre 1985 e 26 settembre 1985 ed al Regolamento 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni.