LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1988, n. 22
Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 sett. 1988, n. 40)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel quadro e per le finalità della legge 5 dicembre 1985 n. 730 e in armonia coi propri strumenti di programmazione, disciplina e promuove l'agriturismo allo scopo di favorire la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, il riequilibrio territoriale e il miglioramento delle condizioni di vita attraverso l'integrazione dei redditi agricoli, la valorizzazione delle risorse produttive tipiche, del patrimonio ambientale, paesaggistico, urbanistico rurale e culturale propri della Regione.

Art. 2
(Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di recessione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari, di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto al le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano tra le attività agrituristiche: - dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; - somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcoolico; - organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito della azienda.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché&egravequel li ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3
(Utilizzazione di locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nella abitazione dell'imprenditore agricolo o della famiglia coltivatrice ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Art. 4
(Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle strutture destinate
ad attività agrituristiche)

1. Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione

2. Gli spazi aperti destinati a sosta di campeggiatori dovranno disporre di servizi igienici accessibili anche di notte in misura di almeno uno ogni 10 ospiti.

3. La produzione, la preparazione,il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
(Elenco regionale commissione regionale)

1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali, è tenuto dall'Assessorato regionale alla Agricoltura ed in copia autentica dalle Province e dalle Comunità montane.
Il certificato d'iscrizione all'elenco è rilasciato dagli enti delegati di cui al successivo articolo15.

2. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per il rilascio dell'auto rizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche.

3. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del Codice di procedura pena le e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Il diniego motivato dall'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

6. L'elenco di cui al presente art. è tenuto dalla Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e istituita presso la sede dell'Assessorato regionale alla Agricoltura.

7. La Commissione è così composta:
- dagli Assessori regionali all'Agricoltura e al Turismo o dai loro delegati;
- da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella Regione;
- da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Ambiente, laddove la materia non entri a far parte di altro Assessorato già rappresentato;
- da un rappresentante di ciascuna del le 3 organizzazioni agrituristiche regionali, emanazione delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8. Presiede la Commissione l'Assessore all'Agricoltura o un suo delegato.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l'agriturismo.

10. Le attività tecnico-burocratiche conseguenti ai lavori della Commissione sono svolte dagli uffici competenti del la Giunta regionale.

11. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale si applica il trattamento economico previsto dalla legge regionale n. 12 del 19 novembre 1982.

Art. 6
(Disciplina amministrativa e autorizzazione comunale)

1. I soggetti di cui all'art. 2, I comma che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al Comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione del le caratteristiche dell'azienda,degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che s'intende praticare nell'anno in corso.

2. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'art.5 della legge 9 febbraio 1963 n. 59; - copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività
- certificato d'iscrizione nell'elenco di cui al I comma, art. 5 della presente legge;
- l'autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici.

4. Entro 90 giorni dalla data di presentazione il Sindaco esamina le domande ed emette pronuncia di accoglimento o meno.

5. Scaduti i 90 giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.

6. Entro 30 giorni dall'accoglimento del la domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il Sindaco rilascia la autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica stabilendone limiti e modalità.

7. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo

8. Ai sensi del IV e V comma dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di autorizzazione allo esercizio dell'attività agrituristica è adottato previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

9. Non si applicano all'esercizio dello agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione e agli Enti delegati un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.

Art. 7
(Obblighi amministrativi)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti abilitati allo svolgimento di attività agrituristiche devono dichiarare al Comune le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo riferendole ai diversi servizi di accoglienza previsti (alloggio, mezza pensione, pensione completa, sosta campeggiatori,ecc.

2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:
- esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente art. 6;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del I comma del presente articolo;
- esporre la dichiarazione delle tariffe, convalidata dal Comune, in luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;
- tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate;
- l'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle Province, alle Comunita montane ed alla Regione.

Art. 8
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra 10 e 30 giorni per violazione agli obblighi di cui all'art 7 della presente legge nonché per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici, salvo che la trasgressione non costituisca più grave reato.

2. Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione sono comunicati dal Sindaco alla Commissione regionale per l'agriturismo presso l'Assessorato regionale alla Agricoltura e alla Prefettura perché provvedano alla revisione degli elenchi in loro possesso.

Art. 9
(Indagine territoriale)

1. Al fine di conoscere le potenzialità di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e di programmare in funzione delle potenzialità le risorse,la Regione attua tramite gli enti delegati un'indagine specifica in collaborazione con le Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti a livello regionale ed avvalendosi della collaborazione degli enti specializzati nel settore agrituristico.

Art. 10
(Programma agrituristico regionale)

1. La Regione, per l'assolvimento dei fini di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, predispone un programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

2. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti delegati sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione e le organizzazioni professionali di categoria.

3. Il programma può altresì tener conto delle aziende che si caratterizzano per la valorizzazione dei prodotti tipici e applicano tecniche agronomistiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.

4. Il programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e gli eventuali parametri di recettività indica gli itinerari agrituristici attuabili, fissa gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative di cui all'art. 13 della presente legge e definisce i parametri per gli incentivi agli imprenditori agricoli di cui allo art. 13 della presente legge.

5. Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 11
(Programma annuale di intervento)

1. Il programma annuale d'intervento è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione sulla base dei piani annuali territoria li definiti ed approvati dagli enti delegati.

2. Gli enti delegati provvedono alla definizione ed approvazione dei piani annuali territoriali d'intervento e li trasmettono entro il 30 settembre di ciascun anno all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

3. Il programma annuale d'intervento con tiene:
- la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole, produttive delle zone interessate con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;
- la presentazione delle zone d'intervento;
- le iniziative agrituristiche in atto - l'indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristiche; - le proposte d'intervento da realizzare;
- le iniziative di cui all'art. 12 del la presente legge;
- il riparto dei fondi da attribuire agli enti delegati.

4. I programmi triennali ed annuali vengono comunicati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 12
(Promozione dell'offerta agrituristica)

1. La Regione e gli enti delegati assumono iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con le Organizzazioni Professionali agricole e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio.

2. Sono ammesse a finanziamento:
- manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare lo ambiente agricolo all'attività agrituristica;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
- attività di studio e di ricerca sul l'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- pubblicazioni, con illustrazioni degli itinerari agrituristici previsti nel programma agrituristico regionale.

Art. 13
(Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo)

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche devono esse re conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle zone interessate.

3. Gli incentivi di cui al comma precedente sono concessi per le seguenti ini ziative:
a) restauro, ristrutturazione, ripristino, adeguamento interno di edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici e relativi servizi;
b) arredo degli alloggi di cui al punto precedente;
c) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agri cola dei terreni;
d) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;
e) allestimento di piccoli impianti per attività ricreative e culturali.

4. Possono altresì essere ammessi al finanziamento: ampliamenti dei fabbricati aziendali limitati ai servizi strettamente necessari allo svolgimento della attività agrituristica e nel rispetto degli indici stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.

5. L'erogazione del contributo potrà avvenire in una o due soluzioni, dietro presentazione di relazione su quanto realizzato e rendiconto documentato del le spese sostenute.

6. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorità nell'or dine:
a) la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agritu ristico;
b) l'appartenenza dell'imprenditore al la categoria dei coltivatori diretti;
c) l'essere imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 14
(Erogazione dei contributi)

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 13 della presente legge i soggetti interessati devono presentare entro il 31 marzo di ciascun anno domanda agli enti delegati di cui allo art. 15 della presente legge.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 primo comma della presente legge;
b) una relazione tecnico-economica che evidenzi, tra l'altro l'interdipendenza e la complementarietà delle attività agrituristiche con l'esercizio della agricoltura;
c) relazione dettagliata delle opere e delle spese che s'intendono realizzare e delle attrezzature ed arredi che si intendono installare;
d) progetto edilizio e relativa concessione relativamente alle opere di cui alla lett. "c" del presente art..

3. I contributi per le opere di cui allo art. 13, sono concessi nella misura seguente:
a) per quanto attiene alle strutture e ai servizi aziendali:
- in conto capitale, fino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile nelle aree di collina e di montagna, del 60% della spesa per le aree non collinari e montane;
b) per quanto attiene agli arredi:
- in conto capitale del 50% delle spese ammissibili.

4. Le opere e gli allestimenti finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.

5. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi o erogati qualora perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche.

6. In caso di decadenza dei benefici, la Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 5 revoca i contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

Art. 15
(Deleghe di funzioni amministrative)

1. Sono attribuite alle Comunità montane e per il restante territorio alle Province, le funzioni e le competenze amministrative non espressamente attribuite dalla presente legge alla Regione ed ai Comuni.

2. In particolare sono delegati agli enti di cui al precedente comma i seguenti compiti:
- l'approvazione delle iniziative da ammettere al contributo finanziario di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge;
- la predisposizione dei piani annuali territoriali di cui all'art. 11, II comma della presente legge;
- il controllo e la verifica delle procedure di attuazione dei progetti, delle attività e della destinazione delle strutture.

Art. 16
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia.

Art. 17
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione predispone il programma regionale agrituristico di cui all'art. 11 entro 12 mesi della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al precedente comma per l'esercizio 1988 le Comunità montane e le Province predispongono i relativi piani annuali territoriali di cui allo art. 12 II comma della presente legge sulla base degli indirizzi e dei criteri che saranno emanati dalla Giunta regionale, Assessorato all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni agrituristiche operanti sul territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 1.400.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recante spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, che viene ridotto di pari importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5231203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione "Spese per la promozione e lo sviluppo dell'agriturismo in Calabria"e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.400.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanzia ria che l'accompagna.

4. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo stan ziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988, e al corrispondente capitolo per gli anni successivi.