LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1988, n. 15
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1988 e pluriennali 1988/ 1990 della Regione Calabria. (Legge Finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 luglio 1988, n. 34)

Rubrica I
Servizi generali

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983 n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 150.000 000.

2. All'art.1, IV comma, della legge regionale 31 luglio 1987, n.23, le parole: "rispettivamente di 4/5 e 1/5" sono sostituite dalle parole: "rispettivamente di 11/12 e 1/12".

Art. 2

1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di lire 20.000.000 000 di cui lire 13.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Rubrica II
Territorio

Art. 3

1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n.14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n.9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per il triennio 1988/90 la spesa complessiva di lire 1.300.000. 000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 1.150.000.000 di cui L.665.000. 000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988;
b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 150.000.000 di cui lire 35.000. 000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

4. All'art.6 della legge regionale 14 marzo 1985, n.9 dopo le parole:"o Consorzi di Comuni" sono inserite le parole: "o Comunità Montane".

5. Il contributo chilometrico di cui al V comma dell'art.3 della legge regionale 19 giugno 1986,n.24, è ridotto al 50%.

Art. 4

1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferi te alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n.281 - è autorizzata per il 1988 la spesa di lire 3.500.000.000.

2. Per favorire l'accesso degli Enti locali o delle loro Associazioni alla con cessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 l'ulteriore limite di impegno di lire 4.000.000.000.

3. Il finanziamento di cui al precedente comma è utilizzato con le procedure previste dalla legge regionale 31 luglio 1987, n.24.

4. Per favorire l'accesso degli Enti locali, delle loro Associazioni e degli Enti religiosi legalmente riconosciuti, alla concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. o di altri Istituti di credito abilitati, per il funzionamento di interventi relativi alla costruzione o ristrutturazione di opere di culto e di Ministero Pastorale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1988 il limite di impegno di L. 2.000.000.000.

5. Con successiva legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del finanziamento di cui al precedente comma.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n.7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 74.650.815.000, finanziata con i fondi di cui all'art.9 della legge 10 aprile 1981, n.151.

2. Per consentire il pagamento del debito esistente nei confronti della "Gestione Governativa delle Ferrovie Calabro-Lucane" a titolo di rimborso per il rilascio di tessere di abbonamenti preferenziali in favore di studenti e lavo ratori pendolari, per il periodo 1979- 1986 e secondo la normativa al tempo vigente, è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 6.302.887.385, di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. Alla lettera c) dell'art.1 della legge regionale 28 marzo 1985, n.14, le parole: "invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria" sono sostituite dalle parole: " invalidi e mutilati di guerra per tutte le categorie e invalidi per servizio per le categorie dalla prima alla quinta inclusa;"

4. Il V comma dell'art.5 della legge regionale 31 luglio 1987,n.23 è abrogato

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane - per il paga mento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art.15 della legge regionale 29 gennaio 1974,n 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di L. 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978,n.7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Al fine di consentire la concessione di contributi in conto capitale per il recupero di abitazioni, di cui al bando regionale approvato con delibera consiliare n. 201 del 19 gennaio 1987,è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa aggiuntiva di lire 2.000. 000.000.

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977,n.13 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'inse diamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il biennio 1989/1990 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

2. Il II comma dell'art.8 della legge regionale 16 aprile 1977,n.13 è abrogato

Rubrica III
Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n.15 "interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 70.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979,n.8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi socia li - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 400.000. 000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,n.17 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 2.300.000.000.

4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987,n.3 "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 200.000.000.

5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art.8, II e IV comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987,n.3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,n.16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 2.200.000.000.

7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 ago sto 1986,n.39 "Adesione della Regione Calabria al Consorzio Teatrale Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 3.000.000.000.

8. Il Consorzio Teatrale Calabrese - a valere sul contributo ordinario assegnato annualmente della Regione all'Ente medesimo, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1986,n.39 - è obbligato a garantire, alle scadenze prestabilite, il pagamento, a favore dell'Istituto di credito mutuante, delle rate di ammorta mento del mutuo di lire 8 miliardi.

9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986,n.16 "Contribu ti alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni, per le attività di vulgative della cultura della informazione televisiva" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 50.000.000.

10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n.11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 35.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n.4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna"è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 100.000.000.

12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n.2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università Calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n.30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1988/90 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 10

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n.27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 36.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,n.18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 13.000.000.000.

3. La Giunta regionale - ai sensi dello art.36, I comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n.5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.845, non che per la iscrizione delle relative spese.

4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n.18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 130.000.000.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977,n.29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 3.500.000.000 di cui lire 1.800.000.000 da destinare con specifico vincolo all'Università degli studi della Calabria, quale quota anno 1988, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984,n.32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di L. 4.000.000.000.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984,n.31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di lire 2.500.000.000

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dall'art.11, I comma, lettera a);
b) lire 200.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15;
c) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art.19;
d) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art.20;
e) lire 100.000.000 per le iniziative previste dall'art.24;

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n.8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di L. 700.000.000.

Rubrica IV
Sicurezza sociale

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilat tico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n.1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 per la spesa di lire 300.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n.35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 35.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n.12 "Disciplina degli asili nido" è autorizzata per il biennio 1989-1990 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987,n 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 24.200.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assi stenziali.

2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977,n.26.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984 n.14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 350.000.000.

2. Le provvidenze previste dalla legge regionale 18 giugno 1984, n.14 sono estese, con le stesse modalità in essa previste, alle sedi provinciali dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed In validi di guerra, dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi per causa di servizio, dell'Associazione Nazionale delle vittime civili di guerra.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986 n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 20

1. Per le finalità di cui alla legge re gionale 16 maggio 1981, n. 5 "Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 2.500.000.000.

Rubrica V
Agricoltura

Art. 21

1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3 primo comma, della legge 8 novembre 1986, n.752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire 94.368.000.000 per l'esercizio finanzia rio 1988, sono destinati alle seguenti iniziative:
a) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 22 della presente legge;
b) lire 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;
c) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;
d) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;
e) lire 5.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
f) lire 11.836.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;
g) lire 14.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;
h) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;
i) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;
l) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 28 della presente legge;
m) lire 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;
n) lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal quinto comma del successivo art. 26 della presente legge;
o) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;
p) lire 800.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;
q) lire 2.000.000.000 per gli interventi previsti dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;
r) lire 580.000.000 per gli interventi relativi alla divulgazione in agricoltura;
s) lire 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal successivo art. 34 della presente legge;
t) lire 4.000.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge;
u) lire 1.100.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 25 della presente legge;
v) lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge.

2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli del la presente legge, entro i limiti dell' accertamento nel capitolo 2001102 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Al fine di attuare le azioni di cofinanziamento previste dall'art. 4 - secondo comma, lettera c) - della legge 8 novembre 1986, n.752, lo stanziamento di lire 6.888 milioni di cui al capitolo 5231201, è destinato per lire 4.592 milioni alla sostituzione delle macchine agricole e per lire 2.296 milioni al l'innovazione e allo sviluppo della meccanizzazione agricola, per come stabilito dal decreto 3 marzo 1987,n.96 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Il contributo concepibile è fissato in ragione del 40 o del 45% per le aziende singole, a seconda se operanti in pianura o in collina e montagna, elevabile di 5 punti percentuali per gli organismi associativi.

Art. 22

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n.26 "In terventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 10 miliardi, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n.752.

Art. 23

1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986 n. 752.

2. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" - ai sensi dello art. 10 lettera a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n.28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 64.000.000.000.

2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite,determinate per il 1987 in lire 15.366.022.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art 24 della legge regionale 19 giugno 1986 n. 24.

3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 5.000.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 1006201 e 3201105 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1988.

4. I programmi di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale nn. 1007, 535, 89 e 154 rispettivamente del 23/4/80, 3/10/84, 3/4/86 e 7/10/86, sono riconsiderati dalla Giunta regionale eliminando la possibilità dei finanziamenti previsti con ricorso al mercato finanziario e destinando le risorse residue, ancora disponibili, al completamento delle iniziative possibile, con intero carico finanziario in capitale.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 11.836.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n.752.

2. Una quota fino al 10% delle disponibilità di cui al primo comma, è autoriz zata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari,è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.100.000.000, fi nanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norma per lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

2. Una quota fino al 10% delle disponibilità di cui al primo comma, è autoriz zata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

3. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 nonché di contributi finalizzati al funzionamento e alle attività del Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni dei produttori, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge regionale è autorizzata per l'esercizio finanziaro 1988 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzato per lo esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

6. Una quota fino al 10% delle disponibilità di cui al quinto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 30 settembre 1988, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo quinto comma.

Art. 27

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" è autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di lire 600.000.000 di cui lire 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 170.000.000 di cui lire 40 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988;
b) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. a), lire 50.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l' esercizio finanziario 1988;
c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), lire 70.000.000 di cui L. 20.000.000 a carico del bilancio per l' esercizio finanziario 1988;
d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988;
e) per le iniziative previste dall'art. 18 lire 250.000.000 di cui lire 100 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988;
f) per le iniziative previste dall'art. 21 lire 30.000.000 di cui lire 10 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. Per favorire l'accesso al credito del le aziende cooperative operanti nel settore agricolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 28

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di lire 4.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo delle proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 29

1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di lire 22.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati all Regione ai sensi dell'art 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 31

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erba cee irrigue" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 5.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

2. Sulla assegnazione di cui al primo comma grava la spesa di lire 2 miliardi da liquidare per interventi già realizzati nel periodo 1983-1987, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 9, recante norme integrative alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 14.452.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 33

1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.010.000.000.

Art. 34

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.000.000.000, fi nanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.


Rubrica VI
Attività produttive extragricole

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 "Parteci pazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 3.000.000.000.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana" è autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L 11.500.000.000 di cui L.4.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 37

1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.600.000.000.

Art. 38

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare lo accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Alla legge regionale 2 giugno 1980,n. 25 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - All'art. 11 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) contributo in conto interessi,nella misura massima del 4% annuo, per il credito di esercizio,garantito dalle Cooperative artigiane di garanzia e finalizzato esclusivamente all'attività artigiana;" - All'art. 15 è aggiunto il seguente ultimo comma: "I contributi di cui all'art. 11, lettera d) sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle Cooperative artigiane di garanzia dandone notizia alle stesse Cooperative ed agli Istituti di credito che accordano i prestiti. La liquidazione dei contributi medesimi è effettuata semestralmente, direttamente agli Istituti di credito concedenti i prestiti, sulla base dei rendiconti presentati dalle stesse cooperative di garanzia"; - L'art. 16 è abrogato.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di lire 100.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla pro mozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.000.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costitu zione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 39

1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1988, previsti in lire 10.849.924.000, sono destinati alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 lire 7.649.924.000, di cui al capitolo 6133104 della spesa;
b) per le iniziative previste dal successivo art. 40 della presente legge L. 1.300.000.000;
c) per le iniziative previste dall'art. 59 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13 lire 1.200.000.000, di cui al capitolo 6124206 della spesa;
d) per le iniziative previste dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 lire 700.000.000, di cui al capitolo 6133101 della spesa.

2. L'assegnazione prevista alla lettera a) di cui al precedente primo comma è ulteriormente specificata nelle seguenti destinazioni:
- quanto a lire 900.000.000 per i contributi previsti dall'art. 35;
- quanto a lire 1.000.000.000 per i con tributi al Consorzio previsto dall'art. 53;
- quanto a lire 400.000.000 per le attività previste dall'art. 54;
- quanto a lire 5.349.924.000 per le attività promozionali previste dall'art. 65;

3. Per la concessione di contributi alle Aziende di promozione turistiche - previsti dall'art. 23, lettera d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 40

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 "Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" è au torizzata, per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.300.000.000, fi nanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. a), lire 700.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. b), lire 600.000.000.

Art. 41

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferro viari e su gomma" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli Enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.700.000.000.

3. La assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) lire 200.000.000 per contributi in conto interesse ai soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c) ed e) dello art. 2 per i finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma del l'art. 4; b) lire 200.000.000 per le attività integrative di cui all'art. 5;
c) lire 400.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4;
d) lire 200.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art.3, lettera a), e dell'art. 4; e) lire 200.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui alla lettera d) dell'art. 2 per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6;
f) lire 500.000.000 per assicurare garanzie integrative atte a favorire l'accesso al credito in favore dei soggetti di cui all'art. 10 e art. 4, VI comma.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 "Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale" è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1988 la spesa di lire 1.500.000.000

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42

1. I fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell'art. 2, VII comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651 - iscritti ed autorizzati dall'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 nel bilancio triennale 1987-1989 sono aggiornati per scorrimento al triennio 1988/ 1990.

2. Una quota delle disponibilità dei fondi di cui al precedente comma uno, corrispondente a complessive lire 61.794.000.000 nel triennio 1988/1990 è utilizzata per il cofinanziamento del Programma Integrato Mediterraneo - Calabria.

3. La spesa complessiva di lire 61.794.000.000, definita a norma del precedente comma due, è posta a carico degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa, secondo i piani finanziari dei sottoprogrammi del Programma Integrato Mediterraneo - Calabria:
- quanto a lire 8.334.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sul capitolo 5234201 della spesa, per il cofinanziamento dei sottoprogrammi n. 1 "Sviluppo e qualificazione del settore agricolo", n. 4 "Pesca" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte;
- quanto a lire 4.460.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sul capitolo 6128202 della spesa, per il cofinanziamento del sottoprogramma n. 2 "Industria, artigianato, servizi" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte;
- quanto a lire 7.804.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sul capitolo 6128201 della spesa, per il cofinanziamento del sottoprogramma n. 3 "Turismo" e n. 5 "Attuazione" per la quota parte.

4. Le variazioni di bilancio conseguenti alle assegnazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono apportate dopo la stipula ed approvazione del contratto di programma, previsto dall'art. 9 del regolamento CEE 2088/85.

Art. 43

1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 "Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo dal lavoro e lo sviluppo dell'occupazione" è autorizzata la seguente spesa:
a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dallo art. 6, II e III comma, dall'art. 10, II e III comma, e dall'art. 14, I comma a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;
b) lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 6), e 10 I comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2134201 della spesa;
c) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, I comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 5234201 della spesa;
d) lire 6,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punti 2) e 8), e 10, I comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 6128201 della spesa;
e) lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 3), e 10 I comma,a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 6128202 della spesa;
f) lire 6 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt 9, punti 7) e 9), e 10, I comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233202 della spesa;
g) lire 2 miliardi per l'anno 1988 in favore delle iniziative previste dagli artt. 15 e 16, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2323201 della spesa.

2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 è consentita l'utilizzazione totale o parziale dei finaziamenti previsti alle lettere b) ed f) del precedente comma qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande, i finanziamenti medesimi risultino superiori alle necessità.

3. Alla medesima legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'art. 3, I comma, dopo le parole: "Giunta regionale" sono soppresse le se guenti: "con la legge di bilancio";
- all'art. 18, alla fine, dopo le parole: "della presente legge" sono aggiunte le seguenti parole: "per la formulazione del primo piano e dal 1 luglio al 30 settembre 1988 per la formulazione del secondo piano. Per il primo anno di attuazione della presente legge non si applica il primo comma dell'art. 3";
- all'art. 4, I comma, le parole: " le domande tese ad ottenere i benefici del la presente legge devono essere inoltra te entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'Assessorato competente per settore" sono sostituite dalle seguenti parole: "le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge si presentano fino al 31 ottobre di ciascun anno solare. Tali domande devono essere inoltrate dai richiedenti all'Assessorato competente per settore";
- all'art. 11, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente unico comma: "l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, I comma, è effettuata per il 20% entro 60 giorni dal provvedimento della Giunta regionale di ammissibilità ai contributi medesimi e per la restante parte sulla base di stati di avanzamento o altri idonei documenti giustificativi della realizzazione del progetto, da presentarsi da parte delle cooperative o società o associazioni beneficiarie".

Art. 44

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110- 2111101 - 2111102 - 2112202 - 2121101 2121102 - 2121103 - 2121206 - 2131101 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 2141103 - 2141201 - 2222109 - 2222110 2222204 - 2231203 - 2311101 - 2311103 2311105 - 2323201 - 2323204 - 3132104 3132108 - 3132109 - 3312101 - 3313102 3313106 - 3313107 - 3313115 - 3313116 4231101 - 4231108 - 4241103 - 4251102 4331104 - 4331202 - 4341105 - 4342102 5112106 - 5113101 - 5114104 - 5122209 5123106 - 5142103 - 5233205 - 6111104 6122101 - 6129201 - 6131102 6132102 - 6133102 - 6211201 - 6211203 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanzia mento di competenza corrispondenti ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 2323201 3132104 - 3312101 - 3313107 - 2323204, nonché di ogni altra spesa che richiede la formulazione di piani o di programmi, avviene previo parere della competente commissione consiliare.

3. All'articolo 22, II comma, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "
a) l'approvvigionamento di sieri e vaccini ai sensi dell'art.7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché inter venti nel campo della medicina preventiva e di educazione sanitaria;
b) l'effettuazione, anche in base a convenzione, di studi e ricerche, e l'organizzazione, anche attraverso l'erogazione di contributi, di convegni di studio o di congressi su problemi sanitari o relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario della Regione, sentito il parere della Commissione competente;".

Art. 45

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'articolo 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28/02/1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1988/1990.

2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli Enti locali, di cui al I comma.

3. Per consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei Comuni a titolo di somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-1987, i Comuni interessati possono chiedere la rateizzazione del proprio debito in 5 annualità di pari importo, con elevazione a 8 annualità per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

4. Al fine di regolamentare i rapporti giuridico-economici derivanti dalla applicazione del precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con i Comuni richiedenti.

Art. 46

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 1.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimenti attinenti alle funzioni normali e in lire 2.836.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo, rispettivamente secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 3 e 4 allegati alla legge di bilancio.

Art. 47

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate de liberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 49, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesata riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del II comma del l'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 48

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti diparti menti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 49

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regio nale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite re lazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 50

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 416.951.626.835 nel triennio 1988/1990 di cui L. 392.848.739.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 - si fa fronte a norma del II comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1988/1990, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La copertura della spesa complessiva di cui al I comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 212.082.887.835 con risorse proprie della Regione;
- quanto a L. 25.000.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- quanto a L. 179.868.739.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752.

3. La tabella "A" allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 51

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.