LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1988, n. 7
Integrazione dell'art.61 della legge regionale 28 marzo 1975, n.9.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 marzo 1988, n. 16)

Articolo unico

1. All'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente: "Il dipendente, che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione secondo le norme del l'ordinamento degli Istituti di Previdenza, è mantenuto in servizio fino al raggiungimento del diritto e comunque non oltre il settantesimo anno di età"