LEGGE REGIONALE 29 FEBBRAIO 1988, n. 3
Sostituzione con modifiche delle leggi regionali concernenti
l'erogazione dei contributi per gli investimenti nel settore
dei trasporti pubblici di interesse regionale e locale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 marzo 1988, n. 11)
Art. 1
(Finalità)
1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981 n. 151, la Regione ammette
aziende ed imprese di trasporto pubblico collettivo di interesse regionale e locale a
contributi in conto capitale:
a) per acquisto di autobus nuovi di tipo unificato, secondo quanto disposto dal titolo II
della presente legge;
b) per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi,
tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, secondo
quanto disposto dal titolo III della presente legge.
2. I predetti contributi non spettano agli enti ed alle imprese esercenti autoservizi di
granturismo o da noleggio di rimessa.
3. I contributi sono erogati nei limiti delle somme assegnate alla Regione dallo Stato e
delle eventuali somme stanziate nel bilancio regionale.
4. I fondi da destinare per quanto previsto dalla lettera b) limitatamente alla
costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito non potranno eccedere il 25
per cento dello stanziamento di cui al precedente comma.
Titolo II
ACQUISTO DEGLI AUTOBUS
Art. 2
(Misura dei contributi)
1. Il contributo massimo erogabile per l'acquisto di ciascun autobus nuovo è pari al 75
per cento del prezzo del veicolo, compresa la quota IVA afferente allo stesso 75 per
cento.
2. La quantificazione della misura massima del contributo, per ciascun tipo di autobus
corrispondente alle caratteristiche funzionali riportate nei decreti ministeriali in
vigore, viene stabilita sulla media dei prezzi riportati sui listini correnti delle
maggiori aziende prodruttrici di autobus.
3. In sede di liquidazione, fermo restando quanto disposto al precedente comma, nel caso
in cui il contributo assegnato ecceda il 75 per cento del prezzo di fattura, compresa la
quota IVA afferente, il contributo stesso viene proporzionalmente ridotto e le differenze
recuperate vengono destinate a successivi investimenti; nel caso contrario le eccedenze
restano a carico delle imprese interessate.
4. I contributi sono concessi per l'acquisto degli autobus la cui tipologia la Giunta
regionale ritiene più idonea all'esercizio delle aziende beneficiarie in relazione ai
tracciati ed alle caratteristiche funzionali delle autolinee.
5. La Giunta regionale ha facoltà di richiedere che una parte del materiale rotabile
acquistato con il contributo regionale risulti accessibile agli invali di non deambulanti.
Art. 3
(Domande)
1. Per l'impostazione e la redazione del piano di riparto ed ai fini della concessione dei
contributi, le aziende interessate sono tenute, prima di procedere all'acquisto, a
presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite
dello Assessorato ai Trasporti, indicando:
a) il numero ed i tipi degli autobus che si intendono acquistare e le relative
caratteristiche tecniche e funzionali;
b) l'elenco degli autobus posseduti,con l'indicazione della data di prima immatricolazione
e del numero dei posti;
c) le linee sulle quali i nuovi veicoli vengono immessi;
d) il numero dei chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;
e) l'indicazione dei Comuni serviti, con il numero degli abitanti accertati dall'ultimo
censimento;
f) il numero dei viaggiatori annuali.
2. I richiedenti sono, inoltre, tenuti a fornire ogni altra notizia o documentazione a
richiesta dell'ufficio incaricato della istruttoria delle domande.
Art. 4
(Criteri per la formazione dei piani)
1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi,
sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato ai Trasporti, sentita
la competente commissione consiliare in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano
regionale dei trasporti e nei piani di bacino, avuto riguardo ai seguenti elementi:
a) rapporto tra il numero dei posti offerti dagli autobus posseduti dalle singole aziende
e la popolazione servita dalle medesime;
b) coefficiente di utilizzazione degli autobus posseduti, desunto in base al rapporto fra
il numero dei chilometri percorsi nell'anno ed il numero degli autobus;
c) grado medio di obsolescenza del parco autobus con riferimento alla data di prima
immatricolazione dei mezzi;
d) impiego di energie e tecniche non inquinanti;
e) estensione di rete autorizzata dalla Regione.
2. Ai fini della presente legge le aziende devono presentare un piano aziendale di rinnovo
o di incremento del materiale rotabile in cui si tenga conto che:
a) i veicoli con data di prima immatricolazione superiore ai dodici anni si presumono non
più idonei per il servizio sulle linee di interesse regionale e locale, salvo diverso
giudizio su ogni singolo caso dell'Assessorato ai Trasporti, sulla base di accertamenti
diretti, indipendentemente dall'esito della revisione ordinaria, prevista dalle norme
sulla disciplina della circolazione stradale;
b) gli autobus con data di prima immatricolazione superiore a venti anni devono essere
dismessi in ogni caso d'ufficio dal servizio.
Art. 5
(Obblighi dei destinatari dei contributi)
1. Per la durata di anni sette consecutivi dall'immissione in linea degli autobus
acquistati con il contributo regionale, è fatto divieto all'impresa beneficiaria, pena la
revoca del contributo, di alienare o di distogliere i veicoli dalla loro destinazione
senza l'autorizzazione della Giunta regionale da concedersi solo per accertate necessità
tecniche e previo il trasferimento del vincolo su un altro autobus dell'azienda
richiedente.
2. Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanza di rinunzia o di
cessione di una o più linee automobilistiche avute in concessione, la Giunta regionale,
su proposta dello Assessore ai Trasporti, ha facoltà di procedere, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale n.15/1986, alla ristrutturazione
delle restanti autolinee assentite alla medesima impresa e di disporre circa la futura
destinazione degli autobus acquistati dall'impresa istante con il concorso finanziario del
la Regione.
3. Qualora il materiale rotabile venga destinato, ai sensi del presente articolo,
all'esercizio di autoservizi concessi ad aziende diverse da quella beneficiaria del
contributo, alla impresa cessante spetta un corrispettivo, concordato fra le parti,
commisurato al valore di scambio secondo lo stato d'uso del materiale rotabile, detratto
l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12
per cento all'anno.
4. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla data indicata dall'Assessorato ai
Trasporti, la determinazione del prezzo di stima è rimessa al giudizio di un collegio
arbitrale, composto da tre membri, nominati rispettivamente dal concessionario cessante,
dal concessionario subentrante ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente
della Giunta regionale.
5. In tutti gli altri casi di mutuazione soggettiva o di cessazione della titolarità
delle concessioni non disciplinate dai commi precedenti, che intervengono entro i sette
anni successivi alla erogazione del contributo, la Regione ha diritto di prelazione, anche
nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso
finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i criteri
suddetti.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di decadenza delle
concessioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1986, n.15, ed ai
casi di cessazione delle autolinee, disposte dalla Giunta regionale per sopravvenuta
carenza di pubblica utilità del servizio.
7. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei
termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire
alla Regione la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione
del mezzo rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienare il mezzo stesso.
8. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate ed utilizzate per i
successivi piani di riparto.
9. È fatto divieto alle imprese beneficiarie di concedere ipoteche volontarie aventi ad
oggetto autobus acquistati con il contributo della Regione.
Art. 6
(Modalità di erogazione)
1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45
giorni dalla data di presentazione all'Assessorato regionale ai Trasporti, incaricato per
l'istruttoria della idonea documentazione comprovante:
a) la spesa sostenuta, mediante esibizione della fattura quietanzata;
b) l'immatricolazione degli automezzi;
c) la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei
Trasporti.
2. Della erogazione dei contributi sono informati i consorzi di bacino ed in attesa della
loro costituzione, i Sindaci dei Comuni direttamente interessati.
3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se la documentazione non è
corrispondente, in tutto o in parte, alle norme della presente legge o alle disposizioni
esplicative impartite dalla Giunta regionale o dall'Assessore ai Trasporti.
4. I contributi non utilizzati entro cinque mesi dall'assegnazione senza giustificato
motivo vengono revocati con deliberazione della Giunta regionale e le somme rese
disponibili a seguito di revoca, rinuncia o altra causa possono essere ripartite dalla
Giunta regionale sulla base delle richieste presentate in sede di formazione del piano di
riparto e non soddisfatte oppure destinate ai piani di riparto successivi.
Art. 7
(Vincoli)
1. È consentita l'utilizzazione in servizio di fuori linea degli autobus acquistati dalle
aziende concessionarie pubbliche e private con il contributo della Regione purché sia
preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale ai Trasporti che ne darà
comunicazione semestrale alla competente commissione consiliare.
2. L'accertata violazione del precetto comporta una decurtazione dei contributi di cui
alla legge regionale 24 marzo 1982,n.7, erogati nell'anno in cui si verifica l'infrazione,
pari a lire 2.000.000 (duemilioni) per la prima violazione.
3. In caso di recidiva la decurtazione viene elevata a lire 10.000.000 (diecimilioni) ed
in caso di ulteriore violazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai
Trasporti, procede al la pronuncia di decadenza delle concessioni senza alcuna particolare
formalità.
4. Le somme rivenienti dall'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo
vanno ad incrementare i finanziamenti dei successivi piani di riparto per l'acquisto del
materiale rotabile.
5. Le aziende di trasporto sono tenute ad installare su tutti gli autobus utilizzati per
l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale appositi strumenti tecnici,
forniti dal l'Assessorato regionale ai Trasporti, idonei a documentare il reale
svolgimento del servizio; esse sono tenute inoltre ad osservare le circolari esplicati ve
sull'uso degli strumenti medesimi.La manomissione o la mancata utilizzazione delle
apparecchiature predette comporta l'esclusione dai contributi di cui alla legge regionale
24 marzo 1982,n.7. Al termine di ogni esercizio finanziario le aziende sono tenute a
consegnare all'Assessorato regionale le registrazioni eseguite, per il controllo della
regolarità dei servizi espletati.
6. I veicoli acquistati con il contributo regionale sono individuati, dall'entrata in
vigore della presente legge, mediante l'apposizione sulle due fiancate della scritta
"Regione Calabria", che misuri cm.150 x cm.20. L'inosservanza di tale
prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.
7. Sui fogli complementari degli autobus acquistati con il contributo regionale deve
essere iscritta la seguente annotazione: "Autobus acquistato con il contributo della
Regione Calabria".
Art. 8
(Convenzioni)
1. Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio regionale, può stipulare con le imprese
costruttrici di autobus apposite convenzioni, nelle quali vengono stabilite, sentite le
associazioni delle aziende pubbliche e private le condizioni di vendita e di consegna dei
mezzi alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo di
acquisto.
2. Le aziende, qualora il Consiglio ritenesse di avvalersi del disposto di cui al comma
precedente, sono tenute a procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della
convenzione.
3. La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano di riparto e nei limiti degli
stanziamenti in esso previsti, è autorizzata a rilasciare alle aziende pubbliche
fidejussioni a garanzia per l'acquisto di autobus.
Titolo III
INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE
Art. 9
(Criteri per la formazione dei piani)
1. Nei limiti degli stanziamenti, i piani annuali o pluriennali di ripartizione dei fondi
per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di
controllo di officine-depositi con le relative attrezzature e sedi vengono approvati dal
la Giunta regionale, su proposta dello Assessore ai Trasporti, sentita la competente
commissione consiliare, avuto riguardo dei seguenti elementi:
a) integrazione con progetti mirati dei piani nazionali e regionali dei trasporti e con
progetti speciali finanziati con fondi nazionali o comunitari;
b) rete di servizi gestiti dall'azienda richiedente;
c) numero degli agenti in servizio nell'anno a cui si riferisce il contributo
d) numero degli autobus posseduti;
e) numero dei chilometri percorsi in base ai disciplinari di concessione.
2. La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di
rilevante interesse pubblico quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti od
imprese.
3. La Giunta regionale, al fine di realizzare l'uniformità dei rilevamenti di cui al
comma cinque del precedente articolo 7, è autorizzata ad acquistare direttamente un
sistema meccanizzato idoneo a registrare e documentare il reale svolgimento del servizio
di trasporto e a dotarsi di conseguenti apparecchiature di conversione ed elaborazione dei
dati risultanti dalla registrazione degli strumenti installati su gli autobus.
4. La Giunta ha facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto,
realizzati con il contributo regionale, presentino accorgimenti costruttivi tali da
contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 10
(Erogazione contributi infrastrutture)
1. All'erogazione del contributo previsto dal presente titolo si provvede con delibera
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di inoltro della documentazione e
certificazione sottoelencate:
a) fattura, regolarmente quietanzata, per la spesa sostenuta per l'acquisto di
attrezzature, IVA compresa;
b) fattura, regolarmente quietanzata, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per
l'acquisto di tecnologie di controllo, IVA compresa;
c) certificazione di ultimazione dei lavori eseguiti con la dimostrazione delle spese
effettivamente sostenute, IVA compresa;
d) certificazione di collaudo dei lavori eseguiti.
2. Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture, di impianti fissi e di sedi, le
aziende interessate possono chiedere la corresponsione del contributo per stati di
avanzamento e per un massimo di tre, ogni qualvolta sia stato raggiunto un importo di
lavori pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera.
3. Prima dell'erogazione del contributo concernente lavori di infrastrutture fisse, ovvero
della concessione di acconti per stati di avanzamento, i lavori eseguiti vengono
verificati dall'Assessorato regionale ai Trasporti al fine di accertare l'osservanza di
eventuali prescrizioni imposte dalla Giunta re gionale.
4. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere devono essere stipula ti
dai destinatari dei contributi e tra smessi in copia alla Giunta regionale entro il
termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei
contributi. Decorso tale termine i beneficiari deca dono dai contributi, che vengono
concessi, sulla base di un piano di riparto suppletivo, ad altri destinatari che ne
abbiano titolo.
5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo, prima dei
termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la
quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione.
Art. 11
(Vincoli)
1. Le tecnologie di controllo e le attrezzature di officina dovranno conservare la loro
destinazione rispettivamente per almeno sette anni consecutivi, de correnti dalla data di
acquisto indicata nelle relative fatture.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di non variare la destinazione degli impianti fissi in
genere, realizzati con l'intervento finanziario della Regione, per 20 anni consecutivi,
decorrenti dal la data di effettiva ultimazione dei lavori.
3. Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti le attrezzature, le tecnologie di
controllo e gli impianti fissi in genere, acquistati o realizzati con il finanziamento
regionale, non possono formare oggetto di scambio o di alienazione.
4. È fatto assoluto divieto ai beneficiari dei contributi di concedere ipoteche
volontarie sui beni mobili ed immobili realizzati col contributo della Regione sul valore
dei beni stessi corrispondenti al contributo assegnato.
Art. 12
(Misura del contributo)
1. I contributi di cui al precedente art 9 sono commisurati al 75% della spesa
riconosciuta ammissibile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non
recuperabile nella dichiarazione an nuale IVA.
2. La domanda per ottenere i contributi deve essere corredata da una relazione
tecnica-finanziaria recante la descrizione delle opere e del materiale per i quali si
richiede il contributo e la illustrazione delle necessità, della convenienza e della
economicità dello intervento.
3. La domanda deve contenere,inoltre, un atto di impegno a non modificare la destinazione
d'uso per 20 anni degli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
(Proroghe)
1. Per causa di forza maggiore o per validi e giustificati motivi, è in facoltà della
Giunta regionale di concedere sia per l'acquisto di autobus, di attrezzature e di
tecnologie di controllo sia per l'ultimazione dei lavori di infrastrutture e
ammodernamenti, nonché di impianti fissi, una proroga non superiore a sei mesi, previa
motivata richiesta rivolta dall'azienda interessata all'Assessorato regionale ai
Trasporti.
Art. 14
(Domande)
1. Le domande per ottenere i contributi previsti dai precedenti artt. 2 e 9 devono essere
presentate dalle aziende interessate al Presidente della Giunta regionale, per il tramite
dell'Assessorato ai Trasporti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
2. Per i piani di riparto degli anni successivi le domande devono essere inoltrate entro
il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il finanziamento.
Art. 15
(Disposizioni finali)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le
norme riguardanti gli interventi finanziari regionali con tenute nella legislazione in
precedenza emanata in materia.
2. I pareri della competente commissione consiliare permanente, previsti dalla presente
legge, si intendono favorevolmente acquisiti decorso infruttuosamente il termine di 90
giorni dalla relativa richiesta formulata dalla Giunta regionale.
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
59.355.140.000 si fa fronte con la disponibilità dei fondi assegnati alla Regione
Calabria negli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986 e 1987 ai sensi dell'art.11 della
legge 10 aprile 1981, n.151.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di che sono
assegnati alla Regione ai sensi dell'art.11 della legge 10 aprile 1981,n.151, e dall'art.9
della legge 16 maggio 1970, n.281, sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario e
in relazione dell'effettiva assegnazione, con la legge di bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.