LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1987, n. 26
Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento attraverso anche l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli Enti Locali.
(Pubb. in Boll. Uff. 2 settembre 1987, n.49)
Art. 1
1. Per promuovere la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete distributiva, attraverso anche l'avvio delle forme associative, la Regione favorisce, con incentivi di carattere finanziario, tutti gli interventi diretti a tale scopo da enti pubblici, organismi associativi e singoli operatori, nel rispetto della normativa statale, regionale.
Art. 2
1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a) Comuni, loro consorzi, Province e Comunità montane;
b) organismi associativi costituiti da almeno tre operatori tra gli esercenti in commercio in sede fissa o ambulante, tra i somministratori al pubblico di alimenti e bevande e tra le imprese di servizi connessi al settore commercio;
c) organismi associativi tra i consumatori costituiti da almeno 50 soci finalizzati all'acquisto in comune di merce da destinare esclusivamente ai soci;
d) cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, di somministrazione e di servizi connessi al settore commercio;
e) piccole e medie imprese operanti nel settore commercio.
Art. 3
1. La Giunta regionale concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi agli enti previsti dall'art. 2 lett. a) per i seguenti interventi e nella misura di seguito indicata:
a) acquisizione delle aree, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione dei locali, comunque destinati alle attività mercantili; realizzazione di centri commerciali al dettaglio e di magazzini per il deposito delle merci dei gruppi di acquisto o di qualsiasi altra forma associativa. I predetti interventi, riferiti a lotti funzionali, sono assistiti da contributi costanti annui nella misura del 70% a parziale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui - comprensivi di interessi e capitale - da contrarre preferibilmente con la Cassa Depositi e Prestiti; i predetti contributi possono essere erogati direttamente dagli enti beneficiari o agli istituti di credito mutuanti; la spesa ammissibile alle predette agevolazioni non può superare, per singolo intervento, la somma di L. 500 milioni.
b) elaborazione, revisione od integrazione dei piani di cui alla legge 426 del 1971 e successive modificazioni in conformità alle indicazioni programmatiche di urbanistica regionale; l'importo relativo agli elaborati suddetti sarà assistito da un contributo in conto capitale nella misura del 50%, se trattasi di piani riferiti ad un solo Comune o del 100% se trattasi di piani a scala sovracomunale e comprendenti almeno tre Comuni ricadenti nelle zone omogenee e commerciali riportate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 455 del 20 marzo 1984.
Art. 4
1. La Giunta regionale concede a favore dei soggetti di cui all'art. 2, lett.b) c), e) contributi in conto capitale ed in conto interessi per i seguenti interventi nella misura di seguito indicata: - acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione dei locali per svolgere l'esercizio del commercio o per essere adibiti a magazzino per deposito, conservazione e stoccaggio delle merci; - informatizzazione dei servizi, acquisto di attrezzature, acquisto di automezzi ed eventuale acquisto dell'area da adibire alla costruzione dei locali.
2. Sulla spesa ritenuta ammissibile l'importo del contributo in conto capitale è fissato nella misura del 20% se i programmi sono promossi da singoli operatori e del 30% se i programmi sono promossi da soggetti comunque associati
3. Sulla parte residua della spesa ritenuta ammissibile sono concessi contributi in conto interessi per la durata di anni 10, in misura tale che il tasso di interesse annuo versato a carico degli interessati non sia inferiore a quello praticato dagli istituti di credito per le operazioni finanziate con la legge 517/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I contributi in conto capitale ed in conto interessi possono essere integrativi o alternativi; nella ipotesi di concessione di soli contributi in conto interessi, la spesa ritenuta ammissibile può essere assistita per il 70% alle stesse condizioni di cui al comma precedente.
5. Le stesse agevolazioni riferite al contributo in conto interessi possono essere accordate ai soggetti di cui all'art. 2 lett. b), c), e), per finanziamenti di credito di esercizio accordati dagli istituti abilitati all'esercizio del credito al commercio.
6. La Giunta regionale è delegata a stipulare, con gli istituti di credito abilitati all'esercizio di credito al commercio, convenzioni intese ad assicurare garanzie integrative a favore dei soggetti di cui all'art. 2 lett. b), c) e), della presente legge.
7. Ai fini della presente legge si intendono "imprese di servizi connessi al settore commercio" quelle attività di servizi inquadrati ai fini previdenziali nel settore commercio.
8. La spesa ammissibile alle predette agevolazioni, riferita ad ogni singolo intervento, viene determinata in L. 300 milioni se trattasi di attività di commercio al dettaglio e di L. 500 milioni se trattasi di attività di commercio all'ingrosso.
9. Alle predette agevolazioni saranno ammesse con preferenza quelle iniziative che comportino la chiusura di punti di vendita in zone definite sature dai piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, nonché quelle i cui programmi riguardano nuove e moderne tecniche di vendita con superficie non inferiore a 100 mq. se trattasi di commercio al dettaglio (superette,discount ecc.) e di 1000 mq. se trattasi di commercio all'ingrosso (cash and carry. ).
10. Non sono ammesse alle agevolazioni del presente art. gli investimenti effettuati in data anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 5
1. A favore dei soggetti di cui all'art. 2 lett. b), c) ed e), la Regione ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, svolge attività integrativa in tema di promozione dell'associa zionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali.
Art. 6
1. I soggetti indicati all'art. 2 lett. d) sono ammessi a beneficiare di un contributo di L. 50 milioni se costituiti da almeno 100 soci, e di L. 100 milioni se costituiti da almeno 200 soci.
2. I predetti contributi si intendono quali conferimenti al fondo rischi costituito per garantire le operazioni compiute, tramite le cooperative stesse dai soci con gli istituti di credito convenzionati.
Art. 7
1. È istituito un fondo di rotazione per effettuare anticipazioni regionali a favore dei soggetti e dei programmi per i quali il Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 novembre 1975, n. 517 ha accolto la domanda di concessione dei contributi statali di credito agevolato al commercio previsto dalla stessa legge.
Art. 8
1. I contributi in conto capitale sono erogati con D.P.G.R. su proposta dello assessore delegato, per il 50% alla presentazione del progetto esecutivo e per la parte restante in base agli stati di avanzamento delle iniziative ammesse a contributi.
2. I benefici di cui alla presente legge saranno revocati, dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 13 se i rispettivi programmi o investimenti non saranno ultimati entro i 2 anni dal provvedimento di concessione.
3. Potrà essere concessa, con la stessa procedura, una unica proroga di anni uno.
4. Le agevolazioni della presente legge saranno ridotte in misura pari all'ammontare di altri benefici concessi da enti od organismi per lo stesso programma di investimento.
5. I soggetti di cui all'art. 2 lett. a) potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni purché le relative richieste vengano presentate dopo 2 anni dalla precedente, e sempre che siano state realizzate le opere fruenti dei benefici regionali previsti dalla presente legge.
Art. 9
1. Entro 30 giorni dall'approvazione del la presente legge, la Giunta regionale determinerà gli Istituti di credito ed i confidi abilitati alla istruttoria ed eventuale concessione dei benefici legati alle provvidenze di cui alla presente legge.
2. Apposite convenzioni saranno stipulate entro i due mesi successivi con i predetti organismi per determinare modalità e tempi legati alla istruttoria delle relative domande.
Art. 10
1. Con gli Istituti abilitati all'esercizio del credito al commercio la Giunta è delegata a stipulare convenzioni intese ad assicurare garanzie integrative a favore dei soggetti beneficiari della legge 10 novembre 1975, n. 517.
Art. 11
1. La Regione Calabria potrà concedere a Comuni, consorzi fra Comuni e Comunità montane garanzia fideiussoria per i mutui che gli stessi dovranno con trarre per le finalità di cui all'art. 3 lett.a);a tal proposito la domanda che l'ente dovrà presentare ai sensi dello art.1 della presente legge sarà correda corredata anche da delibera esecutiva con cui l'ente dispone l'ammissione del mutuo e da documentazione da cui si evince l'impossibilità a disporre di cespiti delegabili.
Art. 12
1. Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla Regione - Assessorato al commercio, fiere e mercati.
2. I soggetti di cui all'art. 2 lett. b) c) ed e) dovranno indirizzare per conoscenza, la stessa domanda al Sindaco del Comune dove è prevista la realizzazione dell'iniziativa.
3. I Sindaci, potranno, entro un mese dalla ricezione, esprimere motivato parere sull'iniziativa, sentita la commissione comunale del commercio.
4. Trascorso il suddetto periodo, il parere si ritiene positivo.
Art. 13
1. Le domande dei soggetti indicati allo art. 2 lett.d) devono essere sottoscritte dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio dei Sindaci della cooperativa richiedente e corredati dall'atto costitutivo e dallo Statuto.
2. Le domande degli altri soggetti sotto scritte dal legale rappresentante saranno corredate da idonea documentazione tendente ad accertare:
- requisiti di ammissibilità alla presente legge;
- stato di fatto precedente e successivo all'intervento;
- consuntivo o preventivo di spesa per la iniziativa.
3. La documentazione tipo sarà comunque determinata dalla commissione consiliare competente su proposta dell'Assessorato competente.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, formula la graduatoria delle richieste ammissibili e delibera la concessione dei benefici nei limiti dello stanziamento.
5. Le domande, ammissibili, ma non rientranti nel predetto limite saranno prese in considerazione per la graduatoria successiva.
Art. 14
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 6211204 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987, che viene modificato nella denominazione e ridotto nello stanziamento,in termini di competenza e di cassa, per come determinato nel successivo comma.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1987 con la denominazione e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, accanto specificato:
-Cap. 6211204 "Contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lett. a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3 lett. b) e dell'art. 4 della presente legge" L. 400.000.000
-Cap. 6211205 "Contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3 lett. a) e dell'art. 4 della presente legge" L. 200.000.000
-Cap. 6211206 "Contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d) per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 della presente legge" L. 200.000.000
-Cap. 6211101 "Contributo in conto interessi ai soggetti beneficiari di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al V comma dell'art. 4 della presente legge" L. 200.000.000
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con legge di bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
4. Ai fini degli interventi di cui agli artt. 5, 7, 10 e 11 della presente legge la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.