LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1987, n. 25
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubbl. in Boll. Uff. 2 settembre 1987, n. 48)

Art. 1
(Oggetto delle tasse)

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla Regione Calabria nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Calabria con la legge 31 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
Art. 2
(Obbligo del pagamento)

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta al lorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, que sta è desunta dai dati dell'ultimo cen simento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
(Modalità di pagamento)

1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fanno parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale n. 353896 intestato: "Regione Calabria - Servizio di Tesoreria - Catanzaro".
Art. 4
(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva delle tas se sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le di sposizioni del Testo Unico per la riscosskone delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6
(Sanzioni)

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto - l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa ed in ogni caso non inferio re a L. 2.000.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto èsog getto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre: a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lett. a) ma prima dell'accertamento del l'infrazione.
Art. 7
(Accertamento e definizione delle violazioni)

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale apposita mente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tri butari regionali, da qualsiasi funziona rio od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento de vono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza di cui all'art. 30 della legge regio nale 31 dicembre 1971, n. 1.
3. Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 8
(Riscossioni e ripartizione delle pene pecuniarie)

1. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Art. 9
(Ricorsi amministrativi)

1. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presiden te della Giunta regionale nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.
2. Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avvi so di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
4. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o della data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Di ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per vari moti vi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10
(Delega)

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare un componente della Giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
2. Sentito lo stesso componente della Giunta, il Presidente può delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

Art. 11
(Decadenza e rimborsi)

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di 3 anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la resti tuzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dall'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al I comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tas sa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.
Art. 12
(Norme abrogative)

1. Sono abrogate le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge re gionale 31 dicembre 1971, n. 1. che sia no in contrasto comunque non compatibili con le norme della presente legge
Art. 13
(Rinvio alle norme legislative dello Stato)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
(Meccanizzazione)

1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali sarà meccanizzato a cura del Centro Elettrocontabile della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Ufficio Tributi.
Art. 15
(Arrotondamento)

1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.
Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.