LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1987, n. 25
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubbl. in Boll. Uff. 2 settembre 1987, n. 48)
Art. 1
(Oggetto delle tasse)
1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati
dalla Regione Calabria nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse
sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16
maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Calabria con la legge 31 dicembre 1971, n.
1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
Art. 2
(Obbligo del pagamento)
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta
non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta al lorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di
nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini
stabiliti dalla tariffa stessa.
4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia
pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito
nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, que sta è
desunta dai dati dell'ultimo cen simento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
(Modalità di pagamento)
1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati
nella tariffa, che fanno parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante
versamento sul conto corrente postale n. 353896 intestato: "Regione Calabria -
Servizio di Tesoreria - Catanzaro".
Art. 4
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva delle tas se sulle concessioni regionali e delle relative
soprattasse si applicano le di sposizioni del Testo Unico per la riscosskone delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)
1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non
siano state pagate.
Art. 6
(Sanzioni)
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di
concessione regionale senza aver ottenuto - l'atto stesso o senza aver assolto la relativa
tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al
sestuplo della tassa ed in ogni caso non inferio re a L. 2.000.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali
senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto èsog getto alla pena
pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per
queste, il regresso verso il debitore.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato
pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui
al primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni
dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine
di cui alla precedente lett. a) ma prima dell'accertamento del l'infrazione.
Art. 7
(Accertamento e definizione delle violazioni)
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi
previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche
dai funzionari dell'Amministrazione regionale apposita mente designati e muniti di
speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale,
nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tri butari
regionali, da qualsiasi funziona rio od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento de vono essere trasmessi, a cura degli uffici dai
quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti
di sua competenza di cui all'art. 30 della legge regio nale 31 dicembre 1971, n. 1.
3. Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 8
(Riscossioni e ripartizione delle pene pecuniarie)
1. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni
alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria
regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n.
168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli
effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Art. 9
(Ricorsi amministrativi)
1. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali
e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presiden te della Giunta
regionale nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione
dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di
esso.
2. Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avvi so di
ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per
revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn.
2 e 3, del codice di procedura civile.
4. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla
notificazione della decisione o della data in cui è stata scoperta la falsità o
recuperato il documento. Di ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso
ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per
vari moti vi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10
(Delega)
1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare un componente della Giunta alla
firma degli atti previsti dalla presente legge.
2. Sentito lo stesso componente della Giunta, il Presidente può delegare inoltre un
funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento
delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.
Art. 11
(Decadenza e rimborsi)
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito
entro il termine di decadenza di 3 anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa
la violazione.
2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la resti tuzione
delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza
di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dall'atto
sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al I comma, l'atto per il quale non sia
stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a
quando la tas sa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per
il mancato e ritardato pagamento.
Art. 12
(Norme abrogative)
1. Sono abrogate le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute
in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge re gionale 31 dicembre 1971,
n. 1. che sia no in contrasto comunque non compatibili con le norme della presente legge
Art. 13
(Rinvio alle norme legislative dello Stato)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle
concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni
governative.
Art. 14
(Meccanizzazione)
1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali sarà meccanizzato a cura
del Centro Elettrocontabile della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno
forniti dal competente Ufficio Tributi.
Art. 15
(Arrotondamento)
1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità
variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.