LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1987, n. 16
Interventi per lo sviluppo dell'acqua coltura e della pesca.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 giugno 1987, n.29)

 

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Calabria al fine di concorrere al miglioramento del sistema agro-alimentare con maggiore disponibilità di alimenti proteici animali di produzione nazionale, si propone di promuovere la valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nell'ambito delle proprie competenze in materia, anche in connessione con programmi nazionali e comunitari per le stesse finalità, la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica.

2. Gli interventi regionali volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, sono attuati secondo principi di valorizzazione e recupero delle risorse esistenti, di ripristino di idonee condizioni ambientali nonché di salvaguardia e rispetto degli ambienti naturali in conformità con le norme vigenti.

Art. 2

(Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura)

1. Per lo sviluppo dell'acquacoltura la Giunta regionale può concedere ad enti esercenti la pesca ed acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori o a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% del la spesa ammissibile per la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) costruzione, acquisto, ammodernamento, ampliamento e adeguamento tecnologico:

a) di impianti di acquacoltura;

b) di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per l'allevamento di specie animali acquatiche (pesci, crostacei e molluschi);

c) di impianti per la riproduzione delle specie animali di acqua dolce e salmastra e per l'allevamento del novellame da destinare al ripopolamento;

d) di impianti per la conservazione lavorazione e commercializzazione dei pro dotti pescati; e) di impianti per la produzione di mangimi, funzionali alle attività di acquacoltura programmate e in esercizio nella regione;

2) acquisto di mezzi di trasporto, anche frigoriferi, per la commercializzazione dei prodotti ittici.

2. Il contributo può essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a 29 anni.

Art. 3

(Interventi per la pesca)

1. A favore di enti, cooperative e loro consorzi, di produttori singoli o associati, esercenti la pesca e l'acquacoltura, la Giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale fino al massimo del 50% della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate;

b) dotazione e sostituzione di apparati motori su scafi da pesca e di apparecchiature di bordo;

c) costruzione, ampliamento, miglioramento e acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione, commercializzazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;

d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;

e) impianto, costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori;

f) acquisto di attrezzature per la ricerca scientifica nel settore delle produzioni ittiche;

g) costruzione, ampliamento e miglioramento di incubatoi, bacini, vasche di allevamento e di stabulazione per la riproduzione di specie ittiche;

h) acquisto di contenitori e di automezzi frigoriferi o isotermici per la distribuzione dei prodotti;

i) acquisto di attrezzi da pesca per un più razionale sfruttamento delle acque

2. Il contributo può essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a 29 anni.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

 

1. Le domande per la concessione dei benefici di cui alla presente legge debbo no essere indirizzate all'Assessorato regionale alla Pesca e devono essere corredate:

- da una relazione descrittiva dell'iniziativa;

- dal piano economico, produttivo, finanziario;

- dal preventivo di spesa;

- dal progetto tecnico di massima e relativo computo metrico-estimativo per le iniziative concernenti la costruzione di impianti fissi;

- dalla documentazione idonea ad attestare il titolo ed i requisiti del soggetto richiedente.

 

2. Le domande debbono essere inoltre corredate dai pareri rilasciati dal Comune competente per l'aspetto urbanistico, dall'U.S.L. competente per la sanità e dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e paesaggistici per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

Art. 5

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, provvede annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 31 agosto di ogni anno e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di proprietà e di ripartizione settoriale dei fondi, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Per le iniziative ammesse a contributo i cui lavori previsti non vengono appaltati o, in caso di esecuzione in economia avviati entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione si procederà alla revoca del provvedimento medesimo, salvo alcune cause di forza maggiore.

3. Nal caso di opere strutturali, l'erogazione dei contributi in conto capitale concessi avviene con le seguenti modalità:

- il 50% del contributo previa dimostrazione dell'inizio dei lavori;

- ulteriore acconto del 30% del contributo previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, di avere effettivamente pagato i due terzi del primo acconto;

- 20% previo collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori resa da una apposita commissione tecnica della Regione e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti a quello dei lavori ammessi a contributo. Qualora i lavori eseguiti risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere proporzionalmente ridotto. Per gli acquisti il contributo regionale viene erogato dietro presentazione di regolare documentazione di spesa.

4. Nel caso di finanziamento d'impianti, l'imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi assunti dalla Regione.

5. La Giunta regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.

6. La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

Art. 6

(Vincoli di destinazione)

1. I beni realizzati o acquistati con i benefici di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di 5 anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di 10 anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.

2. In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, pena la revoca del contributo.

3. Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari a tante quo te percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data di scadenza dei termini previsti nel I c. del presente articolo.

Art. 7

(Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla CEE, dallo Stato o da altri Enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale viene determinata in conformità con le normative nazionali o comunitarie relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentiti dalla regolamentazione comunitaria, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1987, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16.5.1970, n.281 definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1987 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.