LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1987, n. 14
Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 giugno 1987, n.29)

Art. 1

1. A favore delle aziende agricole che praticano le colture protette, forzate in serre o in grandi tunnel e semi forza te in piccoli tunnel, utilizzando "foglia" di plastica, escluse le aziende o colture vivaistiche, è autorizzata la concessione di un contributo del 50 per cento della spesa sostenuta per il rinnovo annuale della copertura a partire dall'anno successivo dell'impianto della serra o del grande tunnel e dallo stesso anno di impianto per i piccoli tunnel e per gli impianti che non hanno usufruito di contributi di avviamento.

2. Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 55% per i singoli coltivatori diretti e al 60% per le cooperative e le associazioni.

Art. 2

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, i richiedenti dovranno presentare ai competenti Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura apposita istanza corre data dal preventivo di spesa e dalla documentazione attestante i titoli di conduzione.

2. Gli Ispettorati, previo accertamento, comunicheranno, tempestivamente allo Ass.to all'Agricoltura l'elenco delle domande con le superfici investite e le richieste delle somme occorrenti per la liquidazione dei contributi, autorizzando, quindi, le aziende richiedenti ad effettuare gli acquisti.

3. La liquidazione dei contributi di cui al comma precedente sarà effettuata sulla base dell'accertata corrispondenza degli acquisti e degli impieghi e comunque prima della fine dell'anno.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire un miliardo per l'anno 1987 si provvede con i fondi pro venienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1987 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 4

1. La presente legge, dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo al la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.