LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1987, n. 2
Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei
consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della Legge 29 maggio
1982, n. 308.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio, 1987, n. 6)
Art 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dalla legge
29 maggio 1982 n. 308 ed allo scopo di concorrere ulteriormente alla realizzazione degli
obiettivi della politica nazionale: 987, n.6)
a) promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei
consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
b) coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale
sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili nel suo territorio, nella salvaguardia
della tutela dello ambiente e della salute pubblica;
c) promuove e sostiene le iniziative nel settore della produzione di energia idroelettrica
di cui all'art. 14 della legge 308/1987
2. Nell'attuazione della presente legge la Regione opererà in conformità agli
obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e delle leggi che
saranno all'uopo emanate.
3. Ai fini di cui sopra, la Regione Calabria si doterà di idonei strumenti
conoscitivi ed orientativi.
Art. 2
(Fonti rinnovabili di energia)
1. Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate:
- il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali,
il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fiumi di
scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme recuperabili in
altri processi ed impianti.
Art. 3
(Organi e procedure)
1. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla presente legge a
singoli organi regionali, le funzioni amministrative disciplinate dagli artt. successivi
sono delegate alle Amministrazioni provinciali.
2. I fondi accreditati alla Regione per le finalità di cui alla presente legge
sono ripartiti dalla Giunta regionale assumendo come riferimento i criteri adottati dal
MICA.
3. La ripartizione dei fondi di cui allo art. 6 della legge n. 308/1982 deve
essere disposta entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della presente
legge, mentre quella afferente agli artt. 8 e 12 sarà effettuata entro 30 giorni dalla
data di approvazione dei relativi piani di intervento.
4. Al 30 settembre 1986 la Giunta regionale presenterà alla competente
Commissione consiliare per l'approvazione la situazione delle somme impegnate dalle
singole Amministrazioni provinciali, ed eventuali ipotesi di riparto, al fine di
realizzare il massimo di soddisfacimento della domanda regionale e l'utilizzo delle
risorse previste dalla legge n. 308/1982.
TITOLO I CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO
DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA
Art. 4
(Finalità dei contributi)
1. In armonia con il piano energetico nazionale, i contributi previsti dagli artt. 6
e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono diretti ad incentivare la realizzazione di
iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo
delle fon ti rinnovabili di energia:
1) nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso abitativo, industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo, agricolo, pubblico, sanitario e scolastico;
2) nella produzione di acqua calda sanitaria o destinate ad impianti sportivi;
3) nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non
elettrificate, abitate stabilmente dal conduttore del relativo fondo.
Art. 5
(Interventi ammessi a contributo e soggetti beneficiari)
1. I contributi di cui al precedente art 4 sono concessi a favore dei soggetti
pubblici e privati in relazione agli interventi concernenti:
1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio d'energia
non inferiore al 20% e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui al la tab. A)
allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308;
2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le
caratteristiche indicate nella tabella B) allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308, sia
negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori
attualmente in funzione;
3) l'installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione non
inferiore a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consenta no la
copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è stato
attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto legge 17
marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
4) l'installazione di apparecchiature per la produzione di combinati di energia
elettrica e di calore;
5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati stabilmente
dal conduttore del relativo fondo;
6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili,
purché dotati di impianti di riscaldamento con competenza termica al focolare superiore a
100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente
contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla
normativa vi gente.
2. Ai fini del computo dei contributi di cui al primo comma il termine
"intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indica ti
nella tabella A) allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308,e non al complesso degli
interventi eseguibili sull'edificio.
3. In particolare la percentuale del risparmio energetico e/o di copertura del
fabbisogno termico annuo richiamata nei precedenti punti 1 e 3 deve intendersi riferita al
contributo fornito ai consumi di energia dell'elemento costruttivo e/o impiantistico sul
quale s'interviene prima dell'intervento stesso.
4. Possono beneficiare del contributo gli enti pubblici, gli enti morali, le
cooperative edilizie, i titolari di imprese di costruzione industriale, artigianale,
eccetera ovvero i consorzi e le società tra i medesimi, i privati singoli e associati, a
condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.
5. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto
d'uso, di abitazione, di affitto e locazione purché il richiedente si impegni a
rispettare le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto
esercizio degli impianti, secondo quanto disposto al successivo art. 11.
Art. 6
(Carattere del contributo)
1. I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 30%
delle spese di investimento documentale al netto dell'I.V.A. e di altre eventuali imposte
dirette, e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a
contributo.
2. Per gli interventi di cui al punto 5 del precedente art. 5 il contributo è
elevato dall'80% delle spese di investi mento documentate, fermo restando il li mite
massimo di cui al precedente comma
3. Nel caso di interventi relativi a cooperative e/o altre forme consortili o
condominiali, il contributo di cui ai comma precedenti deve essere inteso come contributo
massimo per ogni intervento e per unità immobiliare, avuto riguardo al risparmio
energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra
loro.
Art. 7
(Piano degli interventi)
1. Il piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 5
è formulato dall'Amministrazione provinciale in base ai risultati tecnico-economico
attinenti il risparmio energetico e lo sfruttamento delle fon ti rinnovabili di cui al
seguente art.8 alla priorità di cui al successivo art 9, nonché in base alle congruità
del piano economico finanziario.
2. La deliberazione di approvazione del piano da parte dell'Amministrazione
provinciale, dovrà contenere la graduatoria delle iniziative avente il possesso dei
requisiti per ottenere il contributo nonché l'elenco delle iniziative di chiarate non
ammissibili, dovranno altresì essere evidenziati i progetti ammessi al contributo ed il
relativo ammontare.
Art. 8
(Metodo di definizione della graduatoria degli aventi diritto)
1. Nella definizione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi di cui al
precedente art. 7 dovrà essere considerato il quantitativo di energia primaria
risparmiata o di fonte rinnova bile utilizzata, per unità di capitale investito,
conformemente al metodo di calcolo che verrà determinata dalla Giunta regionale.
2. Per la definizione di tale metodologia la Giunta regionale si avvarrà del
la collaborazione dell'ENEA e di altre eventuali strutture specializzate e qualificate del
settore.
Art. 9
(Criteri di priorità)
1. All'interno di ciascuno dei settori di intervento sono considerate
prioritarie le iniziative di seguito elencate:
A. In relazione alla destinazione d'uso:
1) per l'edilizia ad uso residenziale nell'ordine;
a) abitazioni degli I.A.C.P. e degli enti pubblici;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) edilizia residenziale in genere.
2) per l'edilizia ad uso agricolo, anche residenziale, nell'ordine:
a) cooperative agricole e loro consorzi
b) imprese familiari dirette coltivatrici, singole o associate o a tempo
parziale;
c) coltivatori diretti;
d) usufruttuari non coltivatori diretti che esercitano l'attività agri cola ai
sensi dell'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
3) per l'edilizia ad uso pubblico, sportivo, scolastico, turistico nonché per
l'edilizia ad uso commerciale per progetti relativi a mercati e centri commerciali
all'ingrosso;
a) edilizia a uso pubblico;
4) per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale nell'ordine:
a) edilizia ad uso industriale e artigianale realizzata in aree destinate ad
insediamento produttivo;
b) edilizia ad uso industriale ed artigianale realizzata da imprese cooperative
e da consorzi di imprese o di cooperative. B. In relazione alle caratteristiche
tecnico-costruttive e tipologiche dello intervento:
1) agli interventi che associano il risparmio energetico al recupero tipologico
ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;
2) gli interventi che si associano ad iniziative di revisione del sistema
energetico dell'edificio nel suo complesso;
3) gli interventi che tengono conto dei fattori tipologico-ambientale di cui al
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1983;
4) gli interventi di solarizzazione attiva ammessa dall'ENEL a fruire dei
benefici previsti dall'iniziativa da essa promossa per la diffusione degli scalda acqua
solari.
2. Per ciascuno dei sopraindicati settori, ferme restando le priorità
individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di
indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del
capitale investito.
Art. 10
(Domanda e relativa istruttoria)
1. La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente titolo, redatta
in conformità allo schema predisposto dalla Giunta regionale, dovrà essere trasmessa al
Presidente dell'Amministrazione provinciale nella cui circoscrizione vengono realizzate le
iniziative, nel termine che sarà fissato in bandi di concorso da emanarsi ai sensi del
successivo art. 25.
2. La domanda dovrà contenere, tra l'altro, generalità e residenza del
richiedente, località ove è ubicato l'edificio sede dell'intervento proposto,
caratteristiche, spese e tempi di realizzazione dell'iniziativa ed essere corre data dalla
seguente documentazione:
1) relazione tecnico-economica, contenente tutte le informazioni utili per una
completa valutazione del progetto, le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione
ed il corretto esercizio degli impianti;
2) scheda tecnica contenente i dati necessari per stabilire l'ammissibilità al
contributo e permettere la definizione della graduatoria di cui al precedente art. 7;
3) eventuali allegati.
3. I contributi previsti dal presente titolo non sono cumulabili con analoghe
incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato; a tal fine il
richiedente dovrà attestare nella domanda sotto la propria responsabilità che non sono
state presentate altre istanze per il finanziamento statale degli stessi interventi.
Art. 11
(Liquidazione del contributo)
1. Valutato positivamente il progetto, la Giunta provinciale provvede alla
liquidazione del contributo nell'ambito del piano di interventi di cui all'art. 7.
2. Con l'accettazione del contributo il richiedente si impegna di:
1) rispettare le prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto
esercizio degli impianti ammessi a contributo al fine di garantire nel tempo le
caratteristiche di risparmio energetico previste nel progetto;
2) non modificare la destinazione del contributo;
3) consentire le iniziative di accertamento che si ritenga di effettuare al
fine di verificare la conformità tra le prestazioni di opere e le specifiche delle
domande, nonché le forme di controllo per la verifica del rispetto del le norme di buona
costruzione e regolare manutenzione dell'opera.
3. Il contributo è liquidato in due rate di pari importo di cui la prima ad
avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa
sostenuta, l'altra a saldo entro 2 mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione
dell'opera conformemente al progetto presentato, idoneamente documentato.
4. Sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le
vigenti disposizioni in materia fiscale.
5. La Giunta regionale definirà le modalità per la corretta esecuzione e, ove
del caso, per l'accertamento tecnico-amministrativo della rispondenza delle opere oggetto
dell'agevolazione al progetto presentato.
Art. 12
(Disposizioni aggiuntive e urbanistiche)
1. In relazione a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della legge 29 maggio 1982,
n.308:
- le disposizioni di cui all'art.9 delle legge 28 gennaio 1977 n. 10, si applicano, nel
rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico ed ambientale, ai nuovi
impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla
conservazione ed al risparmio dell'energia;
- gli interventi su edifici esistenti sono assimilabili a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n.457;
- l'installazione degli impianti solari e di fonti di calore destinati unicamente alla
produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera e non è
quindi soggetta ad autorizzazione specifica;
- in caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo
energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione del le fonti rinnovabili,
sono valide le relative decisioni, prese a maggioranza delle quote millesimali.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi
compresi tra quelli di cui al 1 comma dell'art.5, si applicano le disposizioni contenute
nell'art.23 della legge 27 luglio 1978, n.392.
TITOLO II CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE (ART. 8LEGGE 29/5/1982, N. 308)
Art. 13
(Interventi ammessi a contributo)
1. Sono concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo
industriale ed artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi,
mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano
un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia
elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.
2. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia
elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4Kw/h di energia
elettrica. Il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli
interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo
complesso ovvero nel le sue parti costitutive.
3. Nel caso di interventi a carattere consortili il contributo è valutato come
sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole aziende e/o in relazione alle
esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.
Art. 14
(Tipo di contributo)
1. Gli interventi di cui al precedente art. sono ammessi a contributo sugli
interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di credito a medio termine
per iniziative industriali, e da gli Istituti abilitati al credito agrario di
miglioramento per quelle in agricoltura.
2. Il contributo in conto interessi è determinato in misura che il tasso
d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dello operatore,
risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art.20 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n.902.
3. Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500
milioni.
Art. 15
(Piano di interventi)
1. Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 35 per cento ed agli
interventi nel settore industriale e artigianale, il 65 per cento dello stanziamento.
2. Il 20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed
artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti fissati nel
precedente art.13, conseguo no un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Tale circostanza
deve essere esaurientemente illustrata nella relazione tecnica da allegare alla domanda.
3. I fondi non assegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli
interventi dell'altro settore.
4. Il piano degli interventi, redatti sulla base delle domande dichiarate
ammissibili, è formulato dalla Giunta provinciale ed approvato dal Consiglio.
Art. 16
(Invio domanda e relativa istruttoria)
1. La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su
appositi moduli deve essere presentata agli Istituti di credito a medio termine,
convenzionati con la Regione e l'Amministrazione provinciale entro il termine che sarà
fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art.26.
2. La domanda dovrà essere inviata alla Amministrazione provinciale competente
per territorio.
3. La domanda, oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei
contributi e permettere la comparazione in base alla quantità di fonte primaria
risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione
tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo o Collegio professionale
competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza dell'intervento
alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge 29.5.1982, n.308.
4. La domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver
beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ed
inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione
ed il corretto esercizio degli impianti.
Art. 17
(Convenzioni con Istituti di credito)
1. L'Amministrazione provinciale per gli interventi che beneficiano del
contributo in conto interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli Istituti
abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per
la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi per la
stipula del contratto di mutuo, per la erogazione delle somme mutuate, per la liquidazione
del concorso a carico dell'Amministrazione provincia le, nonché le disposizioni per la
estinzione anticipata dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di decadenza o
rinunzia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.
Art. 18
(Contributi in conto capitale)
1. In alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da
evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art.16, l'Amministrazione
provinciale concede contributi in conto capitale fino al 25 per cento del le spese
preventivate e con il limite di 500 milioni.
2. Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la
prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la
spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione
dell'opera, conformemente al progetto presentato.
3. Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in
corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da
Istituti ed accettate dall'Ente erogante.
Art. 19
(Graduatoria)
1. La graduatoria per la concessione dei contributi di cui al precedenti artt.
14 e 16, formulata sulla base del piano di interventi di cui all'art.15, è approvata
dalla Giunta provinciale.
TITOLO III INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO (ART.12 LEGGE 29 MAGGIO 1982, N.308)
Art. 21
(Sfera di intervento)
1. Sono concessi contributi in conto capitale e in conto interessi per la
realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di
impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.
(Impianti - definizioni)
1. Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere
tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relativo all'esercizio delle
attività agricole zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le famiglie e gli
addetti alle attività stesse.
2. Sono quindi da considerare:
- le costruzioni rurali di abitazioni e di esercizio per gli allevamenti
animali e vegetali;
- gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e
vegetali, nonché per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti
agricoli, zootecnici e forestali.
Art. 22
(Tipo di contributo)
1. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento
(50%) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento (60%) per gli interventi realizzati
dalle cooperative.
2. Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale
è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata
massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di
miglioramento.
3. Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il
tasso agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario di
miglioramento fissati dal competente organo statale.
4. La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento,
nel limite massimo di una annualità de gli interessi stessi calcolati sul valore
dell'investimento ammesso a mutuo.
5. Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento
determinato con decreto Interminale ai sensi dell'art.34 della legge 2.06.1961,n.454 e
successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data di stipulazione del contratto
condizionato di mutuo.
Art. 23
(Priorità)
1. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art.22 sono
considerate prioritarie le iniziative volte al l'utilizzazione dei reflui aziendali per la
produzione di energie, specie in situazioni di particolare degrado ambientale, purché
conseguono soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.
2. Vengono, inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità
determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.
3. A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:
a) le cooperative e i loro consorzi;
b) le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;
c) le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, per
iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvati;
d) i coltivatori diretti.
Art. 24
(Invio domanda e relativa istruttoria)
1. La domanda per la concessione dei con tributi redatta su appositi moduli,
dovrà essere presentata dall'Amministrazione provinciale, competente per territorio entro
il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art.26.
2. Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della
domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito
convenzionati con l'Amministrazione provinciale.
3. La domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico
qualificato, riportante gli elementi indicati dall'art.6, comma secondo del decreto del
Ministero Agricoltura e Foreste 16 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 1983, n.103.
4. La Giunta provinciale, entro tre mesi dal termine fissato per la
presentazione delle domande, redige il piano degli interventi, che viene sottoposto alla
approvazione del Consiglio provinciale.
5. Sulla base del piano degli interventi approvato dal Consiglio, la Giunta
provinciale formula ed approva la graduatoria e determina il contributo. Della concessione
del concorso sul paga mento degli interessi verrà data comunicazione all'Istituto
bancario prescelto dal richiedente.
6. Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad
avvenuto inizio dei lavori sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa
sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra
entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al
progetto presentato.
7. La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver
beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato
nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione
ed il corretto esercizio degli impianti.
8. L'Amministrazione provinciale procede alla verifica della rispondenza delle
opere realizzate al progetto presentato
Art. 25
(Convenzioni con Istituti di credito)
1. Per gli interventi che beneficiano del contributo l'Amministrazione
provinciale è autorizzata a stipulare apposi te convenzioni con gli Istituti di credito
abilitati all'esercizio del Credito agrario di miglioramento.
2. Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolate
da applicare alle operazioni di mutuo, le modalità ed i termini per la stipulazione dei
contratti, per la erogazione delle somme mutuate e per la liquidazione del concorso a
carico dell'Amministrazione provinciale, le disposizioni in caso di estinzione anticipata,
rinuncia o revoca dei benefici.
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 26
(Bandi - Documentazione Indirizzi regionali)
1. La Giunta regionale è competente al l'emanazione dello schema dei bandi e
alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione ivi
compresa quella relativa alla liquidazione del contributo, ed a determinare le procedure
per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione della graduatoria e tenendo
come riferimento il metodo di analisi tecnico-economica predisposto dalla E.N.E.A.
2. La Giunta regionale può provvedere, altresì, con proprio atto e sentita la
competente commissione consiliare alla elaborazione di specifici indirizzi al fine di
favorire un'efficacia ed uniforme applicazione dei criteri contenuti nella presente legge.
Art. 27
(Riserva di proprietà)
1. Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli artt.6, 8 e 12 della
legge 308 non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo
dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso dei proprietari e dalla
sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature realizzate con
la legge 29 maggio 1982, n. 308.
Art. 28
(Varianti al progetto)
1. Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità
previste per la presentazione delle domande originarie.
2. Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa
energetica dell'intervento.
Art. 29
(Revoca del contributo)
1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto la
inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del contributo
fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici
concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni
inerenti i criteri costrutti vi e di esercizio, il distogliere dallo uso previsto nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti nei cinque
anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le
opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda l'art. 6 e 8 nei 10 anni
successivi per quanto riguarda l'art.12.
3. La revoca è disposta dalla Giunta provinciale.
4. La revoca comporta la restituzione al la Provincia, nel termine di giorni 30
dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale o in conto
interessi - corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente
per le giacenze di cassa della Tesoreria provinciale al la data di adozione del
provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico dell'Amministrazione provinciale
di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.
5. Nei casi di cui al precedente art.7, ultimo comma, la revoca ed i connessi
provvedimenti sono disposti dall'Amministrazione provinciale.
Art. 30
(Rinuncia al contributo)
1. Qualora il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve
darne immediata comunicazione alla Amministrazione provinciale a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o
beneficiario del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla
notifica anzidetta, restituire alla Amministrazione provinciale sia l'importo del
contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato
degli interessi di cui all'ultimo comma del prece dente art.24.
3. Dalla data di notifica cessa a carico della Provincia ogni onere per
contributo in conto interessi sul mutuo contratto.
Art. 31
(Reimpiego dei contributi revocati o rinunciati)
1. Le somme recuperate per revoca o rinuncia dei benefici sono reimpiegate per
le medesime finalità.
Art. 32
(Estinzione anticipate del mutuo)
1. È ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo.
2. In tale ipotesi cessa per la Provincia l'obbligo di concedere il concorso in
conto interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.
Art. 33
(Decorrenza)
1. Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate
nel presente atto, per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.
2. Le spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa
successivamente al 30 giugno 1981.
Art. 34
(Vigilanza)
1. Le Giunte provinciali esercitano la vigilanza sulla attuazione degli
interventi per i quali hanno concesso il finanziamento.
2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo su tutti gli interventi
realizzati dalle Amministrazioni provinciali secondo i criteri che riterrà più
opportuni.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
(Informazioni)
1. La Giunta regionale, ai sensi degli artt.7, 9 e 12 della legge 29 maggio
1982, n. 308, invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno
precedente.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le Giunte provinciali trasmettono alla
Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione contenente ogni dato
utile in ordine agli interventi finanziati.
Art. 36
(Convenzioni tecniche)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con
l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR e le Università calabresi al fine di agevolare
l'esperimento delle istruttorie tecniche relative alle domande di finanziamento presentate
e di predisporre idonea azione promozionale intesa a creare e indirizzare le domande
secondo quanto indicato nelle direttive.
2. La Giunta regionale si avvarrà, inoltre, della collaborazione degli
Istituti universitari, promuovendo altresì le opportune iniziative per l'eventuale
apporto di organi tecnici dello Stato; al fine di precostituire le migliori condizioni
operative per l'esame delle domande e di garantire una omogeneità di indirizzo e
valutazioni sia degli aspetti tecnici che gestionali. Gli aspetti tecnici così
individuati sono messi a disposizione anche degli Enti delegati per le fasi istruttorie di
loro competenza. Con le convenzioni di cui al primo comma possono inoltre essere
concordati studi e ricerche da compiersi dagli Enti stessi al fine di:
1) realizzare il censimento delle fonti energetiche e delle strutture
distributive delle risorse energetiche della Regione;
2) svolgere indagini sulle strutture delle utente attuali e potenziali,
individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;
3) individuare il potenziale energetico della Regione.
Art. 37
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le
norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti del Ministero dei Lavori Pubblici
del 22 giugno 1983, del Ministero della Industria del 23 novembre 1982, del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste del 16 marzo 1983 e della delibera del CIPE dell'8 giugno
1983 e del CIPRA dell'8 giugno 1983.
Art. 38
(Redazione piano energetico regionale)
1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, redige il piano energetico regionale comprendente tutte le fonti disponibili o
potenzialmente utilizzabili.
2. Per la redazione del piano la Giunta si avvale della collaborazione degli En
ti ed Istituti di cui all'art.36, 1 comma.
Art. 39
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti per la concessione dei contributi previsti dalla
presente legge si fa fronte con i fondi già impegnati dalla Giunta regionale con le
delibere di seguito specificate:
2. Delibera Giunta regionale n.7840 del 30 dicembre 1985 per lire 5.263.615.000
sul Cap. 6127201;
3. Delibera Giunta regionale n.7840 del 30 dicembre 1985 per lire 747.662.000
sul Cap. 6127202;
4. Delibera Giunta regionale n.7841 del 30 dicembre 1985 per lire 2.490.000.000
sul Cap. 6127203;
5. Delibera Giunta regionale n. 7841 del 30 dicembre 1985 per lire
2.300.000.000 sul Cap. 6127204;
6. Delibera Giunta regionale n. 7841 del 30 dicembre 1985 per lire
7.585.920.323 sul Cap. 6127205;
7. Delibera Giunta regionale n. 7838 del 30 dicembre 1985 per lire
5.060.279.677 sul Cap. 6127205;
8. Delibera Giunta regionale n. 7839 del 30 dicembre 1985 per lire
2.961.000.000 sul cap. 6127206 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986.
9. Agli oneri derivanti per il concorso nel pagamento dei contributi in conto
interessi sui mutui decennali di cui al l'art.13 della presente legge, si fa fronte con le
disponibilità esistenti sui capitoli 8046301 e 8046302 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986.
10. In attuazione delle disposizione della presente legge e del punto 2 della
deliberazione CIPE dell'8 giugno 1983, la Regione Calabria non è vincolata al la
ripartizione per tipologia energetica.