LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1986, n. 41
Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del D.P.R. n. 616/1977 e alle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 sett. 1986, n. 54)Art. 1
1. Le disposizioni di cui agli artt. 4,5 7, 8 e 9 della legge regionale 2/6/1980 n. 20, ed all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 15, sono sostituite dalle disposizioni della presente legge.
Art. 21. Ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il nulla osta di cui alle leggi 29 giungo 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa adottata su relazione dell'Assessorato regionale ai beni ambientali, nei termini e nei modi stabiliti dalle richiamate leggi statali.
Art. 31. I progetti devono essere trasmessi da gli interessati al Comune, il quale li rimetterà all'Assessorato regionale ai beni ambientali entro 20 giorni, dopo avere accertato la conformità degli stessi allo strumento urbanistico approvato.
2. I progetti che non possono essere realizzati perché in difformità degli strumenti urbanistici vigenti, saranno restituiti dal Comune agli interessati. In tal caso, il Comune dovrà darne immediata comunicazione all'Assessorato regionale ai beni ambientali.
Art. 41. La documentazione da trasmettere allo Assessorato regionale ai beni ambientali, tramite gli uffici comunali, è la seguente:
1) domanda di nulla-osta paesaggistico ambientale;
2) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa normativa di attuazione;
3) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che sull'area interessata dalle opere non esistono vincoli inibitori di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, corredata dalla relativa documentazione;
4) quattro copie di elaborati grafici, progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici abilitati e consistenti in:
a) planimetria generale al 500, debita mente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante l'episodio edilizio comprendente fabbricati esistenti e relative altezze, viabilità, piazze;
b) planimetria particolareggiata in scala 1:200 esaurientemente quotata;
c) piante, sezioni e prospetti;
d) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nell'ambiente;
e) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;
f) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;
g) esauriente documentazione fotografica.
Art. 51. In relazione alle opere già autorizzate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed ancora non iniziate, i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale ai beni ambientali i progetti e la documentazione relativa entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per la rivalutazione della compatibilità ambientale.
2. Si considerano iniziate le opere che abbiano prodotto una consistente modificazione dell'ambiente.
Art. 61. L'Assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle autorizzazioni rilasciate, ivi comprese quelle di cui all'art. 5, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione.
Art. 71. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione prevista dallo art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale competente.
Art. 81. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.