abilitazione all'esercizio venatorio)
LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1986, n. 27
Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 luglio 1986, n. 42)Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la presente legge disciplina la tutela della fauna selvatica, la regolamentazione dell'esercizio venatorio e l'organizzazione dei servizi per la difesa del territorio regionale al fine di realizzare un migliore equilibrio faunistico.
2. A tale uopo, programma gli interventi necessari di cui al successivo art. 22 e, al fine di responsabilizzare gli enti e le categorie interessate, promuove anche l'istituzione di organismi democratici di partecipazione alla gestione delle attività pertinenti.
Art. 2
(Fauna selvatica e sua tutela)
1. La Regione Calabria riconosce nella fauna selvatica un bene ambientale indisponibile e lo tutela, unitamente agli organismi di partecipazione e di gestione previsti dalla presente legge, nello interesse della comunità nazionale.
2. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili, stabilmente o temporaneamente presenti, in stato di libertà naturale, nel territorio della Regione.
3. Sono particolarmente protette le specie di cui all'art. 2 della legge n.968 1977 ed all'art. 6 della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.
4. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.
5. In conformità a quanto previsto nei commi precedenti, è vietata, in tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di uccellagione. È vietata,altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
Art. 3
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione, previa acquisizione dei pareri previsti negli artt. successivi; detti pareri devono essere espressi nei termini stabiliti nella richiesta.
2. Le funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle che la presente legge riserva espressamente alla Regione sono delegate alle Province territorialmente competenti, secondo quanto stabilito negli artt. successivi.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento, di vigilanza e controllo in ordine all'esercizio delle funzioni delegate tramite l'Assessorato competente in materia di caccia.
4. Gli enti delegati trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale una relazione contenente i risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle somme erogate.
5. Qualora gli enti delegati risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge al termine di 60 giorni dal formale sollecito da parte della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta inadempienza da parte degli enti delegati, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate. In questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.
6. Gli enti delegati, nella emissione de gli atti di propria competenza, devono fare espressa mensione della delega.Gli atti assunti nello esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
(Ambiti per la protezione e l'incremento della fauna)
1. Nell'ambito di ciascuna provincia il Consiglio regionale, nella formulazione del piano regionale, annuale e pluriennale, sentito il Comitato di coordinamento regionale, provvede a fissare i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali protetti sui quali è vietato l'esercizio venatorio.
2. Per gli ambiti territoriali protetti, ai sensi della presente legge, s'intendono:
1) oasi di protezione dell'ambiente e della fauna;
2) zone di ripopolamento e cattura;
3) centri pubblici di produzione della selvaggina anche allo stato naturale;
4) zone di addestramento dei cani.
3. Il territorio degli ambiti protetti sopra citati non può essere inferiore ad 1/8, nè può superare complessivamente il 25% della superficie agricolo-forestale di ciascun comprensorio. I predetti ambiti dovranno essere istituiti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Sino a tale data si confermano gli ambiti protetti esistenti, salvo modifica degli stessi da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da adottarsi per motivate esigenze tecnico funzionali.
Art. 5
(Oasi di protezione)
1. L'oasi di protezione è l'ambito territoriale destinato al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Essa è istituita dalla Giunta regionale in relazione ai piani regionali di cui all'art. 22. Nel provvedimento di istituzione dovranno essere determinate la superficie, la durata e le modalità di gestione, queste ultime specialmente quando trattasi di oasi in cui deve essere protetta in modo particolare la situazione ambientale.
3. Nel territorio dell'oasi vengono installate, a cura delle Province, le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici necessari a perseguire gli scopi di protezione e di ripristino dello habitat, nonchè di incremento delle specie di fauna selvatica che ne hanno motivato l'istituzione.
4. Nello stesso territorio, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e l'Osservatorio provinciale della fauna competente territorialmente possono essere, altresì, autorizzate immissioni e catture di selvatici a scopo sperimentale, di ripopolamento o di studio quando si determinino situazioni di squilibrio della fauna autoctona.
5. La destinazione della selvaggina catturata avviene secondo il programma annuale di ripopolamento approvato dalla Regione.
6. Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore bianco recanti la scritta "OASI DI PROTEZIONE - DIVIETO DI CACCIA A NORMA DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N.968". Dette tabelle sono esenti da tasse a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6. Esse vengono apposte ad una distanza di metri cento circa una dall'altra e, comunque, in modo che da una siano visibili le due contigue.
7. Le tabelle devono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
8. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e debbono emergere al meno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua. Nel caso che il confine coincida con un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire in modo tale da consentire la abbeverata della selvaggina.
9. Il provvedimento di istituzione della oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato alla scadenza per eguale periodo e revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.
10. La gestione delle oasi di protezione viene affidata alla Provincia competente territorialmente. La Provincia, per detta gestione può avvalersi della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, delle Comunità montane interessate e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche, ufficialmente riconosciute, oltre che dai proprietari o conduttori dei fondi interessati
Art. 6
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. La zona di ripopolamento e cattura è la struttura di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della selvaggina stanziale. Essa deve essere costituita in terreni idonei, non destinati a coltivazioni specializzate o che possono essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di selvaggina.
2. La zona di ripopolamento e cattura ha le seguenti finalità:
a) rendere particolarmente idonei gli habitat per la sosta e la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) fornire, a seguito di cattura, la selvaggina per il ripopolamento di altri ambienti territoriali protetti e di terreni aperti alla caccia;
c) favorire il ripopolamento del territorio circostante mediante la irradiazione naturale della selvaggina.
3. La superficie della zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l'incremento e, comunque, essere contenuta nei limiti percentuali di cui al precedente art. 4. Il provvedimento di istituzione di competenza della Giunta regionale, ha la validità iniziale di cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza.
4. Può essere revocato prima della scadenza per giustificati motivi tecnicofunzionali. La zona di ripopolamento e cattura deve essere tabellata secondo i criteri previsti per le oasi di protezione di cui all'art. 5.
5. La gestione di detta zona è affidata alle Province. La Provincia per detta gestione, si avvale anche della collaborazione degli Enti e delle Associazioni come già previsto per le oasi di protezione.
Art. 7
(Centri pubblici di produzione della selvaggina)
1. I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Essi sono ubicati in prevalenza su terreni demaniali e vengono tabellati secondo i criteri di cui al precedente art. 5.
2. Ove interessino fondi di proprietà privata e non vi sia il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, il centro può essere coattivamente istituito nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art. 9.
3. Il provvedimento di istituzione deve indicare le finalità del centro e le modalità di gestione. Esso viene adottato dalla Giunta regionale sentiti il Comitato regionale ed i Comitati provinciali competenti, su proposta delle Province, nel quadro del piano annuale o pluriennale predisposto dalla Regione.
4. La Regione può procedere anche di propria iniziativa a costituire propri centri di produzione di selvaggina, sentite le Province interessate territorialmente.
5. La gestione dei centri, da organizzarsi in forma di azienda, è affidata al personale previsto nell'atto di costituzione del centro.
6. Le spese di esercizio sono a carico della Regione e devono essere preventivamente autorizzate.
7. La gestione dei centri avviene secondo le direttive della Giunta regionale.
8. Il controllo veterinario avviene a mezzo dei competenti organi delle strutture sanitarie competenti territorialmente.
9. La selvaggina prodotta nei centri pubblici viene destinata per l'attuazione dei piani annuali di ripopolamento. Il supero di selvaggina prodotta può essere alienata con preferenza per le Associazioni venatorie legalmente riconosciute.
Art. 8
(Destinazione del demanio regionale ai fini dell'incremento della fauna)
1. I terreni di demanio regionale che presentano favorevoli condizioni ambientali debbono essere destinati, oltre che alla produzione di selvaggina di cui all'art. 7, alla produzione della fauna selvatica, prevedendo in essi la istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura e di zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione di cani da caccia di cui al successivo articolo. Sono fatti salvi i territori demaniali destinati a bandite di caccia.
2. I terreni del demanio interessati alla migrazione della beccaccia che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio od all'allevamento della selvaggina, sono aperti dal la Regione all'esercizio venatorio limitatamente al territorio strettamente legato alla migrazione.
3. La Regione autorizza tale esercizio nel periodo consentito.
4. La Regione si riserva le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca, la modifica e la gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina ubicati in zone demaniali e la regolamentazione dell'uso a scopo venatorio del rimanente territorio regionale demaniale in applicazione del l'art. 20 lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 698 e previa precisa delimitazione, da eseguirsi sulla base di opportune osservazioni scientifiche, del le foreste demaniali che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio o all'allevamento della selvaggina.
Art. 9
(Procedura per l'istituzione, modifica, revoca e rinnovo della oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento cani)
1. La proposta per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare per la costituzione degli ambiti territoriali protetti (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di selvaggina e zone addestramento cani) è formulata con deliberazione delle Province, sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato.
2. La proposta relativa alle oasi di protezione, zone di ripopolamento e centri pubblici e zone addestramento cani, è pubblicata negli albi degli Enti locali territorialmente interessati e notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi e alla stessa deve essere data sufficiente pubblicità mediante affissione di manifesto nel capoluogo e nelle frazioni dei Comuni territorialmente interessati.
3. Nel manifesto devono essere indicati il perimetro e l'estensione del territorio dove la caccia sarà vietata, nonchè le finalità-tecniche di protezione e di produzione.
4. Avverso tale delibera, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia entro 60 giorni dalla notificazione.
5. Decorso il suddetto termine, la Provincia interessata, ove sussista il consenso dei proprietari o conuttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni eventualmente presentate e trasmette la proposta alla Giunta regionale, la quale provvede alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento cani, sentito il Comitato di coordinamento regionale.
6. Il provvedimento di istituzione definisce le finalità produttive della zona di ripopolamento e cattura e le misure per assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, nonchè le modalità di valutazione degli eventuali danni apportati da risarcire ai proprietari o conduttori dei fondi.
7. Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona in scala 1:25.000. Negli stessi modi si provvede alla notifica e alla revoca di oasi di protezione zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina già istituiti.
8. In presenza di particolari necessità faunistiche ed in via eccezionale, il provvedimento d'istituzione, modifica o revoca degli ambiti può essere assunto in forma coattiva, ai sensi dello ultimo comma della legge n. 968, art. 6 prescindendo dalla procedura di cui ai precedenti commi.
9. Il rinnovo del provvedimento è disposto almeno 60 giorni prima della scadenza con le stesse modalità previste per l'istituzione.
Art. 10
(Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)
1. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d'esercizio predisposto nel rispetto delle norme fissate dal Consiglio regionale all'atto della formulazione del piano regionale di cui allo art. 22, istituisce zone destinate all'addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, anche su selvaggina naturale, e ne affida la gestione alle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alle delegazioni o gruppi cinofili riconosciuti dall'ENCI, a proprietari o conduttori di fondi per lo sviluppo della cinofilia venatoria, nonchè a Comuni e Comunità montane che ne facciano richiesta.
2. In caso di gestione affidata a proprietari o conduttori di fondi, dovrà essere richiesto il preventivo assenso delle Province.
3. Il provvedimento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta delle Province che le formulano dopo aver sentito il Comitato di coordinamento provinciale interessato.
4. Alla istanza, dovrà essere allegato il relativo regolamento di gestione.
5. Le zone di addestramento cani non potranno superare complessivamente il 5% della superficie forestale di ciascuna provincia.
6. L'esercizio delle attività cinofile non può essere in contrasto con le norme generali sulla caccia e con il calendario venatorio regionale.
7. Le zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile devono essere, a causa dell'organismo di gestione, adeguatamente tabellate secondo i criteri di cui al precedente art. 5, con tabelle portanti la scritta "Zone di addestramento cani".
8. Le Province, nell'ambito delle zone autorizzate, sentito il Comitato di coordinamento provinciale, possono autorizzare le Associazioni venatorie e cinofile, Comuni, Comunità montane o singoli privati che abbiano la disponibilità del terreno a gestire quagliodromi, fagianodromi e starnoidromi previa adozione di apposito regolamento da emanarsi nel rispetto delle norme disposte in materia dalla Regione.
9. Anche le zone di cui al comma precedente devono essere recintate ed adegua tamente tabellate con scritta "Quagliodromo, fagianodromo e starnodromo".
10. Le aree cinofile vengono riguardate, in ordine al ripopolamento ed alla vigilanza, alla stregua degli altri ambiti territoriali protetti.
Art. 11
(Cattura e destinazione della selvaggina)
1. Per le operazioni di cattura della selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento e cattura, le Province si avvalgono degli operatori faunistici del servizio venatorio competente per territorio e dei cacciatori e guardie giurate volontarie all'uopo incaricate.
2. Delle operazioni viene redatto un verbale che viene trasmesso agli uffici provinciali e regionali dellla caccia.
3. La selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura è destinata al ripopolamento nelle seguenti proporzioni:
- il 50% del catturato viene liberato nelle zone aperte alla caccia;
- il 30% viene liberato nelle altre zone secondo il programma di ripopolamento predisposto dalla Regione
- il rimanente 20% negli altri ambiti territoriali protetti.
4. Le Province, in relazione a motivate esigenze di ripopolamento dei territori aperti alla caccia, possono variare, in via eccezionale, le percentuali di cui sopra.
5. La variazione è autorizzata dalla Regione, sentito il Comitato di coordinamento provinciale.
6. Delle operazioni di immissione della selvaggina viene redatto da parte degli operatori faunistici all'uopo incaricati un verbale che sarà trasmesso agli uffici regionali della caccia.
Art. 12
(Aziende faunistico-venatorie)
1. Nei territori dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione è subordinata all'intervento del richiedente, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Provincia competente per territorio, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie
2. Il richiedente deve presentare domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
- planimetria della zona interessata in scala da 1:5.000, corografia della zona in scala 1:25.000;
- dati di consistenza catastali dei terreni da comprendere nella azienda faunistica;
- adesione dei proprietari con firme autentiche a norma di legge;
- piano di conservazione e di ripristino degli habitat;
- relazione sulla consistenza faunistica della specie di selvaggina autoctona o in sosta di maggiore interesse;
- previsione di produzione di selvaggina stanziale tipica della fascia territoriale di intervento nella quale ricade la maggior parte di territorio da vincolare;
- piano d'investimenti;
- previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura;
- piano di vigilanza.
3. Ove, per accertate ragioni tecniche, sia necessario comprendere nel territorio riservato all'azienda faunistica venatoria, terreni per i quali non sia stato dato il consenso dei proprietari, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari o conduttori dei terreni inclusi.
4. La Provincia, previo esame della documentazione e verifica della rispondenza dei requisiti indicati, provvede alla trasmissione delle pratiche all'Assessorato regionale competente per il prosieguo di competenza di quest'ultimo.
5. In ogni caso la superficie dei terreni inclusi coattivamente non potrà superare il decimo della superficie totale dell'azienda faunistico-venatoria.
6. Il titolare dell'azienda deve presentare alla Regione entro il 10 gennaio di ogni anno un rapporto sui risultati della situazione faunistica, il programma di ripopolamento ed il piano di utilizzazione delle risorse faunistiche
7. Il titolare può effettuare le immissioni, le catture e gli abbattimenti con le modalità e secondo i piani che sono stati approvati.
8. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle aziende vengono esercitate dalle Province.
9. Il piano di utilizzazione delle specie cacciabili viene approvato dalla Provincia entro il 1' settembre di ogni anno.
10. Le autorizzazioni vengono revocate, su proposta della Provincia interessata, in caso di inadempienza grave oppure quando vengono a cessare le situazioni di fauna e di ambiente di cui al primo comma del presente art.. I territori compresi nelle aziende faunistico-venatorie vengono delimitati con tabelle di colore bianco recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - Legge regionale n. ..... del .", secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive vincolanti per la determinazione della estensione massima che possono avere l aziendefaunistico-venatorie, nonchè per la loro gestione.
12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa di concessione regionale rapportata alla estensione dell'azienda.
13. La misura di tale tassa, fissata in L. 10.000 per ettaro per ogni anno viene determinata dalla Giunta regionale ed i relativi introiti vanno destinati alla attuazione dei piani regionali di cui all'art. 22.
14. L'autorizzazione ha validità di anni tre e può essere rinnovata.
15. Il territorio riservato alla costituzione di aziende faunistico-venatorie non può superare complessivamente il 5% della superficie agro-forestale di ciascuna provincia.
16. È vietata la immissione di selvaggina non autoctona. Nelle aziende faunistico-venatorie, con il consenso del titolare possono essere autorizzate
prove cinofile.
Art. 13
(Centri privati di produzione di selvaggina)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento regionale ed il Comitato di coordinamento provinciale interessato, su proposta delle Province in cui ricadono, può autorizzare centri privati di produzione di fauna selvatica.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti eleborati:
- relazione illustrativa;
- disegni tecnici;
- programma e ciclo di produzione.
3. L'autorizzazione è subordinata al possesso delle caratteristiche di rispondenza tecnica degli impianti da realizzare ai fini produttivi dichiarati.
4. Gli impianti devono, inoltre, essere idonei al sano ed equilibrato sviluppo degli animali allevati ed alla salvezza delle loro istintive doti di rusticità e selvaticità.
5. La mancata attuazione delle cautele sanitarie può comportare la revoca del l'autorizzazione.
6. Il titolare di allevamenti è tenuto a presentare annualmente alla Provincia in cui ricade un rendiconto della selvaggina prodotta ed il piano dell'annata successiva. La Provincia a sua volta relazionerà, in merito, alla Regione.
7. L'autorità sanitaria del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria della fauna selvatica in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie.
8. Gli esiti degli accertamenti vengono comunicati alle Province.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale il cui importo è fissato nella misura di lire 150.000.
10. L'autorizzazione ha la validità di anni tre e può essere rinnovata o revocata per accertata inefficienza o inadempienza.
Art. 14
(Zone per la gestione sociale della caccia)
1. Le zone a gestione sociale sono costituite per conseguire, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato.
2. La superficie complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 20% del territorio agroforestale totale provinciale utile all'attività venatoria.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento tipo relativo alle modalità di costituzione e gestione delle zone. Nel regola mento-tipo deve essere previsto, fra l'altro, per tali zone:
a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;
b) il versamento da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedere alle zone di un contributo individuale di partecipazione, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento ed il funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso;
c) una vigilanza assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari;
d) una superficie vincolata non inferiore ai 2.000 ettari e, all'interno di essa, l'istituzione di almeno una zona protetta, di cui agli artt. 11, 12, in terreni particolarmente idonei;
e) l'accesso, alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, secondo rapporti di reciprocità concordati con altre Regioni da stabilirsi con l'emanando regolamento;
f) un accesso regolamentato in maniera tale che il rapporto ottimale tra il cacciatore e territorio non sia superiore a una unità ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui all'ottavo comma del presente articolo;
g) il vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelto
h) quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.
4. Le zone sono segnalate da tabelle recanti la scritta "Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato", poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.
5. La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca e tacito rinnovo.
6. La costituzione delle zone è deliberata dalla Giunta regionale.
7. La gestione delle zone è controllata dall'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza, che si avvale di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai possessori o conduttori ovvero in mancanza di essi, dai proprietari di fondi rustici interessati.
8. I Comitati di gestione concederanno permessi giornalieri di accesso ai cittadini richiedenti in numero non superiore al 40% dei soci, e, comunque, da non compromettere il rapporto tra cacciatori e territorio di cui alla lettera f) del precedente terzo comma.
9. I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di 25 giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona a gestione sociale prescelta.
Art. 15
(Promozione della partecipazione alla gestione faunistica del territorio)
1. La Regione, ai sensi dell'art. 15 del la legge n. 968/77, promuove la gestione faunistica del territorio con iniziative dirette a favorire la partecipazione volontaria dei cacciatori, dei naturalisti, degli operatori scolastici e delle categorie interessate a realizzare i seguenti interventi:
- protezione dei nidi e dei nuovi nati;
- pasturazione della selvaggina;
- catture ed immissione della selvaggina;
- rilevazione dei dati e inanellamento della selvaggina;
- tabellamento e stabellamento;
- informazione culturale e servizio di vigilanza.
2. Altre attività eventuali vengono indicate nell'ambito dei programmi annuali di intervento di cui all'art. 22.
3. L'organizzazione degli interventi di cui al precedente comma negli ambiti protetti non soggetti a vincoli venatori viene affidata alle Province.
TITOLO II STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 16
1. La Regione Calabria, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, oltre alle funzioni amministrative espressamente delegate con la presente legge alle Province, individua ed istituisce le seguenti strutture organizzative:
1) Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie;
2) Comitati provinciali di coordinamento delle attività venatorie;
3) Osservatorio regionale della fauna selvatica.
Art. 17
(Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie)
1. Presso la Giunta regionale, con sede presso gli uffici regionali della caccia, è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Regione.
2. Esso è composto:
a) dall'Assessore regionale preposto al settore caccia, che lo presiede;
b) dal Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al settore provinciale della caccia, nella qualità anche di presidente del Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie;
c) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;
d) da un esperto di agricoltura e foreste espresso dall'Ispettorato Ripartimentale;
e) da un rappresentante per ogni 6.000 iscritti o frazione di 6.000 superiore ai 3.000 per ogni associazione venatoria operante nella regione, riconosciuta ai sensi di legge. È fatta, comunque, salva la presenza di un rappresentante per ogni associazione regolarmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovrà essere documentato nelle forme di legge;
f) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella regione, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;
g) un rappresentante delle delegazioni cinofile riconosciute dall'ENCI;
h) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella regione;
i) un membro designato-dall'Ordine degli Agronomi.
3. I componenti di cui ai punti c e d sono designati dalla Giunta regionale.
4. Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali il Presidente provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni pervenute.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a Istruttore direttivo, designato dall'Assessorato al ramo.
6. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
7. L'Ente o l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti del Comitato potrà richiederne la revoca, con lettera motivata.
8. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.
9. Il Comitato deve essere costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.
10. In caso di dimissioni, revoca, o di vacanza di posto il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
11. Il Presidente in caso di impedimento, può delegare a sostituirlo altro componente del Comitato.
12. La partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede del Comitato.
Art. 18
(Comitato provinciale di coordinamento)
1. Al livello di struttura consultiva provinciale, con sede presso gli Uffici provinciali della caccia, è istituito il Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Provincia e della Regione.
2. Esso è composto:
a) dal Presidente della Provincia o Assessore preposto al settore della caccia da lui delegato, che lo presiede;
b) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;
c) da un esperto di agricoltura e foreste;
d) da un rappresentante ogni 2.000 iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000, di ciascuna associazione venatoria operante nella provincia, riconosciuta ai sensi delle vigenti leggi. È fatta, comunque, salva la presenza di un componente per ogni associazione legalmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovra essere documentato nelle forme di legge
e) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella provincia, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;
f) da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche o protezionistiche operanti nella provincia;
g) da un rappresentante delle delegazioni cinofile riconosciute dall'ENCI.
3. I componenti di cui alle lett. b e c sono designati dalla Giunta provinciale
4. I componenti di cui alle lett. d, e, f e g sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia designato dal Presidente della Giunta provinciale.
6. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. L'Ente e l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti il Comitato può richiederne la revoca con lettera motivata. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.
8. Il Comitato deve essere costituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.
9. In caso di dimissioni, di revoca o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente so stituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente la partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai componenti per raggiungere la sede del Comitato. Il Presidente del Comitato, in caso si assenza od impedimento, può farsi sostituire da un suo delegato.
Art. 19
(Osservatorio regionale della fauna selvatica)
1. La Regione, nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, e, in particolare, per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna, istituisce l'Osservatorio regionale della fauna selvatica". L'Osservatorio opererà di concerto con le Province per le comuni finalità istituzionali.
2. I settori di osservazione sono i seguenti:
a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;
b) ecologia = studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studio degli effetti anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della selvaggina.
c) etologia = studio del comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
d) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico.
3. L'Osservatorio regionale della fauna selvatica ha sede presso gli uffici regionali del servizio venatorio regionale. Si avvarrà di personale dipendente della Regione Calabria, da assumersi, per le qualifiche tecniche non previste dal Regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione.
4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per i fini scientifici previsti dal presente art., una sezione provinciale dell'Osservatorio regionale.
5. L'attività dell'Osservatorio regionale sarà diretta e coordinata dalla Regione, in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
6. Sino all'assunzione del personale tecnico da impiegare nell'Osservatorio, la Regione potrà avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale tecnico di Università o di altri Enti, o di professionisti privati di chiara competenza.
7. L'Osservatorio regionale della fauna si comporrà del seguente personale:
1) dirigente dell'Osservatorio;
2) un funzionario, esperto di zoologia
3) un funzionario, esperto di agricoltura;
4) un funzionario, esperto in medicina veterinaria;
5) un'istruttore direttivo, esperto in materia;
6) due istruttori, esperti in materia;
7) due esecutori;
8) un ausiliario.
8. Le sezioni provinciali si comporranno di personale tecnico analogo a quello dell'Osservatorio regionale.
Art. 20
(Istituzione dell'Ufficio regionale della caccia e pesca)
1. La Regione Calabria istituisce, con la presente legge, l'Ufficio regionale caccia e pesca, quale struttura interna amministrativo-tecnico-operativa.
2. Esso ha sede legale presso gli uffici della Giunta regionale e comprende il seguente organico:
1) un dirigente, responsabile del settore;
2) un funzionario;
3) un istruttore direttivo;
4) due istruttori;
5) due esecutori;
6) due operatori;
7) un ausiliario.
Art. 21
1. Il personale di cui all'art. precedente sarà assegnato all'Ufficio, ove non già assegnato, tra il personale dipendente della Regione.
Art. 22
(Piano regionale)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale e sulla base delle proposte delle Province, formulate previa consultazione dei Comitati provinciali approva il piano regionale di intervento nel settore della caccia, determinando le scelte, i criteri di gestione, gli indirizzi e le norme di esecuzione e di attuazione.
2. Esso deve prevedere:
1) la percentuale di territorio degli ambiti territoriali protetti per ciascuna provincia, nonchè la percentuale di territorio da destinare ad aziende faunistiche e ad aziende agroturistico-venatorie; 2) tempi e specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento con determinazione delle percentuali da assegnare a ciascuna provincia, in relazione ai dati forniti dall'Osservatorio della fauna;
3) programmi d'intervento pluriennale articolati, per comprensori faunistici. Essi devono prevedere:
a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di produzione di selvaggina;
d) centri privati di produzione di selvaggina;
e) zone di addestramento cani e gare cinofile;
f) aziende faunistiche, con relativo regolamento di gestione;
g) norme che prevedono e regolamentano gli incentivi a favore dei proprietari conduttori dei fondi, singoli ed associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente e della selvaggina;
h) norme che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi, in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a e b;
i) catture e utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale;
l) allevamenti a scopo alimentare o amatoriale;
m) criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 15.
Art. 23
(Ripopolamento)
1. Il ripopolamento mira all'accrescimento della fauna stanziale e ad una più razionale distribuzione della stessa nel territorio.
2. Esso è effettuato dalla Regione, per il tramite delle Province, le quali si avvalgono del proprio personale di vigilanza venatoria delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute, delle Guardie del Corpo Forestale, delle Guardie giurate comunali, forestali e campestri
3. Le Province predispongono entro il 31 luglio di ciascun anno il piano di ripopolamento per l'anno successivo. Detti piani sono trasmessi alla Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali competenti.
4. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento e accertata la rispondenza dei piani con i dati forniti dall'Osservatorio regionale della fauna sulla densità della selvaggina sulle zone da ripopolare, provvederà a fornire alle Province i relativi mezzi finanziari.
5. Nell'approvazione dei piani la Giunta regionale terrà conto dei ripopolamenti che si effettuano ai sensi dell'art. 12.
6. I ripopolamenti con capi riproduttori di starne e lepre europea al fine di facilitarne la riproduzione devono essere effettuati possibilmente nel mese di gennaio.
7. È vietato effettuare ripopolamenti di selvaggina non prevista del piano regionale e al di fuori delle procedure indicate nel precedente comma.
Art. 24
(Danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina)
1. La Regione, con il bilancio di previsione, istituisce un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina e da attività connesse allo esercizio venatorio, non risarcibili diversamente. I danni di cui sopra devono essere immediatamente segnalati alle Province territorialmente competenti le quali cureranno idoneo sopralluogo a mezzo degli operatori faunistici, i quali redigono verbale di valutazione ed accertamento in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato.
2. Il verbale viene trasmesso agli Uffici regionali del servizio venatorio. La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei danni non diversamente risarcibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato per i danni nominato dalla Giunta regionale e composto da:
- Assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;
- sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni agricole interessate piu rappresentative; - quattro rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali legalmente riconosciute più rappresentative;
- un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, delegato dall'Assessore preposto al settore della caccia.
3. Quando il danno è provocato nello esercizio dell'attività venatoria, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a fornire tutti gli elementi possibili in suo possesso per favorire la individuazione dei cacciatori che si sono resi responsabili di danneggiamento alle colture.
Art. 25
(Appostamenti fissi e temporanei)
1. Sono considerati appostamenti fissi quelli costituiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto alla bisogna e che hanno durata per una intera stagione venatoria. Si considerano, inoltre, appostamenti fissi le imbarcazioni i capanni, le zattere, le botti ancorate in acqua e simili.
2. Sono considerati appostamenti tempora nei quelli costituiti da ripari di fortuna e causali, della durata di una sola giornata di caccia.
3. Per gli appostamenti temporanei, che non comportano mutamenti del suolo o delle piante, non è necessaria alcuna autorizzazione.
4. Per gli appostamenti che comportano invece la preparazione del sito, anche se temporanei, il cacciatore deve richiederne la preventiva autorizzazione al proprietario o al conduttore del fondo.
5. L'appostamento fisso che comporta una sostanziale modifica del suolo e dello ambiente è sempre soggetto al consenso del proprietario e del conduttore del fondo ed all'autorizzazione delle Province. Copia dell'autorizzazione viene rimessa alla Regione.
6. L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale.
7. L'autorizzazione è personale; per ogni appostamento possono essere autorizzati fino a cinque cacciatori.
8. Il cacciatore autorizzato per un appostamento, nella stessa stagione venatoria non può richiederne altri nel territorio regionale.
9. Durante il percorso per il raggiungimento dell'appostamento e durante il ritorno, il cacciatore è obbligato a por tare il fucile scarico.
10. L'appostamento fisso deve essere adeguatamente segnalato, per motivi di sicurezza, ad una distanza di metri 100 entro tale raggio, durante l'effettivo esercizio della caccia per appostamento non è ammessa la caccia da parte di terzi. La distanza tra un appostamento e quello contiguo non deve essere inferiore a metri 100.
11. È vietato l'impianto di appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 delle zone protette ed a m. 1.000 dai valichi montani.
12. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente art., la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione per l'intera stagione venatoria, senza pregiudizio per l'applicazione delle al tre sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 26
(Terreno coperto di neve)
1. Quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e, comunque, per almeno i due terzi, sia coperto di neve, è vietata qualsiasi forma di caccia, fatta eccezione per i palmipedi (capoverde, marzaiola, moretta, mestolone e moriglione) ed i trampolieri (pittima reale combattente, pettegola, piviere) nelle paludi, stagni, risaie, prati, marcitori, laghi e corsi di fiumi e torrenti, in questi ultimi, limitatamente agli argini e sponde che li delimitano.
Art. 27
(Fondi chiusi Terreni in attività di coltivazione)
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altre effettive chiusure, ad altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3.
2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia ove ricadono.
3. I proprietari ed i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvedono ad esporre a loro carico adeguate tabellazioni.
4. L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante, nei terreni in attualità di coltivazione.
5. Per la protezione delle colture di cui al comma successivo può essere autorizzata, su richiesta dei conduttori dei fondi interessati, con provvedimento della Provincia, che lo rilascia sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura del servizio venatorio anche a cura di persone nominativamente designate.
6. Sono da ritenersi terreni in attualità di coltivazione: i giardini, terreni coltivati ad ortaggi, le colture erbacee e ceraloiche nel periodo del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo immediatamente prece dente la falciatura, i frutteti, gli oliveti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonchè i terreni recentemente rimboschiti.
7. I proprietari o conduttori dei fondi debbono segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle, lungo il perimetro dei terreni coltivati, con l'obbligo della rimozione delle stesse dopo la raccolta dei prodotti.
8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente art. sono punite ai sensi del successivo art. 50.
Art. 28
(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)
1. Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, per scopo di studio e su motivata richiesta, il personale qualificato degli Istituti o Laboratori scientifici di giardini zoologici e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
2. La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può gestire in proprio o autorizzare impianti adibiti alla cattura ed alla cessione, per la detenzione anche oltre i periodi consentiti, di specie di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio negli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.
3. Le specie catturabili sono: allodola, cesena, germano reale, merlo, moretta, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, passera mattugia.
4. La Provincia può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Istituti e Laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.
5. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
6. Il numero dei selvatici da catturare deve essere limitato a pochi esemplari e deve, comunque, essere indicato nello atto autorizzativo.
7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approverà il regolamento relativo agli aspetti di cui al presente articolo.
Art. 29
(Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale)
1. Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, possono autorizzare:
a) gli allevamenti o la detenzione di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) gli allevamenti o la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciati a persone nominativamente indicate.
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 30
(Esercizio della caccia)
1. È considerato esercizio di caccia ogni azione diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla con l'impiego dei mezzi a tale scopo destinati di cui all'art. 41 e degli animali addestrati consentiti.
2. L'esercizio della caccia è consentito alle specie di selvaggina, nei tempi e nei limiti previsti dalla presente legge; durante l'esercizio della caccia non devono essere arrecati danni effettivi alle colture agricole.
3. La selvaggina abbattuta o scovata nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata, finchè questi non ne abbandoni la ricerca o l'inseguimento.
4. Il cacciatore che insegue la selvaggina scovata o che è intento al recupero di quella da lui ferita non deve essere ostacolato da persone terze fino a quando egli non vi rinunci.
Art. 31
(Documenti venatori)
1. L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque sia in possesso dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) tesserino venatorio di cui al successivo art. 35;
c) contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
d) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
e) ricevuta del versamento della tassa regionale di cui al successivo art. 36, che è parte integrante, ai fini dello esercizio venatorio, del tesserino regionale.
Art. 32
(Abilitazione all'esercizio venatorio)
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il primo rilascio della licenza di caccia e per il suo rinnovo in caso di revoca.
2. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di apposito esame da sostenersi presso la commissione provinciale di cui al successivo art. 34.
3. Il richiedente l'abilitazione allo esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente.
4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia viene rilasciata e rinnovata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rila sciata almeno tre anni prima.
Art. 33
(Prova d'esame)
1. L'aspirante alla abilitazione all'esercizio venatorio, per essere ammesso all'esame, deve superare una prova preliminare rispondendo ad un questionario predisposto dalla Commissione.
2. Il successivo esame comprende una prova teorica ed una prova pratica.
3. La prima si deve riferire alle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso; la seconda si concretizzerà nello smontaggio, nel rimontaggio e nelle modalità d'uso di un'arma da caccia.
4. Detta prova non dovrà comportare alcun onere economico per il candidato.
5. Il giudizio della Commissione è definito ed è assunto collegialmente con il riconoscimento della idoneità o della non idoneità del candidato.
6. Il candidato giudicato non idoneo puo ripresentare domanda di nuovo esame e potrà essere riconvocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data del l'esame sostenuto.
7. L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale sul la base degli atti trasmessi dalla Commissione che ha sottoposto ad esami il candidato.
Art. 34
(Commissioni provinciali per il rilascio dell'attestato di
1. Le Commissioni per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio venatorio sono nominate dalla Giunta regionale. Ciascuna Commissione è riferita ad ogni singola provincia ed ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.
2. Essa è composta da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale, che la presiede;
b) dodici esperti qualificati nelle seguenti discipline: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso. Gli esperti di cui sopra dovranno essere scelti tra nominativi indicati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Calabria nella misura di sei, dalle associazioni agricole nella misura di uno, dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nella misura di uno, quattro esperti in fine saranno di nomina della Giunta regionale su indicazione dell'Assessorato all'agricoltura.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.
4. Non possono far parte delle Commissioni di cui al precedente primo comma coloro che hanno subito sanzioni in materia di caccia.
5. La Commissione dura in carica cinque anni ed esercita la sua funzione fino alla costituzione della nuova Commissione.
6. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente nominato dura in carica sino alla nomina del membro sostituito.
7. Nelle more dell'insediamento della nuova Commissione, la Commissione scaduta può esaminare soltanto le domande giacenti sottoponendo ad esami i relativi richiedenti.
8. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di L. 25.000 per i residenti nel capoluogo di provincia e di L. 30.000 per i residenti fuori dal capoluogo.
9. La Giunta regionale può altresì disporre il pagamento delle ore effettive di lavoro straordinario prestato ai componenti che siano impediti a percepire il gettone di presenza.
10. Il Presidente, in caso di necessità, può convocare tutti i dodici componenti e formare sottocommissioni, presiedute anche da Presidente delegato.
11. Le sedute della Commissione sono vali de con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, oltre che del segretario.
12. Il Presidente, in caso di impedimento può delegare in sua sostituzione un componente della Commissione.
13. Gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione.
Art. 35
(Tesserino regionale)
1. Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, è edito dalla Giunta regionale d'intesa con le altre Regioni.
2. Viene rilasciato annualmente e gratuitamente dal Comune in cui il cacciatore risiede, dietro presentazione di richiesta in carta legale corredata dai seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
c) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa regionale di cui allo art. 36;
d) fotocopia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
3. Il tesserino regionale deve accompagnare sempre, anche per l'esercizio del la caccia fuori regione, la licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità dell'esercizio venatorio, devono essere riportati i seguenti dati:
- cognome e nome del titolare;
- data e luogo di nascita;
- indirizzo;
- professione;
- numerazione progressiva.
5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza a cura dell'Amministrazione provinciale, presso la quale è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.
6. Per la distribuzione dei tesserini, l'Amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie legalmente riconosciute e degli uffici provinciali del servizio venatorio regionale.
7. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia che effettua nella propria o nelle altre regioni, il numero dei capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattute secondo le modalità indicate nel calendario venatorio annuale.
8. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato dello stesso, deve rivolgere istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio, allegando fotocopia della denunzia presentata nelle forme di legge dello avvenuto smarrimento o allegando il vecchio tesserino in caso di deterioramento.
Art. 36
(Tassa di concessione regionale)
1. Per il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. precedente e per il con seguente esercizio dell'attività venatoria, la Regione Calabria istituisce, ai sensi dell'art.24 della legge n.968 del 27/12/1977, una tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale, pari all'ammontare della tassa erariale di cui all'art. 23 della precitata legge.
2. L'introito della tassa di cui al comma precedente viene destinato annualmente alla realizzazione dei programmi regionali attinenti la materia di cui alla presente legge.
3. La tassa ha validità di un anno.
4. Il versamento avviene mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.
5. Nel caso di diniego della licenza di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
TITOLO IV SPECIE CACCIABILI CONTROLLO DELLA FAUNA
PERIODI DI CACCIA
Art. 37
1. Esercizio della caccia controllata.
2. Il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle spese indicate nell'articolo successivo.
Art. 38
(Elenco delle specie cacciabili Periodi di caccia)
1. È vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna italiana se non quelli previsti nel comma successivo.
2. Nel territorio della Regione Calabria è consentita nei tempi, nei modi e con i mezzi previsti dalla presente legge, la caccia alle seguenti specie e per i periodi sottospecificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo;
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine del mese di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera mattugia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pettegola combattente;
3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo: storno, porciglione, fischione, codone, moretta, colombaccio, frullino, marzaiola, donnola, volpe, passera oltremontana, beccaccino;
4) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre al 31 dicembre: daino, coturnice, pernice rossa, starna, fagiano pittima reale, piviere dorato, coniglio selvatico, lepre comune;
5) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre al 10 marzo: allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, taccola, cornacchia grigia, ghiandaia, corvo e cornacchia nera;
6) specie cacciabili dalla 3' domenica di settembre alla fine del mese di febbraio: cesena, gazza;
7) specie cacciabili dal 1' novembre al 31 gennaio: cinghiale, beccaccia.
3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto Nel qual caso sarà l'Amministrazione comunale ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
4. È altresì, vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese ed è, inoltre, vietata la raccolta o la distribuzione di uova e girini. Deroghe al divieto di cui al presente comma sono consentite, previa autorizzazione della Regione, per allevamenti a scopo alimentare di esemplari appartenenti alla specie "rana-esculenta" e per la raccolta e detenzione di esemplari per scopi specifici formalmente documentati da enti o istituti. Per la sola specie di "rana esculenta" è consentita la raccolta di un numero non superiore ai venti esemplari al giorno per ciascun raccoglitore nel periodo compreso tra il 1' luglio ed il 31 agosto di ogni anno. È comunque vietata l'introduzione a scopo di ripopolamento nel territorio calabrese di specie anfibi e rettili non appartenenti alla fauna autoctona.
Art. 39
(Controllo della fauna)
1. La Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. precedente per importanti e motivate ragioni, connesse alla consistenza faunistica od a sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie od altre calamità.
2. La Giunta regionale provvede, inoltre al controllo delle specie di cui al precedente art. nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, o in presenza di forti migrazioni, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando gli equilibri naturali, nonché nei fondi chiusi di cui al precedente art. 27.
3. Tale controllo deve comunque essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
4. La Giunta regionale autorizzando piani di abbattimento di volpi che dovessero essersi eccessivamente moltiplicate, può disporre la concessione di un premio per ogni volpe abbattuta.
Art. 40
(Introduzione della selvaggina dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti nel territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
2. È vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici od a circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento ed al commercio per i fini ornamentali e amatoriali.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Art. 41
(Mezzi di caccia)
1. La caccia è consentita con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia, fino a due colpi; con l'uso di fucile a ripetizione o semiautomatico, di calibro non superiore al 12, la cui portata di fuoco deve essere limitata a non più di due colpi, nonché con l'uso della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..
3. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
4. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
5. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 42
(Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dallo art. 38 con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.
2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso vietato.
3. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1' ottobre ed il 30 novembre e fra il 15 febbraio ed il 10 marzo.
4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale nell'emanazione del calendario venatorio definirà l'ora legale d'inizio della caccia, orientandosi sui dati forniti dall'Osservatorio di Brera.
5. Non è consentita la posta alla beccaccia ne la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
6. Nella formulazione del calendario venatorio la Giunta regionale terrà conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle Associazioni venatorie legalmente riconosciute e dei pareri del Comitato di coordinamento regionale e delle Province. Saranno inoltre sentite le Regioni limitrofe.
TITOLO V VIGILANZA VENATORIA ASSOCIAZIONI VENATORIE
Art. 43
(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori delle Province. Oltre al personale di cui sopra, la vigilanza venatoria è affidata alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e Protezionistiche nazionali legalmente riconosciute alle quali sia riconosciuta la qualifica di Guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Gli agenti venatori di norma operano secondo le direttive dell'Ufficio provinciale della caccia.
3. Agli agenti venatori che esercitano funzioni di vigilanza venatoria è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui operano, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
4. Gli agenti volontari di vigilanza venatoria appartenenti alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute di cui al 2' comma del presente art., durante il servizio devono portare le armi consentite.
5. La Regione, su proposta delle Province, le quali la formulano in attuazione di un piano organico di vigilanza, può stipulare apposite convenzioni con le Associazioni venatorie legalmente riconosciute, per garantire una più estesa vigilanza nei territori non sufficientemente garantiti dal personale di vigilanza degli Enti delegati o degli altri organi dello Stato che hanno competenza in materia.
Art. 44
(Registro dei cacciatori)
1. Presso ogni Provincia viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dello art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Le apposite schede vengono compilate sulla base dei dati che vengono trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio.
3. Le copie delle schede vengono mensilmente trasmesse all'ufficio regionale centrale presso cui viene costituito lo archivio generale dei cacciatori.
4. Su ciascuna scheda dovranno essere annotate anche le infrazioni eventualmente elevate a carico del cacciatore.
5. Ciò al fine di stabilire i casi di recidiva.
Art. 45
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Nell'attività delle loro funzioni gli agenti di vigilanza possono chiedere l'esibizione: dei documenti di cui al precedente art. 31, eventuali altri permessi od autorizzazioni di caccia e della cacciagione a qualsiasi persona in possesso di armi o di mezzi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia o di uccellagione.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dal successivo art. 49 ai punti a), b), c), d) e) ed f), gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo art. 49, redigendo verbale e rilasciando copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.
3. Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano all'Ufficio regionale provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In questo ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista. Se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su conto corrente intestato alla Tesoreria regionale. Le somme in tal caso introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
5. Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed alla autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Ogni addetto alla vigilanza, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia, deve darne notizia all'Ufficio provinciale.
Art. 46
(Custodia dei cani)
1. I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo in cui l'uso dei cani è consentito, la cattura deve aver luogo solo quando non siano al seguito di persone.
2. I cani di ogni razza a guardia delle abitazioni o del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di m. 150 dalla abitazione.
3. I cani trovati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina e in altri territori comunque vincolati ai sensi della presente legge , devono essere catturati; ove non sia possibile la cattura o il riconoscimento ed arrechino danno effettivo alla selvaggina, gli agenti di vigilanza possono procedere alla loro soppressione.
4. Colui che, tenuto alla custodia,anche temporanea, di un cane, consente che esso vaghi per la campagna è soggetto al la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 50.
5. I cani catturati devono essere dati in custodia al Comune competente per territorio, verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e mantenimento.
6. Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario del cane sia rimasto sconosciuto esso rimane di proprietà del Comune che ne dispone liberamente.
Art. 47
(Associazioni venatorie e loro compiti)
1. Le Associazioni venatorie sono libere.
2. Sono considerate Associazioni venatorie nazionali quelle riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
3. È vietata l'iscrizione a più di una Associazione venatoria.
4. Le Associazioni venatorie riconosciute, oltre i compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;
b) a promuovere ed a diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
c) a collaborare nel campo tecnico ed organizzativo della caccia, con gli Organi dello Stato e della Regione;
d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
f) a proporre alle Autorità di P.S.il riconoscimento delle guardie volontarie e venatorie;
g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie e volontarie, mediante corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finanziati col contributo della Regione.
5. Le Associazioni venatorie riconosciute possono, altresì, essere autorizzate dalla Regione ad effettuare corsi di formazione per la qualificazione di esperti nel settore faunistico-ambientale. Detti corsi possono essere finanziati col contributo della Regione.
Art. 48
(Attività promozionale e di ricerca)
1. La Giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori una adeguata e specifica preparazione.
2. Gli opuscoli sono rilasciati gratuita mente dalla Provincia ai candidati che hanno inoltrato domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.
3. La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali; delle associazioni culturali naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela.
4. Per ricerche concernenti la biologia della fauna, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione della fauna dall'estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, la Regione si avvale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e degli Enti e degli Istituti competenti in materia.
TITOLO VI DIVIETI E SANZIONI
Art. 49
(Divieti)
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive, ed in quelle ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della Autorità militare od ove esistano monumenti nazionali purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dei prece denti artt. 7 e 13;
c) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
d) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione di persone;di stabbi, stazzi, recinti, aree individuate ai sensi del precedente art. 4, nonché aree delimitate e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
e) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia della presente legge e dalle disposizioni regionali;
f) cacciare a rastrello in più di tre persone e con l'uso di più di cinque cani, nonché utilizzare a scopo di caccia scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;
g) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
h) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui al precedente art. 28 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;
i) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi in violazione della presente legge e di altri provvedimenti emanati dallo Stato o dalla Regione;
l) usare richiami vivi appartenenti al le specie selvatiche oltre i tempi e al l'infuori delle specie di cui al precedente art. 38, secondo comma;
m) utilizzare la civetta quale zimbello per gli alaudidi;
n) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
o) cacciare in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;
p) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
q) usare la selvaggina morta non prove niente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
r) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
s) commerciare beccacce e comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
t) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
u) cacciare il beccaccino da appostamento;
v) la posta alla beccaccia;
z) addestrare i cani nei fondi chiusi e in attualità di coltivazione.
2. È vietata, altresì, l'imbalsamazione di qualsiasi specie di selvaggina non compresa nell'elenco di cui al precedente art. 38, secondo comma.
3. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie protette ai sensi della presente legge deve essere denunciato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia territorialmente competente che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione e ad apporre su ogni esemplare un contrassegno inamovibile.
4. Nel periodo compreso fra il 1' giugno e il 31 agosto è vietata l'accensione delle stoppie delle graminacee, delle leguminose, di altre erbe e degli arbusti in genere. Tale divieto non sussiste per l'intero anno nel caso in cui si debba procedere alla distruzione di erbe infestanti o di materiale risultante dalla potatura, ma, in questo caso, chi ha acceso il fuoco deve controllarlo di persona fino al suo completo spegnimento. Nello stesso periodo è vietato l'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi senza la previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, che nel concederla dovrà tener conto dei danni che la somministrazione può cagionare alla fauna selvatica.
5. La Regione può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Art. 50
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione in conformità di quanto disposto dallo art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;
c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il di vieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrati va da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;
d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'art. 2 della legge n. 968/77 e all'art. 6 (allegato II) della Convenzione di Berna resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503;
e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa di L.100.000 a L.1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;
f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uggellaggione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli;
g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 35, o non abbia versato la tassa di concessione regionale prevista dal precedente art. 36;
h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni nel tesserino regionale;
i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;
l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge n. 968/77;
m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000, per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 49; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza di caccia sino ad un anno;
n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per gli abusi dei proprietari e dei conduttori dei fondi in materia di tabulazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente art. 27, ultimo comma;
o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni di cui al precedente art.46; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 1.000.000;
p) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;
q) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 per chi viola le disposizioni di cui ai precedenti artt.38 ultimo comma e 49;
r) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 1.000.000 per chi accende stoppie senza l'osservanza dei tempi e delle modalità stabilite dall'art. 49 e quella da L. 100.000 a L. 2.000.000 per chi viola le disposizioni relative all'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi.
2. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, a cura delle Province ai sensi della legge 24 novembre 1981, n, 689.
Art. 51
(Contenzioso venatorio - sospensione Esclusione e revoca della concessione della licenza)
1. Il contenzioso venatorio è affidato all'Assessorato regionale competente in materia di caccia e pesca, il quale opera per il tramite del proprio ufficio regionale. Presso detto ufficio vanno inoltrati i verbali di infrazione o di riferimento elevati dagli agenti di cui al precedente art. 45 e le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 45.
2. A cura del predetto ufficio, sarà provveduto alle annotazioni delle infrazioni elevate a carico dei cacciatori trasgressori sulle schede del registro dei cacciatori, nonché alle contestazioni delle contravvenzioni emergenti dai verbali di riferimento trasmessi da gli agenti venatori non aventi qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Per i cacciatori residenti fuori regione sarà data comunicazione, ai fini di poter stabilire eventuale recidività, alle Province, nella cui circoscrizione risiedono i medesimi, delle infrazioni contestate.
3. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista dalle vigenti disposizioni, è formulata dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Questore della provincia di residenza del trasgressore affinché provveda in merito.
4. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente art. 50. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) del lo stesso art. è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. a far data dal compimento del decimo anno dalla avvenuta revoca.
5. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 50, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione della sanzione amministrativa.
6. Alle infrazioni amministrative previste dal precedente art. 50 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.
7. L'oblazione va fatta mediante versamento su c/c indicato dalla Regione.
8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati alla Tesoreria regionale.
9. In casi particolari, gli agenti venatori potranno incaricare della custodia delle armi sequestrate gli stessi proprietari delle predette, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 52
(Tasse di concessione regionale)
1. Sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale: gli appostamenti fissi i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistiche d'esercizio venatorio nella misura e con le modalità previste dalla Regione.
2. La tassa regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno; essa è dovuta comunque al momento del rinnovo.
3. Gli introiti di cui al I comma, nello stato di previsione delle entrate, sono riportate in aumento per competenza e per cassa.
Art. 53
(Piano di finanziamento e riparto)
1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 nel bilancio regionale sono istituiti:
a) uno stanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;
b) uno stanziamento in favore dei Comitati di coordinamento regionale e provinciale per le spese relative al funzionamento dei relativi uffici;
c) uno stanziamento per il ripopolamento di cui al precedente art. 23;
d) uno stanziamento per il funzionamento dei centri pubblici di produzione della selvaggina gestiti dalla Regione;
e) uno stanziamento per indennizzi ed incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi di cui al precedente art. 24;
f) uno stanziamento per le iniziative e le spese regionali previste dalla presente legge, non comprese nei precedenti punti, nonché per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per la tutela della fauna ed il controllo dell'esercizio venatorio.
2. La Regione determina annualmente in sede di bilancio il fondo complessivo da destinare agli interventi di cui al precedente comma e ne provvede alla ripartizione con l'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
Art. 54
1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di efficacia le precedenti leggi regionali n. 27 del 14 dicembre 1978 e n. 12 del 23 agosto 1978 in quanto sostituite dalla presente normativa.
2. I compiti dei già soppressi Comitati provinciali della caccia, il cui esercizio era stato trasferito alle Amministrazioni provinciali, vengono esercitati secondo quanto disposto dalla presente legge.
3. I presidenti delle Amministrazioni provinciali, per le funzioni connesse ai compiti degli ex Comitati provinciali della caccia, trasferiti con la legge n. 27 del 14 dicembre 1978 che non andranno più ad esercitare e quindi per le strutture relative, provvederanno, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione dello stato patrimoniale, alla predisposizione dei conti consuntivi, compreso quello dell'esercizio in corso, alla riscossione delle entrate accertate e pagamento delle spese impegnate, nonché ad assolvere agli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura connessi con la cessazione dei compiti sui quali non avranno più competenze.
4. Entro la stessa data gli stessi provvedono al trasferimento di tutti i beni corredati dai documenti contabili, alla Regione Calabria.
Art. 55
(Piano regionale e ripopolamento)
1. Fino all'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà alla formulazione dei piani regionali ed al ripopolamento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 968 del 27/12/ 1977.
Art. 56
(Autorizzazione e concessioni preesistenti)
1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate rimarranno efficaci per il tempo in esse indicate, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'attuazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.
Art. 57
(Commissioni provinciali per l'abilitazione all'esercizio venatorio)
1. Le Commissioni provinciali attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge e vengono rinnovate secondo i nuovi criteri.
Art. 58
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della vigente normativa nazionale.
Art. 59
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L.2.800.000.000 si provvede mediante prelievo dai fondi di cui al Cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986.
2. Per gli anni successivi, la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 60
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.