LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1986, n. 26
Interventi nel settore zootecnico.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 luglio 1986, n. 39)

Art. 1
(Interventi per lo sviluppo della zootecnia)

1. Con la presente legge la Regione Calabria si propone di favorire il potenziamento ed il miglioramento delle attività produttive e di incrementare la produzione zootecnica rggionale.

2. Gli interventi finanziari verranno ef fettuati secondo gli orientamenti programmatici della Regione e con le modalità e nei limiti di autorizzazione della spesa di cui ai successivi artt. tendenti alla ristrutturazione e al potenziamento delle aziende agro-zootecni che singole e associate, nonchè all'in cremento del reddito agricolo più generale.


Art. 2
(Commissione zootecnica regionale)

1. Al fine di poter disporre di un qualificato organismo istituzionale per il coordinamento dell'intervento pubblico nell'applicazione della presente legge, è istituita presso l'Assessorato all'agricoltura una Commissione regionale per individuare, nel quadro generale della programmazione regionale in materia agricola e zootecnica, nonchè nell'ambito delle direttive generali emana te dal Ministero dell'agricoltura, gli indirizzi tecnici in materia di sviluppo del patrimonio zootecnico,di valorizzazione delle relative produzioni e di tutela sanitaria.

2. La Commissione regionale zootecnica è così costituita:
- Assessore regionale agricoltura o funzionario delegato che presiede;
- Presidenti Associazioni allevatori;
- un rappresentante per ogni Organizzazione professionale agricola riconosciuta;
- un rappresentante della Lega delle cooperative;
- un rappresentante della Confcooperative;
- un rappresentante delle Associazioni riconosciute dei produttori.


Art. 3
(Miglioramento del patrimonio zootecnico con la pratica
della fecondazione artificiale)

1. Al fine di giungere al miglioramento genetico e produttivo del patrimonio zootecnico regionale, con particolare riferimento a quello bovino, la Regione interviene:
a) per la costruzione di centri e sottocentri e recapiti per la fecondazione artificiale, nonchè per l'acquisto e la costruzione delle relative attrezzature da parte delle Associazioni provinciali allevatori, dell'Ente di Sviluppo Agricolo, delle Associazioni riconosciute e dei Consorzi di cooperative zootecniche, con la concessione di contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa;
b) nelle spese di funzionamento di tali strutture per i primi tre anni, con la concessione di contributi in c.c. nel la misura annua dell'80% delle spese ammesse;
c) nelle spese ammesse per organizzare ed attuare appositi corsi di qualificazione per fecondatori volontari e laici da adibire alla pratica della fecondazione artificiale, con la concessione di contributi in c.c. nella misura del 100%;
d) nella spesa ammessa per la fecondazione di ogni specie e razza e per l'esecuzione di "embryo - transfer" con contributi pari al 95%.


Art. 4
(Tenuta dei libri genealogici ed attuazione dei controlli
funzionali e della produttività del bestiame)

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività del bestiame, nonchè per l'organizzazione e l'attuazione di iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio zootecnico selezionato, la Regione opera anticipando alle Associazioni provinciali degli allevatori contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa. Sui con tributi concessi può essere corrisposta una anticipazione a titolo di volano finanziario, di importo comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo riconosciuto.

2. Le somme anticipate sono soggette a recupero totale o parziale sulle assegnazioni annualmente assentite dallo Stato, per la tenuta dei libri genealogici.


Art. 5
(Valorizzazione del patrimonio zootecnico nato ed allevato
in selezione)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico nato ed allevato in selezione nelle aziende agricole calabresi, le Associazioni degli allevatori, le Associazioni dei produttori zootecnici riconosciute, nonchè l'Ente di Sviluppo Agricolo possono formulare organici programmi articolati a livello di territorio, concernenti specifici interventi in favore degli allevamenti dei soci. A sostegno di tali iniziative la Regione potrà intervenire:
- Con premi di L. 150.000 da corrispon dersi agli imprenditori agricoli che al levano bovini di razza podolica calabre se, per ciascuna fattrice con vitello nato ed allevato in selezione per un periodo non inferiore a mesi 12.
- Con premi di L. 200.000 da corrispon dersi agli imprenditori agricoli che allevano manze di razza F.I. e bruna alpina selezionate, nate ed allevate in selezione per un periodo non inferiore a 18 mesi.
- Con premi di L. 50.000 e 80.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano scrofette e verri in selezione fino all'età non inferiore a mesi 12.
- Con premi di L. 10.000 e 20.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano rispettivamente fattrici e riproduttori cunicoli selezionati fino all'età non inferiore a mesi 12.
- Con premi di L. 180.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che producono ed allevano equini in selezione, per ciascun puledro portato ad almeno 18 mesi di età.
- Con premi di L. 200.000,da corrispon dersi agli imprenditori agricoli che al levano fattrici equine in selezione.
- Rimborsi buoni di monta equina con stalloni debitamente autorizzati in ragione dell'80% del costo della fecondazione.
- Con premi di L. 40.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che conducono allevamenti ovini e caprini in selezione, per ciascuna femmina di razza da latte e da carne prodotte ed allevate almeno fino a 12 mesi di età, nonchè con premi non superiori a lire 60.000 da corrispondersi per ciascun riproduttore maschio ovino e caprino portato ad una età superiore a 18 mesi.
- Con premi di L. 3.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che conducono allevamenti ovini e caprini in selezione, che si impegnino a sottoporre per almeno a 5 anni l'allevamento alle azioni sanitarie previste negli ap positi piani di interventi per ciascun soggetto nato e portato ad almeno 12 mesi se femmina ed almeno 18 mesi se maschio.
- Con contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa sostenuta per la partecipazione di qualificati soggetti selezionati di ogni specie e razza allevati nelle aziende agricole calabresi, alle manifestazioni zootecniche, nonchè alle mostre specializzate regionali ed extra regionali.


Art. 6
(Risanamento del patrimonio zootecnico delle malattie)

1. Per il risanamento del patrimonio zootecnico delle principali malattie e parassitosi le Associazioni degli allevatori, le Associazioni dei produttori zootecnici riconosciute, nonchè l'Ente di Sviluppo Agricolo, possono promuovere ed attuare, sotto il controllo e la sorveglianza delle competenti autorità veterinarie, specifici programmi articolati a livello di territorio.

2. A sostegno di tali iniziative, la Regione potrà intervenire:

3. Assumendo a proprio totale carico l'onere finanziario relativo all'attuazione dei relativi programmi di risanamento.

4. Nello stanziamento annuale destinato a finanziare gli acquisti di soggetti di allevamento, dovrà essere data la precedenza assoluta all'acquisto di soggetti destinati a sostituire quelli abbattuti in esecuzione dell'eradicazione delle malattie sopra indicate.


Art. 7
(Utilizzazione dei terreni pascolabili)

1. Al fine di assicurare il razionale uso di tutte le risorse pascolive disponibili nei boschi, nei terreni rimboschiti e nei pascoli naturali di proprietà della Regione e dei Comuni, è istituita presso l'Assessorato all'agricoltura una Commissione permanente costituita da:
a) l'Assessore all'agricoltura o da un suo rappresentante all'uopo delegato, che presiede;
b) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni provinciali allevatori;
c) un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori zootecnici riconosciuti;
d) un rappresentante dell'Unione regionale dei coltivatori diretti;
e) un rappresentante dell'Unione regionale agricoltori;
f) un rappresentante della Delegazione regionale della Confederazione italiana coltivatori.

2. Detta Commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta all'Assessorato all'agricoltura una organica proposta di assegnazione dei pascoli disponibili che tenga conto della seguente sca la di priorità:
a) cooperative e loro consorzi;
b) Associazioni di produttori zootecnici;
c) coltivatori diretti singoli;
d) altri allevatori.

3. Ogni anno la Commissione ha il compito di:
- censire gli allevamenti transumanti;
- censire i pascoli in proprietà di allevatori, indicando anche la relativa destinazione.


Art. 8
(Miglioramento della fertilità del patrimonio zootecnico
regionale e lotta alla mortalità neo natale del bestiame)

1. Allo scopo di conseguire il miglioramento delle fertilità del patrimonio zootecnico regionale ed al fine di prevenire e combattere la mortalità neo natale del bestiame, la Regione predispone anche nel quadro di specifici piani coordinati a livello nazionale appositi interventi regionali di lotta a caratte re zootecnico-veterinario, per l'attuazione dei quali si avvale delle Associazioni degli allevatori, dell'Istituto zooprofilattico interregionale di Portici, degli Organismi veterinari regionali nonche, ove ritenuto di volta in volta necessario, di Organismi ed Enti pubblici in grado di offrire servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico.

2. La Regione interviene con contributi del 95% della spesa ammessa.


Art. 9
(Qualificazione professionale e assistenza tecnica)

1. Per la qualificazione del personale, la formazione imprenditoriale degli operatori zootecnici e degli amministratori delle cooperative, la divulgazione e la dimostrazione di nuovi orientamenti tecnici ed economici, la Giunta regionale predisporrà un qualificato programma di interventi triennali che sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale.


Art. 10
(Acquisto bestiame)

1. Per il potenziamento del patrimonio zootecnico, la Regione interviene nei modi e nelle misure appresso specificate.

a) Acquisto riproduttori femmine

1) A favore di imprese zootecniche singole che intendano avviare, potenziare e valorizzare piccoli allevamenti bovini di consistenza compresa tra 5 e 40 capi, allevamento ovini o caprini di consistenza compresa tra 30 e 200 capi, allevamenti suinicoli di consistenza compresa tra 10 e 50 scrofe, possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 25% della spesa ammessa nonchè il concorso nel pagamento degli in teressi della durata di 5 anni, contratti sulla quota-parte di spesa non coperta da contributo.
2) A favore di imprese singole che intendano avviare, potenziare e valorizzare allevamenti bovini superiori ai 40 capi, allevamenti ovini e caprini superiori a 200 capi, allevamenti suinicoli di consistenza superiori alle 50 scrofe può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di 5 anni contratti sul 90% della spesa ammessa.
3) A favore delle imprese associate e delle cooperative che intendano realizzare le iniziative indicate al precedente punto, possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 30% della spesa ammessa nonchè il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di 5 anni, contratti sulla intera quota-parte di spesa non coperta da contributo.
4) A favore di imprese singole, associate e delle cooperative che intendano sostituire i soggetti abbattuti in esecuzione di piani ufficiali d'eradicazione della brucellosi, della T.B.C., dalla leucosi ed altre malattie infettive, possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 50% e del 60%, rispettivamente per i riproduttori femmine e maschi.

b) Acquisto riproduttori maschi

1) In favore delle imprese agricole che realizzino nelle zone di collina e di montagna allevamenti estensivi o semi estensivi di bovini di razza podolica-calabrese in purezza di consistenza compresa tra 25 e 75 capi e che intendano acquistare riproduttori maschi della medesima razza, scortati dalla certificazione attestante almeno la purezza di razza nonchè dalla certificazione veterinaria ufficiale attestante l'esenzione dalla T.B.C., dalla brucellosi, dalla tricomaniasi, dalla leucosi possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa.
2) Analogo regime di aiuto deve essere concesso in favore delle imprese agricole che realizzino nelle zone di collina e di montagna allevamenti bovini podoli ci estensivi o semi estensivi, per lo acquisto di tori di razza specializzate da carne o a prevalente attitudine alla carne, scortati dalla certificazione veterinaria ufficiale citata al precedente punto, al fine di produrre ibridi di prima generazione da destinare alla produzione della carne.
3) Nelle zone non servite da centri, sottocentri o recapiti di fecondazione artificiale, o nelle quali sia particolarmente disagevole ed oneroso intervenire tempestivamente con la fecondazione strumentale, la Regione, per l'acquisto di soggetti selezionati regolarmente iscritti al L.G. e muniti della certificazione veterinaria ufficiale citate ai precedenti punti, può intervenire:
- con contributi in c.c. nella misura del 50% della spesa ammessa in favore delle imprese singole conduttrici di allevamenti di consistenza compresa fra 5 e 40 capi bovini. Analogo regime è previsto in favore di imprese singole conduttrici di allevamenti e caprini di consistenza fino a 200 capi,per l'acquisto di arieti o becchi e in favore di imprese suinicole di consistenza fino a 50 scrofe, per l'acquisto di verri.
- con contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa, in favore di imprese associate e cooperative conduttrici di allevamenti di consistenza superiore ai 40 capi bovini. Analogo regime è previsto in favore di imprese associate e conduttrici di allevamenti ovini e caprini di consistenza superiore a 200 capi per l'acquisto di arieti o becchi nonchè di imprese suinicole associate di consistenza superiore alle 50 scrofe, per l'acquisto di verri.
- con contributi in c.c. nella misura del 65% della spesa ammessa, in favore delle stazioni di monta pubblica autorizzate, per l'acquisto di tori di razze specializzate o a prevalente attitudine alla produzione del latte o della carne, regolarmente iscritti al L.G. e muniti della prescritta certificazione veterinaria ufficiale e comunque subordinatamente alla utilizzazione presso la stazione di monta, per un periodo non inferiore ad anni 3.
4) In favore delle Associazioni provin ciali allevatori, delle Associazioni dei produttori zootecniche riconosciute nonchè delle cooperative, per l'acquisto di riproduttori muniti del certificato genealogico d'origine e scortati dalla prescritta certificazione veterinaria attestante l'indennità delle malattie infettive e diffusive, con l'impegno di utilizzarli nelle stazioni di monta pubblica riconosciute, possono concedersi contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa.

c) Acquisto soggetti da ristallo

2. In favore delle imprese singole, associate e delle cooperative che procedano all'acquisto in proprio o per conto dei soci di bovini da ristallo, di soggetti cunicoli, di suini da destinare al ciclo ingrasso, di soggetti da destinare all'allevamento avicolo da carne o da uova può concedersi il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di un anno, contratti sul 90% della spesa ammessa.

d) Acquisto riproduttori da pelliccia e selvatici

3. Analogo regime di aiuto di cui al pre cedente punto c) può essere concesso in favore di imprese singole, associate e delle cooperative che intendano procedere all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di animali da pelliccia, nonchè di riproduttori di selvatici da destinare all'allevamento zootecnico.


Art. 11
(Incentivazione all'allevamento)

1. È istituito un premio di allevamento per i vitelli destinati all'ingrasso portati fino al peso vivo di Kg 400 se maschi e di Kg 350 se femmina.

2. I premi potranno essere concessi alle aziende agricole singole o associate e alle cooperative, le cui produzioni siano in grado di garantire almeno il 40% del fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico allevato.

3. I premi saranno commisurati:
- per le aziende singole e associate e per le cooperative ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e succes sive, a L. 80.000 per ciascun capo;
- per le aziende singole e associate e per le cooperative ricadenti nei rimanenti territori, a L. 60.000 per ciascun capo.

4. Nella assegnazione di tali premi dovranno avere priorità le aziende dirette coltivatrici, singole ed associate, e le cooperative di produzione zootecnica e di ingrasso.

5. I premi di cui sopra non sono cumulabili con analoghi interventi a carico di fondi nazionali e/o comunitari.

6. A favore degli allevatori bovini di razza podolica viene istituito un regime di premi nella misura non inferiore a L. 150.000 per ogni fattrice.


Art. 12
(Contributi e prestiti a imprese zootecniche singole od
associate)

1. In attuazione della presente legge e di leggi nazionali e regionali potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione alla attività svolta e fino ad un massimo dello 80%, in favore di cooperative di servizi, loro consorzi e Associazioni produttori, che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assumono nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle attività zootecniche de gli associati.

2. Le domande per la concessione di contributi di gestione previsti nel presente art. dovranno essere presentate allo Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la organizzazione dei contributi stessi.

4. In favore delle imprese zootecniche singole o associate, nonchè delle cooperative di servizio che operano nel settore delle produzioni zootecniche e della loro trasformazione e commercializzazione, può essere concesso su delibera della Giunta il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti annuali di esercizio, contratti sul 100% della somma ammessa.


Art. 13
(Valorizzazione prodotti zootecnici regionali)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali, può concedere alle cooperative di trasformazione, loro consorzi e Associazioni produttori, contributi fino al 50% sulla spesa prevista per la organizzazione della commercializzazione e per le attrezzature a questa connesse, partecipando anche al pagamento degli interessi sui mutui per la restante spesa secondo le modalitàfissate dalle leggi nazionali e regionali in ma teria di credito agrario agevolato.


Art. 14
(Potenziamento delle strutture)

1. Per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di organici complessi zootecnici, ivi compresi quelli per bovini da latte e da carne suinicoli ittici, cunicoli, avicoli, elicicoli, per allevamenti di selvaggina destinata alla produzione della carne, per allevamenti da pelliccia, nonchè delle opere connesse vengono concessi:
1) Contributi in c.c. nella misura del 50% della spesa ammessa, in favore delle imprese agricole singole e del 60% di quelle associate o delle cooperative nonchè il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da con tributo. Le aliquote sopra riportate possono essere elevate al 60 ed al 70% per il finanziamento di iniziative volte alla realizzazione di organiche strutture per l'allevamento ovi-caprino
2) Contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa rispettivamente in favore delle imprese singole e del 70% di quelle associate o delle cooperative, che realizzino le strutture nelle zone di collina e di montagna, nonchè il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributi. Le sopra richiamate aliquote potranno essere elevate al 65 ed al 75% per il finanziamento di iniziative volte alla realizzazione di organiche strutture per l'allevamento ovi-caprino.

2. Per la realizzazione di organici complessi volti alla raccolta, lavorazione e/o alla commercializzazione di prodotti zootecnici, possono essere concessi in favore di Associazioni di produttori zootecnici e di cooperative di allevatori e loro Consorzi contributi in c.c. nella misura del 70% della spesa ammessa elevabili al 75% per le iniziative da realizzare in zone collinari o montane, in alternativa può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata di 10 anni, contratti sul 100% della spesa ammessa.

3. È anche finanziabile, con le modalità previste dai precedenti comma, lo acquisto del terreno sul quale andranno realizzate le strutture produttive assentite, ove tale acquisto sia stato previsto da Associazioni di produttori riconosciute o da cooperative e loro consorzi nel quadro della realizzazione di organiche iniziative zootecniche.


Art. 15
(Incremento delle produzioni foraggere)

1. Per la realizzazione delle opere volte al miglioramento ed all'incremento delle produzioni foraggere poliennali mediante l'esecuzione di operazioni di riconversione culturali, di specifici interventi agronomici ivi comprese semine e concimazioni di opere di adduzione delle acque irrigue, ecc., si può concedere il medesimo regime di aiuti previsto per il potenziamento delle strutture zootecniche.

2. In favore delle impr. agricole singole associate e alle cooperative che introducono la coltivazione del mais e del sorgo da utilizzare allo stato ceroso o granelle per le esigenze aziendali, può essere corrisposto un premio di incentivazione alla produzione, nella misura di L. 200.000 per Ha coltivate, anche se tali produzioni siano conferite a cooperative, loro consorzi, ad Associazioni di produttori zootecnici riconosciute all'Ente di Sviluppo Agricolo, per l'alimentazione del bestiame da ristallo.


Art. 16
(Acquisto attrezzature mobili)

1. In favore delle imprese zootecniche singole, associate e delle cooperative che intendano dotarsi di attrezzature meccaniche mobili strettamente connesse con l'esercizio dell'attività zootecnica ivi comprese le macchine per la foraggicoltura, o che intendano rinnovarle in toto o in parte, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti della dura ta di 5 anni, contratti sull'80% e sul 90% e 100%, rispettivamente in favore delle imprese singole ordinarie, singole diretto-coltivatrici, associate e cooperative.


Art. 17
(Anticipazioni finanziarie alle organizzazioni affidatarie
dell'attuazione dei Regolamenti C.E.E.
istitutivi di regimi di premi alle produzioni zootecniche)

1. Allo scopo di fare fronte con la necessaria tempestività alle spese che le organizzazioni affidatarie sostengono per l'attuazione dei Regolamenti C.E.E. istitutivi in regime di premi alla produzione di vitelli, nonchè di altri analoghi regolamenti, potranno essere disposte sulle quote forfettarie dovute per i servizi prestati, adeguate anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50% della somma spettante al momento dell'erogazione stessa, calcolate sulle basi del numero di soggetti, per i quali è stato ufficialmente predisposto per singolo regolamento, apposito atto di liquidazione, a cura delle organizzazioni medesime.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno reintegrate con i fondi che di volta in volta l'Azienda di Stato per gli Interventi del Mercato Agricolo (A.I.M.A.), rimborserà alla Regione Calabria su presentazione, nei modi previsti di appositi rendiconti da redigersi sulla base delle convenzioni predisposte tra Regione e AIMA.


Art. 18
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986, in lire 20.000.000.000 per contributi in conto capitale e in L. 2.500.000.000 per concorso negli interessi sui mutui, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti previsti sui capitoli 5123202 e 5123206 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1986.

2. Per gli anni successivi, la corrispon dente spesa, cui si fa fronte con i fondi acquisiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16/5/1970, n. 281, sarà definita in ciascun esercizio finanziario con la legge del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

3. La legge 17/9/1974, n. 16 è abrogata

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.