LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1986, n. 2
Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 gennaio 1986, n.4)
 

Art. 1

1. La Regione Calabria, per contribuire alla lotta contro la violenza organizzata e contro la mafia anche sul piano educativo e culturale, stimolando le giovani generazioni allo studio ed alla conoscenza critica del fenomeno mafioso nei suoi vari aspetti e per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica, attua a favore delle scuole calabresi di ogni ordine e grado, nonchè delle Università calabresi, interventi di sostegno al fine:

1) di incentivare attività didattiche integrative e di sperimentazione, ricerche individuali e di gruppo, indagini, sociali, seminari, dibattiti, cineforum mostre fotografiche, ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;

2) di dotare le istituzioni di cui sopra di materiale bibliografico, cinematografico e videoregistrato e di ogni altro sussidio di uso collettivo tendente a documentare, con riferimento specifico, ma non esclusivo, alla Calabria, la nascita, l'evoluzione e l'attuale stato della criminalità mafiosa;

3) di favorire l'educazione alla democrazia ed alla non violenza;

4) di stimolare l'esigenza di rinnovamento della società calabrese.

2. Le iniziative e le attività di cui alla presente legge, indirizzate primariamente all'approfondimento della conoscenza specifica del fenomeno mafioso da parte dei giovani che frequentano le scuole e le università, possono anche tendere al coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni che le organizzano.

Art. 2

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art., la Regione si ispira al metodo della programmazione ed elabora piani annuali e triennali di investimento.

Art. 3
(Istituzione del Comitato permanente)

1.  È istituito un Comitato permanente di studio, di ricerca e di documentazione sulla materia della presente legge, presieduto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e composto:
a) dai tre Provveditori agli studi della Regione o loro delegati;
 
b) dai tre Presidenti dei consigli scolastici provinciali;

c) da tre Presidenti dei consigli scolastici distrettuali, scelti uno per provincia;
 
d) da tre docenti universitari;
 
e) da tre Presidi o Direttori didattici, scelti uno per provincia;
 
f) dal Presidente dell'IRRSAE o da un suo delegato;
 
g) da un giornalista designato dall'Ordine professionale;
 
h) da tre esperti;
 
i) da un rappresentante sindacale designato dalla Federazione sindacale unitaria regionale; l) un magistrato
 
designato dall'Associazione Nazionale Magistrati sezione calabrese;
 
m) un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione sul fenomeno mafioso - Università della Calabria;
 
n) da un rappresentante del SIULP regionale;
 
o) da un rappresentante del Comitato donne contro la mafia;
 
p) un sindaco designato dall'ANCI;
 
q) uno studente designato dalla Lega regionale degli studenti contro la mafia;
 
r) da un funzionario dell'Assessorato, con funzioni di segretario del Comitato.

2. I membri di cui alle lettere d-g-h, sono nominati dalla Giunta regionale su parere della Competente Commissione consiliare, mentre i membri di cui alle lettere c ed e sono designati nel rispetto dei criteri di cui all'art.107 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 4
(Erogazione contributi e sussidi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo sperimentale, per ciascun anno scolastico a decorrere dal 1984-1985, contributi fino alla misura massima di L. 10.000.000 alle scuole, istituti o facoltà che ne facciano richiesta per iniziative ed attività rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.

2. I materiali ed i sussidi di cui al punto 2 dell'art. 1 possono anche essere forniti direttamente.

Art. 5
(Formulazione del Piano di interventi)

1. Per la concessione dei contributi o dei sussidi e materiali di cui all'art. precedente, il legale rappresentante della scuola o istituto, della facoltà universitaria o il rettore, nel caso di attività e ricerche a carattere interdisciplinare, presentano entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa, di una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che
si intende promuovere e del parere del rispettivo consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, o del consiglio di facoltà, su proposta di uno o più docenti.

2. Programmi possono essere presentati dai distretti scolastici, per attività da realizzarsi nel proprio ambito, i quali, a tal fine, promuovono incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

3. Sulla base dei programmi presentati, del parere espresso e delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art.3 l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione formula - entro il 30 giugno - un Piano organico di interventi che, su parere della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Sarà data preferenza, nella formulazione del Piano, alle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite alla finalità di cui all'art. 1.

Art. 6
(Seminari di preparazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, è autorizzata ad organizzare, d'intesa con le autorità scolastiche degli Istituti regionali di aggiornamento educativo ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e in collaborazione con le Università calabresi e con l'IRRSAE, seminari di preparazione per docenti interessati alle sperimentazioni ed alle attività didattico-educative previste dalla presente legge.

2. I seminari, da organizzarsi all'inizio di ogni anno scolastico, subito dopo l'approvazione del Piano di cui all'art. precedente, del quale fanno parte, devono tendere ad approfondire le tematiche culturali, metodologiche e didattiche relative alle iniziative previste dal Piano stesso.

Art. 7
(Borse di studio per laureandi)

1. Il Piano di cui all'art. 5 può prevedere finanziamenti per borse di studio, fino alla misura massima di L. 500.000 ciascuna, per ricerche di laureandi sul fenomeno mafioso.

2. Le borse di studio vengono concesse dalla Giunta regionale, su proposta del l'Assessore alla Pubblica Istruzione, su domanda degli interessati, corredate dal parere della facoltà universitaria nel cui ambito di attività la ricerca viene organizzata, sentito il Comitato di cui all'art. 3 e nei limiti dei finanziamenti previsti dal Piano.

Art. 8
(Produzione e diffusione di materiali e sussidi)

1. A cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l'assistenza o su iniziativa del Comitato di cui all'art. 3, può essere previsto, pubblicato e diffuso nelle scuole della regione, materiale bibliografico, cinematografico, vi deoregistrato, tendente a documentare gli aspetti e la consistenza del fenomeno mafioso.

2. Possono essere altresì pubblicati e diffusi nelle scuole i risultati più significativi delle attività di ricerca, i testi di relazioni ed ogni altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative ed attività promosse con la presente legge.

3. Le relative spese saranno deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 500 milioni si provvederà a partire dall'esercizio 1986 con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'art.8 del la legge 16 maggio 1970, n. 281.