LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, n. 16
Norme per interventi in materia di promozione culturale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile 1985 n. 29)
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e de
gli artt. 3 e 56 dello Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa e
culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti
locali, di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università, per
incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in
vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel
territorio regionale.
2. Le funzioni regionali, in ordine alle attività oggetto della presente
legge, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo
quanto previsto dall'art.49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
Art. 2
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui al
precedente art.1, favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei
valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico,
artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi,
mostre, anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e
divulgative, escluse quelle aventi scopo di lucro.
Favorisce e sostiene, altresì, le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione
dei dialetti, della cultura, delle tradizioni e del folclore del popolo calabrese, nonché
ogni altra attività di promozione culturale corrispondente
alle finalità di cui alla presente legge.
2. In particolare, la Regione:
a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione
di una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in
Calabria e contribuire alla valorizzazione delle
professionalità presenti nell'ambito territoriale della Regione;
b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui agli artt. 36 % 37
della legge 14 agosto 1967, n. 800 per l'organizzazione di corsi di avviamento e
perfezionamento musicale e rassegne musicali; ad associazioni
ed istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art.28 della legge 14 agosto
1967,n.800; agli Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi di
studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria;
c) sostiene iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la attribuzione di
incentivi agli Enti locali singoli o associati per la realizzazione di centri di
documentazione studio e ricerca e di iniziative che favoriscano
l'inserimento della Calabria nei circuiti nazionali di settore;
d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni,
associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione,
anche in collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e
documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con
particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione
dei processi formativi in Calabria.
Art. 3
(Programmazione annuale e pluriennale Conferenza regionale)
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale
del metodo della programmazione annuale pluriennale.
2. Il piano regionale annuale stabilisce gli ambiti prioritari degli interventi
attuati direttamente dalla Regione o in direttamente, mediante il sostegno ad enti ed
istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli
interventi.
3. La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore
della cultura e per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi,
indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale
per la pro mozione culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università,
delle associazioni, degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della
presente legge.
4. La Giunta regionale, viste le indicazioni della Conferenza regionale ed
acquisito il parere obbligatorio della Consulta regionale di cui al successivo art.9,
determina o aggiorna annualmente entro il mese di marzo, le linee genera li di intervento
per il successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.
5. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese
di aprile ed è portato a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni
interessate, unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure
da osservare per l'accesso ai finanziamenti regionali.
6. Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art.1 presentano entro il
mese di luglio, precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno
dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro
delle linee di intervento definite col programma pluriennale regionale.
7. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone
uno schema del piano annuale degli interventi della Regione nel settore della
programmazione culturale.
8. Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma
pluriennale, delle domande di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi
direttamente dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla Consulta regionale di cui
all'art.9 della presente legge.
9. Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva,
entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui ai
commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione
sull'attuazione del piano del l'esercizio precedente.
10. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale alla P.I e alla cultura.
Art. 4
(Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali)
1. La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le
associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e
in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della
presente legge.
2. Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono
garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata
professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai
bilanci e dai programmi.
3. Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base
rappresentativa che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio
patrimonio oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature
idonee, in relazione alle attività che intendono svolgere.
Art. 5
(Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei
contributi)
1. I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle
istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali debbono contenere:
1) una relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi e della sua
rilevanza;
2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse
finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da
parte dello Stato e degli Enti locali;
3) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo di svolgimento della
iniziativa.
2. Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i
beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale alla promozione culturale
una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica
delle spese sostenute.
3. Nell'ipotesi di mancata o parziale realizzazione delle iniziative
sovvenzionate, la Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca
totale o parziale del contributo con recupero di parte o della intera
somma erogata.
Art. 6
(Modalità d'assegnazione dei contributi)
1. La Regione assegna i contributi agli enti ed alle istituzioni aventi natura
giuridica privata, per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio
comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.
2. Gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività afferente
all'intero territorio regionale o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti
dell'intervento finanziario regionale.
3. A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere
regionale.
4. L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla giunta regionale, sulla
base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta da gli enti
interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta
regionale.
Art. 7
(Servizio di coordinamento degli interventi)
1. Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti
dall'art.1 della presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni in materia di
promozione culturale ed educativa, è affidato al servizio
previsto dall'art.5 della legge regionale n.8 del 26 maggio 1979, di concerto con le
strutture di settore operanti all'interno dell'Assessorato alla pubblica istruzione e
promozione culturale.
2. Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per
l'instaurazione di rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel
rispetto della norma di cui all'art.4 del D.P.R. 24 luglio
1977,n.616
3. Per lo svolgimento di studi e ricerche sui processi formativi, il servizio
di cui al precedente primo comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla
legge regionale n.8/1979
Art. 8
(Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili)
1. La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per la
acquisizione di immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per
la realizzazione di attività culturali.
2. Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti
locali a copertura degli interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono
presentare richiesta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione
corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di
spesa sul proprio bilancio e l'assenso dei proprietari alla alienazione dell'immobile.
3. I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per
immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la
disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.
Art. 9
(Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione)
1. È istituita la Consulta regionale per la promozione culturale, quale organo
consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione ed attuazione dei
piani di intervento nel campo delle attività di promozione culturale. La Consulta esprime
parere nei casi previsti dalla presente legge, e, ove richiesta dagli organi regionali su
ogni affare o problema attinente alla materia.
2. La Consulta regionale è presieduta dall'Assessore regionale alla promozione
culturale ed è composta da:
a) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Calabria o loro delegati;
b) due sindaci o loro delegati per ciascuna provincia, di Comuni non capoluoghi di
provincia, designati dall'ANCI regionale, garantendo la presenza paritaria dei piccoli e
medi Comuni;
c) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
d) il Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese o un suo delegato;
e) un rappresentante per ciascuna delle Università presenti nella Regione;
f) i Provveditori agli Studi della regione o loro delegati;
g) i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;
h) un rappresentante della Deputazione di Storia Patria;
i) un rappresentante dell'Associazione regionale dei Musei e delle biblioteche
l) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
m) due rappresentanti per ciascuna provincia delle associazioni culturali, teatrali,
musicali e cinematografiche della regione, designati dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare;
n) tre esperti di indubbia competenza e professionalità scelti nella materia oggetto
della presente legge, designati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione
consiliare.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente del settore
dell'Assessorato regionale alla promozione culturale.
Art. 10
(Nomina e funzionamento della Consulta)
1. Alla nomina dei componenti la Consulta provvede il Presidente della Giunta
con proprio decreto.
2. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i
suoi componenti possono essere riconfermati.
3. I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della
legislatura sono sostituiti, secondo la procedura prevista nella presente legge e durano
in carica per il restante periodo della legislatura regionale.
4. La Consulta si riunisce almeno 4 volte l'anno su convocazione del Presidente
o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.
5. La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti
con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento
interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e della competente
Commissione consiliare.
7. Ai componenti la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti
regionali, viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di
missione o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di L. 30.000 per
ogni giornata di presenza alle riunioni.
Art. 11
(Norma transitoria)
1. Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli
interventi per la promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi
programmatori dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa statale,
in quanto applicabile.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 600.000.000 per l'
anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio
1970, n.281, definendone la compatibilità finanziaria
nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e
con l'apposita legge finanziaria che l' accompagna.