LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 8
Modificazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6. Indennità dei consiglieri.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 marzo 1985, n.18)
Art. 1
1. Il secondo comma dell'art.1 della legge regionale 10 novembre 1972, n.6, è
sostituito dal seguente:
2. "A decorrere dal 1 gennaio 1985, a titolo di funzione, ai consiglieri
della Regione Calabria viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici
mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai
membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:
a) 100/100 al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;
b) 85/100 ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;
c) 75/100 ai Segretari del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti e del Collegio dei revisori dei conti;
d) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Presidenti
delle Commissioni speciali;
e) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Vice Presidenti delle
Commissioni speciali;
f) 65/100 ai Consiglieri regionali".
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per
l'anno 1985, si provvede con lo stanziamento che sarà previsto al capitolo 1001101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, alla cui
copertura si fa fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.