LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1985, n. 29
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 dicembre 1985, n. 68)
Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 3.678.467.534.331 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge (tabella A - 2' colonna).
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1985.
3. È approvato in L. 3.678.467.534.331 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge (tabella B - 3' colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 5.868.774.148.282 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1985 annesso alla presente legge (tabella A - 3' colonna).
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1985.
3. È approvato in L. 5.833.195.157.445 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge (tabella B - 4' colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1985, annesso alla presente legge.
Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denomina zione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5.
3. Le rubriche, i settori, i campi di intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione. (tabella B).
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1985-1987 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 6
(Destinazione di fondi)
1. Per i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'art. 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n.352 e dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare all'occorrenza eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.
Art. 7
(Utilizzazione di fondi)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di cui ai cap. 2111106-2211210-5133201 e 6126201 deve essere attuata e coordinata con un unico indirizzo programmatico.
Art. 8
(Residui perenni)
1. È autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale) degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1983 a norma dell'art. 68 - 4' comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1985.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive L. 241.106.923.574 di cui L. 30.722.294.244 di parte corrente e L. 210.384.629.330 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ad essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 9
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al 1' comma del presente art.
Art. 10
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1985 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 200 miliardi.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 11
(Spese impreviste)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme da fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 9, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto nel bilancio al capitolo 7002101, sono presentate entro 15 giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 12
(Variazioni al bilancio)
1. In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il comitato esecutivo dell'ESAC - Ente di sviluppo in Calabria - per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.
Art. 13
(Esercizio delle funzioni trasferite dal lo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.
Art. 14
(Esercizio finanziario)
1. In conformità di quanto disposto dal l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1985 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 15
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
2. Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
3. Allegato n. 3 concernente i prospetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n 5;
4. Allegato n. 4 concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25 ultimo comma della legge regionale 22 maggio 1978, n, 5.
5. Allegato n. 5 concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
6. Allegato n. 6 concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali ed il bi lancio dell'ESAC (Ente di Sviluppo Agri colo Calabrese) per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5).
Art. 16
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.