LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1985, n. 28
Disposizioni per la formazione del bi lancio annuale 1985 e pluriennale 1985-1987 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 dicembre, n. 68)

Rubrica I
SERVIZI GENERALI

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 800 milioni.

Rubrica II
TERRITORIO

Art. 2

1. Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 200.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 600 milioni.

3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 500.000.000;
b) per le iniziative previste dall'art. 7 L. 100.000.000.

Art. 3

1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art 3, primo comma - lett. a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico dello esercizio 1985.

2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma, lett. f) e g) - e all'art. 4,primo comma, - lett. a) e b) - della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 1.550.000.000 di cui L. 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

3. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 27 miliardi di cui L. 9.433.822.112 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

Art. 4

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 "Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.800.000.000.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 "Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 10.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di tra sporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 56.431.090.000.

3. La somma stanziata al cap. 2222108 della spesa del bilancio 1985 è destinata all'erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1981.

4. Qualora i contributi di cui al precedente comma siano stati già erogati a carico della quota assegnata alla Regione sul fondo nazionale dei trasporti per l'anno 1982, i fondi disponibili sono utilizzati a titolo di reintegro del la stessa quota e come tale redistribuita ai beneficiari, ai sensi della legge regionale 24-3-1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli sconti del 60 e 70% - previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 16-5-1981, n. 7 - sono ridotti rispettivamente al 40 e 50%.

6. L'ultimo comma del succitato art. 3 della legge regionale 16-5-1981, n. 7, così come modificato dall'art. 1 della legge 8-3-1982, n. 5, è abrogato.

7. Il punto d) e le parole "e di servizio dalla prima alla terza categoria" del punto c), dell'art. 1 della legge regionale 28-3-1985, n. 14, sono abrogati.

8. Le parole "con l'indicazione di tre nominativi singolarmente abilitati e designati dal titolare della agevolazione del viaggio", di cui al II comma dell'art. 2 della legge regionale 28-3-1985, n. 14, sono abrogati.

9. L'art.4 della succitata legge regionale 28-3-1985, n.14, è abrogato.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29-1-1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31-5-1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16-4-1977, n. 13 "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il triennio 1985 1987 la spesa complessiva di lire 3 miliardi di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26-5-1979, n. 8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di 400.000.000.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3-6-1975, n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore"  è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L.3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bi lancio per l'esercizio 1985.

Art. 10

1. Ai fini della concessione dei contributi ai Comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3-6 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 32.000.000.000.

Art. 11

1. Ai fini della concessione dei contributi per diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e alla Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 11-1977, n. 29 e della legge 14-8-1982 n. 590 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 2.800.000.000 di cui L. 570.000.000 da destinare con specifico vincolo alla Università degli studi della Calabria al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra la sede dell'Università medesima e la città di Cosenza.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12-11-1984, n. 32 "Diritto al lo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Fino a quando non saranno attuati gli artt. 6, 11 e 24 della succitata legge regionale 12-11-1984, n. 32, continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 1, quinto comma, del D.L. 31- 10-1979, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 22-12-1979, n. 642.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12-11-1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 5.800.000.000 di cui L. 2.600.000.000 a carico del bi lancio per l'esercizio 1985.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 9 L. 350.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
b) per le iniziative previste dall'art. 11 L. 3.250.000.000 di cui lire 1.450.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
c) per le iniziative previste dall'art. 19 L. 350.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
d) per le iniziative previste dall'art. 20 L. 1.150.000.000 di cui lire 550.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
e) per le iniziative previste dall'art. 24 L. 700.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

Rubrica IV
SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23-1-1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17-8-1984, n. 22 "Prevenzione cura e riabilitazione delle tossico-dipendenze" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27-8-1973, n. 12 "Disciplina degli asili nido" è autorizzata per il biennio 1986-1987 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22-5-1980, n. 10 "Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri d'incontro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18-6-1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3-9-1984, n. 28 "Superamenti dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 20

1. Per le finalità di cui alla legge 16 5-1981, n. 5 "Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.700.000.000.

Rubrica V
AGRICOLTURA

Art. 21

1. Ai fini di utilizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 18, primo comma, della legge 22-12-1984 n. 887, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1985, ammontanti a complessive lire 90.558.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:
a) L. 4.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 22 della presente legge;
b) L. 5.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;
c) L. 23.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;
d) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
e) L. 10.000.000.000 per lo sviluppo della irrigazione - ai sensi dell'art. 11 della legge 27-12-1977, n. 984 - di cui al cap. 2231205 della spesa;
f) L. 7.000.000.000 per lo sviluppo del settore zootecnico e della produzione foraggiera - ai sensi dell'art. 8 della legge 27-12-1977, n. 984 - di cui al capitolo 5123204 della spesa;
g) L. 4.000.000.000 per lo sviluppo delle produzioni ortofrutticole - ai sensi dell'art. 9 della legge 27-12-1977, n. 984 - di cui al cap. 5223209 della spesa;
h) L. 2.250.000.000 per lo sviluppo, la difesa ed il miglioramento delle colture arboree mediterranee - ai sensi dell'art. 13 della legge 27-12-1977, n.984 - di cui al cap. 5223212 della spesa;
i) L. 1.558.000.000 per la valorizzazione dei terreni da collina e montagna ai sensi dell'art. 15 della legge 27-12 1977, n. 984 - di cui al cap.5223211 della spesa;
l) L. 7.500.000.000 per lo sviluppo del la forestazione finalizzata all'incremento della produzione legnosa - ai sensi dell'art. 10 della legge 27-12-1977, n. 984 - di cui al cap. 5223210 della spesa;
m) L. 15.500.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi, gare in aumento, imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal Consiglio regionale, di cui al capitolo 5131202 della spesa;
n) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;
o) L. 250.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
p) L. 9.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32, secondo comma, della presente legge.

Art. 22

1. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 3-6-1975, n. 26 " Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 18, I comma, della legge 22-12- 1984, n. 887.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5-2-1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 600.000.000.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" - ai sensi dello art. 10 lett. a) della legge regionale 14-12-1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 58.000.000.000.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17-9-1974, n. 16 "Incentivi per lo sviluppo della zootecnia" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 2.700.000.000 di cui 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3-9-1984, n. 29 "Norma per lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L. 900.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 27

1. Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3-6-1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 di cui L. 5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, I comma, della legge 22-12-1984, n. 887.

Art. 28

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22-5-1981, n. 8 "Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di lire 700.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dallo art. 6 L. 190.000.000 di cui lire 60.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1985;
b) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. a), L. 60.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1985;
c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), L. 80.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1985;
d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), L. 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1985;
e) per le iniziative previste dall'art. 18 L. 300.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
f) per le iniziative previste dall'art. 21 L. 35.000.000 di cui L. 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985

Art. 29

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6-6-1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio 1985 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, 1' comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2-6-1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura-credito agrario e di esercizio" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 23.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, 1' comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 31

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, 1' comma, della legge 22-12-1984, n.887.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28-5-1984, n. 13 "Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 250 milioni, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, 1' comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17-9-1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di lire 3.900.000.000 di cui L. 1.900.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

2. Per gli interventi previsti dall'art. 7, 2' comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e dall'art. 2, 3'comma, della legge regionale 3-6-1975, n. 25 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di L. 9.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 18, 1' comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati in forma attualizzata agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3-6-1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari" sono utilizzati i corrispondenti fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27-12-1977, n.984.

Art. 34

1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei regolamenti CEE nn. 17/1964, 355/1977 e 1361/1978 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 3.500.000.000.

2. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/1978 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 35

1. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27-12-1977, n. 984 ed utilizzati per le finalità previste dalla legge medesima, possono essere destinati per la concessione di contributi in conto capitale.

Rubrica VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 36

1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge regionale 22-5-1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 37

1. Per gli interventi di cui alla L.R. 17-9-1974,n.12 "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana" è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di L.3.700.000.000 di cui lire 1.700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

2. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso le Casse per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28-5-1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 38

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2-6-1980,n.25 "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1985 -1987 la spesa complessiva di L. 2.600 milioni di cui L. 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 1 L. 1.820.000.000,di cui L.420.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
b) per le iniziative previste dall'art. 11 L. 520.000.000, di cui L.120.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985;
c) per le iniziative previste dall'art. 17, L. 260.000.000 di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1985.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17-8-1984, n. 25 "Interventi a favore dei consorzi fidi tra le picco le e medie imprese operanti in Calabria è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1985 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 39

1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17-5-1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1985, integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a complessive L.16.321.463.000 sono destinati alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28-3-1985, n. 13, L. 2.500.000.000, di cui al capitolo 6133104 della spesa;
b) per le iniziative previste dall'art. 68 della legge regionale 28-3-1985, n. 13, L. 10.127.604.000 di cui al capitolo 6124206 della spesa;
c) per le iniziative previste dal successivo art. 40 della presente legge L. 1.500.000.000;
d) per il pagamento del contributo annuo costante in conto capitale concesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 2-6-1980, n. 23, lire 2.193.859.000, di cui al cap. 8047301 della spesa.

2. Le somme già impegnate sullo stanziamento di cui al cap. 6124206 del la spesa ed afferenti le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28-3-1985, n. 13 si intendono impegnate sullo stanziamento del capitolo 6133104 della spesa.

Art. 40

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3-9-1984, n. 26 "Incentivi per la valorizzazione e promozione del terminalismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di L. 1.500.000.000.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. a), L. 1.200.000.000;
b) per le iniziative di cui allo art. 2, lett. b), L. 300.000.000.

Art. 41

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21-3-1983, n. 10 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 2.200.000.000, di cui L. 1.100.000.000 da destinarsi all'erogazione dei contri buti inerenti all'anno 1984.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22-5-1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che di sciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22-5-1978, n 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 33, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del 2' comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22-5-1978, n. 5.

Art. 43

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti diparti menti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2-5-1978, n. 3.

Art. 44

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22-5-1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 45

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 305.252.553.000 nel triennio 1985-1987 di cui L. 262.886.375.112 a carico del bilancio per l'esercizio 1985 - si fa fronte a norma del II comma dell'art. 4 della legge regionale 22-5-1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1985- 1987, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La copertura della spesa complessiva di cui al I comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 141.200.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a L. 38.550.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16- 5-1970, n. 281;
- quanto a L. 125.502.553.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10-4-1981, n. 151,17-5-1983 n. 217 e 22-12-1984, n. 887.

3. La tabella "A" allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 46

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.