LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1985, n. 25
Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 maggio 1985, n. 36)
Art. 1
1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 1' ottobre 1983 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini del rilascio della concessione stessa per effetto dell'art. 37 della citata legge, 28 febbraio 1985, n. 47, i contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ove dovuti con le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
Art. 2
1. Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'art 6 della stessa legge 10/1977, determinato con deliberazione del Consiglio regionale n.348 del 20 luglio 1977 sono così applicati:
a) con la riduzione del 50% allorquando l'opera oggetto della sanatoria riguardi la prima abitazione del richiedente che non superi la superficie complessiva di 400 mq. o sia destinata ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure ad opere religiose o al servizio di culto;
b) con la riduzione del 30% per tutte le altre opere oggetto della sanatoria.
Art. 3
1. I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'art 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10 sono corrisposti con la riduzione del 50%.
Art. 4
1. Per le opere realizzate dopo il 1'settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di un contributo pari al 30% di quello previsto per le opere di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 semprechè tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati.
Art. 5
1. Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di istituzione, dalle leggi regionali od in mancanza dal disposto dell'art. 11 della stessa legge 10/1977.
Art. 6
1. In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti del proprio strumento urbanistico generale nel rispetto dei principi di cui al 1' comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché delle previsioni di cui alle lett. e), f) e g) del 2' comma di detto articolo.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.