LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1985, n. 23
Norme di attuazione dell'articolo 15 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 aprile 1985, n. 34)Art. 1
1. Il personale già in servizio a rapporto d'impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con Unità Sanitarie Locali della Regione, che cessino dal rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva dei posti nel limite massimo previsto dall'art. 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nei pubblici concorsi e nelle assunzioni per chiamata diretta.
2. La domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve essere corredata:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per motivi di cui al primo comma;
b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione del l'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di cui al precedente primo comma anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.
4. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1980.
Art. 2
1. Per l'immediato ed improrogabile adempimento degli obblighi convenzionali della Regione Calabria e dell'Unità Sanitaria Locale n. 18 con sede in Catanzaro nei confronti dell'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia con sede in Catanzaro, istituita con legge 24 agosto 1982, n. 590, il personale, già in servizio a rapporto d'impiego continuativo presso la casa di cura Villa Bianca, San Francesco e Scermino ubicate in provincia di Catanzaro, cessato dal rapporto di lavoro entro il 30 novembre 1984, a seguito di formale disdetta della convenzione, è mantenuto in servizio nella posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale dei di versi ruoli, fino all'espletamento dei concorsi pubblici da bandirsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle riserve di cui al precedente art. 1.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 5 miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo Sanitario Nazionale, parte corrente).