LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1985, n. 22
Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1' marzo 1985 e recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 aprile 1985, n. 34)


Articolo unico

1. Alla fine del II comma dell'art.7 del la legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1' marzo 1985 e recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26" sono aggiunte le seguenti parole: "esclusa comunque la qualifica di dirigente".