LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 19
Integrazione alla legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984 recante: "Norme sulla disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali".
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile 1985, n. 31)

 

Articolo unico

1. L'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18 viene integrato con il seguente terzo comma: "Per i consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 18 dell'8 agosto 1984, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata, per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, nella misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dai consiglieri cessati dal mandato".