LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, n. 17
Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile n. 29)
Art. 1
(Principi generali)
1. La Regione Calabria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla legge
dello Stato assume tra gli obiettivi della programmazione economica e sociale
l'istituzione, l'ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di
interesse locale.
2. A questo scopo promuove:
a) la costituzione di un sistema regionale di biblioteche per garantire a tutti i
cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i
vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento
culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza;
b) la tutela, la conservazione, l'incremento e l'aggiornamento delle raccolte librarie,
documentalistiche e audiovisuali;
c) la formazione e l'aggiornamento del personale, secondo piani di studio e di ricerca in
armonia con le conquiste della moderna biblioteconomia e del le scienze dell'informazione
avvalendosi delle Università e di altri istituti di ricerca;
d) la formazione del catalogo unico regionale di tutto il materiale bibliografico
conservato nelle biblioteche pubbliche ed in quelle private riconosciute di particolare
interesse.
Art. 2
1. Le biblioteche di Enti locali sono strutture dirette all'informazione e documentazione
di tutti i cittadini in tutti i settori della conoscenza.
2. Esse nel rispetto del pluralismo delle idee concorrono all'attuazione effettiva del
diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini ed alla loro partecipazione
nella determinazione delle scelte economiche e politiche di interesse generale.
3. A tal fine operano per:
a) garantire la conservazione, l'integrità, l'incremento e l'aggiornamento del materiale
bibliografico, manoscritto a stampa e audiovisivo;
b) costituire centri di documentazione della storia locale e della realtà economica e
sociale del territorio;
c) promuovere sistemi bibliografici e informativi anche per i servizi cultura li presenti
nell'ambito territoriale;
d) instaurare rapporti con le organizzazioni sociali costituendosi come centri di
aggregazione sociale e di promozione di servizi per l'utilizzazione del tempo libero;
e) favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali nonché della realtà
contemporanea promovendo ed organizzando studi e ricerche;
f) organizzare attività di animazione culturale in raccordo con ogni altra istituzione
culturale locale;
g) attuare forme di collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con altri
istituti culturali per favori re l'educazione alla lettura ed alla ricerca. E a tal uopo
istituiscono sezioni specializzate per l'utenza prescolare e scolare, nell'ambito delle
biblioteche stesse.
Art. 3
1. Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti
locali viene da questi conservato, ordinato e catalogato di concerto con la Sovrintendenza
archivistica regionale e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, che,
a tal fine, deve essere dotata di personale specializzato per favorire la sua migliore
conservazione e la sua più ampia conoscenza e diffusione.
2. La Regione, di concerto con la competente Sovrintendenza, avvalendosi della
collaborazione dell'Università della Calabria istituisce annualmente 5 borse di studio
per studenti iscritti nelle sedi Universitarie regionali al fine di promuovere la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico esistente in Calabria.
Art. 4
(Competenze degli Enti locali)
1. Gli Enti Locali, in rapporto con quanto stabilito dall'art.2 della presente legge,
provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche.
2. Essi, in vista dell'estensione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici
possono associarsi fra loro per la creazione di sistemi bibliotecari, di norma coincidenti
con il territorio del le Unità Sanitarie Locali.
3. La biblioteche degli Enti Locali sono tenute al prestito reciproco del materiale
documentario in loro dotazione.
4. I Comuni devono fornire alle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi
curate. Le Province e la Regione inviano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei
Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche presso cui svolgono le loro funzioni i
centri di sistemi.
5. Gli Enti locali sono tenuti a prevede re nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti
di spesa per il funzionamento e lo sviluppo delle loro biblioteche e per il trattamento
economico del personale addetto.
Art. 5
1. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della biblioteca sono affidati al
Comitato di gestione della biblioteca, nominato dall'Ente locale.
2. Del Comitato di gestione della biblioteca, di cui sono componenti di diritto il Sindaco
o un suo delegato e il responsabile della biblioteca, fanno parte due rappresentanti del
Consiglio comunale eletti garantendo la rappresentanza della minoranza e, designati dai
rispettivi organismi, i rappresentanti degli organi collegiali scolastici, delle
associazioni e istituzioni culturali, dei consigli circoscrizionali.
3. Gli Enti locali, per garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art 2, adottano,
acquisito il parere del servizio della Regione competente in maternità di biblioteche,
regolamenti per quanto attiene all'organizzazione, al funzionamento, alle attività, al
per sonale, ai servizi della biblioteca.
4. Il regolamento della biblioteca determina il numero dei componenti, le modalità di
nomina, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato di gestione delle biblioteche.
5. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre di ogni anno presenta la relazione
sull'attività svolta e formula all'Ente locale una proposta di programma triennale con
articolazione annuale di servizi da attuare allegandovi la previsione di spesa.Tale
proposta cura l'attuazione del programma adottato dal Consiglio comunale, determinando gli
orari di funzionamento della biblioteca in rapporto alle esigenze degli utenti.
6. L'attività della biblioteca deve essere coordinata con i programmi del sistema nel cui
territorio rientra.
Art. 6
1. La biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale scientifico,
tecnico, esecutivo e ausiliario nella misura idonea a garantire la migliore realizzazione
dei servizi.
2. Il direttore responsabile della biblioteca presiede al buon funzionamento della stessa,
ne predispone i programmi o ne organizza l'attuazione, provvede agli acquisti sulla base
della decisione del Comitato di gestione, assicura l'ordinata conservazione del
patrimonio.
3. L'ordinamento del personale tecnico, addetto alla biblioteca deve essere previsto nel
regolamento dell'organico del l'Ente locale.
4. Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assi stente di
biblioteca può partecipare chi è in possesso rispettivamente del diploma di laurea in
discipline umanistiche o che, comunque, nel proprio corso di studio abbia sostenuto esami
di biblioteconomia o paleografia, e del diploma di scuola secondaria superiore.
5. I concorsi, per titoli ed esami, oltre l'accertamento di carattere cultura le generale,
dovranno valutare la preparazione e le attitudini professionali dei concorrenti attraverso
prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e prove orali sull'analisi dei bisogni
culturali del territorio e sulle scienze dell'informazione.
6. Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in
biblioteche aperte al pubblico e del servizio prestato, anche per incarico provvisorio,
presso i centri di lettura e gli altri uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47
del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616.
7. Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari ed assistenti di
biblioteca deve far parte un funzionario del servizio regionale competente in materia di
biblioteche.
8. La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata a bibliotecari.
Art. 7
1. La biblioteche di Enti locali della Regione sono tenute ad ordinare il loro materiale
bibliografico in modo uniforme secondo le regole italiane di Catalogazione e le
indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed in conformità con le
indicazioni date dal Servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed
educativa.
TITOLO III
SISTEMI BIBLIOTECARI
Art. 8
1. Al fine di favorire la realizzazione di un servizio per la pubblica
lettura adeguato all'esigenze di tutti i cittadini, la Regione indica come ambiti
territoriali ottimali dei sistemi intercomunali di biblioteche, le delimitazioni
territoriali articolate in armonia con le Unità Sanitarie Locali.
2. I Comuni aderiscono al sistema bibliotecario sulla base di apposita convenzione.
3. La Giunta regionale, su conforme pare re della Commissione consiliare competente
procede al loro riconoscimento.
Art. 9
1. Il sistema bibliotecario territoriale è costituito dall'insieme delle strutture
bibliotecario ed archivistiche dei Comuni consociati.
2. Esso è costituito da una biblioteca centro sistema che provvede all'acquisizione ed
alla catalogazione del materiale, alla sua distribuzione alla biblioteche collegate e
periferiche, alla compilazione del catalogo unico delle biblioteche del sistema, comprese
le scolastiche, alla costituzione e organizzazione dei servizi specializzati, alla
compilazione del bollettino bibliografico, al coordinamento delle attività di animazione
culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario, all'assistenza tecnica alle
biblioteche alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sui servizi e sull'utenza
3. I centri sistema curano l'acquisizione di dati ed informazioni, effettuano rilevazioni
periodiche, analisi e ricerche sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà
sociale e culturale del territorio di pertinenza.
4. La Regione favorisce e coordina la costituzione, nei centri sistema, di sezioni
specializzate che documentino particolari tradizioni o specifici settori del sapere legati
al territorio interessato.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi numero 3 e 4 possono essere stipulate
apposite convenzioni con le Università, presenti nella regione, sia per l'individuazione
delle metodologie di ricerca che per l'impiego di nuove tecnologie e per la diffusione
delle elaborazioni prodotte.
6. Ogni sistema promuove l'integrazione tra le biblioteche in ordine al prestito librario
e favorisce la raccolta e la conservazione di libri e documenti antichi rari e di pregio.
7. Ogni sistema bibliotecario territoriale è retto da un Consiglio di gestione formato
dai Presidenti dei Comitati di gestione delle biblioteche aderenti o da un loro delegato
purché componente del Comitato di gestione delle biblioteche.
8. Il Consiglio del sistema bibliotecario territoriale promuove e coordina le attività
del Centro del sistema e delle biblioteche collegate nel rispetto delle singole autonomie
e d'intesa con il direttore del Centro del sistema per gli aspetti tecnici e funzionali
dei diversi servizi.
TITOLO IV
COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 10
1. La Regione adotta provvedimenti per:
a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali o
di interesse locale;
b) il riconoscimento legale e l'attribuzione di mezzi finanziari ai sistemi di biblioteche
di Enti locali;
c) la manutenzione, l'integrità la tutela e la valorizzazione del materiale raccolto
nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi
affidati;
d) sperimentare nelle biblioteche nuove tecniche di animazione culturale e di
documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come
centri di azione culturale e di aggregazione sociale;
e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e
con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;
f) l'incremento, anche qualitativo, del la raccolta delle biblioteche, compreso il
materiale audiovisivo, nonché la riproduzione fotografica di manoscritti e materiale
bibliografico di pregio;
g) il coordinamento delle attività delle biblioteche;
h) la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, la costituzione
di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e
di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti nella Regione;
i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle
biblioteche;
l) la promozione di iniziative scientifiche e culturali nell'ambito delle biblioteche e
dei sistemi bibliotecari in collaborazione con istituti di ricerca e di documentazione di
interesse regionale;
m) la istituzione, la formazione, l'incremento di una microfilmoteca regionale di giornali
e manoscritti;
n) l'istituzione ed il funzionamento, in collegamento con i competenti servizi dello
Stato, di un laboratorio regionale per la conservazione ed il restauro del materiale
bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche di Enti lo cali o di interesse locale
nei limiti di cui all'articolo 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;
o) la promozione di iniziative idonee a favorire la valorizzazione del patrimonio
linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in particolare
delle comunità albanesi, grecaniche ed occitane.
Art. 11
1. La Giunta regionale esercita le funzioni previste dagli artt. 7 e 9 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 14.1.1972 e provvede ai compiti di cui al precedente
art.10 mediante l'istituzione di un servizio per i beni librari e la promozione culturale
ed educativa attuando i criteri previsti dalla legge regionale del 26 maggio 1979, n.8.
2. Attraverso tale servizio si provvede inoltre all'adempimento delle seguenti funzioni:
a) promozione e coordinamento delle nuove forme di organizzazione del servizio
biblioteconomico regionale;
b) interventi in materia di edilizia bibliotecaria, di automazione e meccanizzazione dei
servizi;
c) consulenza e assistenza tecnica agli operatori di biblioteche, coordinamento delle
attività delle biblioteche in ordine alla formazione di indici, cataloghi e altri
strumenti di informazione bibliografica;
d) interventi nei settori della prevenzione e del restauro, dell'esproprio, del mercato
antiquario, sempre entro i limiti previsti dall'art. 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;
e) coordinamento delle iniziative di formazione e qualificazione del persona le addetto ai
servizi delle biblioteche
f) formazione e incremento di una speciale raccolta in materia di bibliografia e
biblioteconomia, e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale degli
addetti alle biblioteche;
g) formazione e incremento di una speciale raccolta destinata all'editoria regionale con
particolare riferimento alle opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;
h) assolvimento dei compiti propri del terminale di accesso e di immissione di dati e
documenti bibliografici del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN ), attivando e
sviluppando le normative e le metodologie attinenti al servizio secondo le indicazioni
degli organi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed in particolare
dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
3. Alla costituzione del servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale
ed educativa si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su parere conforme
della Commissione competente del Consiglio regionale, che assegna il personale dipendente
sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26
maggio 1979, n. 8 formando una unità organica di personale composto da un dirigente di
settore, quattro funzionari, sei collaboratori.
Art.12
1. È istituito presso l'Assessorato regionale alla P.I. un Comitato tecnicoscientifico
per le biblioteche ed i musei di Enti locali e di interesse locale costituito da:
a) l'Assessore regionale alla P.I. che lo presiede;
b) tre bibliotecari designati dalla sezione regionale dell'Associazione italiana
biblioteche;
c) quattro esperti in biblioteconomia e museologia nominati dalla Giunta regionale su
conforme parere della terza Commissione del Consiglio regionale;
d) il responsabile del servizio, di cui al precedente articolo 11.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato fornisce parere in ordine all'attuazione delle funzioni regionali previste
dal precedente articolo 10.
4. Ai componenti il Comitato spetta per ogni seduta il trattamento economico riservato ai
membri della Consulta di cui al successivo articolo 17.
Art. 13
1. Le province, sulla base delle richieste dei Comuni, formulano proposte alla Regione in
ordine all'istituzione di nuove biblioteche, ed al potenziamento di quelle esistenti,
promuovono la creazione dei sistemi bibliotecari e favoriscono il loro coordinamento.
2. La Regione, d'intesa con le singole Amministrazioni provinciali, promuove l'istituzione
di Centri biblioteconomici provinciali per il coordinamento territoriale dei compiti
propri del Servizio per i beni librari.
3. I Centri biblioteconomici provinciali provvedono al coordinamento delle seguenti
materie:
a) consulenza alle biblioteche di Enti locali per la formulazione di piani relativi
all'edilizia bibliotecaria, alla formazione e gestione delle raccolte librarie,
documentalistiche ed audiovisuali;
b) coordinamento degli interventi nei settori del restauro dei beni librari;
c) coordinamento delle iniziative di aggiornamento professionale degli addetti al lavoro
biblioteconomico dipendenti degli Enti locali;
d) coordinamento delle informazioni sul le attività culturali, sui dati bibliografici e
biblioteconomici delle singole biblioteche degli Enti locali per la redazione di un
Bollettino bibliografico provinciale che informi compiutamente sulle attività che si
svolgono sul territorio.
4. I Centri Bibliotecari provinciali saranno dotati di sedi, strumenti e mezzi a cura
delle rispettive Amministrazioni provinciali.
5. Il personale nella fase di avviamento può essere destinato dalla Giunta regionale,
d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, individuandolo nell'organico
regionale, in misura non superiore a 4 unità per provincia, e posto alle dipendenze
funzionali delle Amministrazioni provinciali stesse.
6. Per il miglioramento della preparazione professionale di tale personale l'Assessorato
alla P.I., d'intesa con l'Università della Calabria, sentita la Commissione consiliare
competente, organizza un corso di aggiornamento della durata di 3 mesi.
Art. 14
1. La Regione attribuisce propri contributi per assicurare il funzionamento ed il
potenziamento delle biblioteche degli EE.LL., dei sistemi bibliotecari e degli archivi
storici affidati ad EE.LL
2. Al tal fine predispone, in conformità agli obiettivi della programmazione economica e
sociale, una programmazione triennale degli interventi e formula piani annuali di
attuazione diretti al superamento di situazioni di carenze e squilibrio dei servizi
bibliotecari nel territorio.
3. Per ottenere tali contributi i Comuni e i legali rappresentanti delle biblioteche di
interesse locale debbono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno le loro proposte,
corredate dalla necessaria documentazione tecnica, alla Provincia nel cui territorio sono
comprese.
4. Ciascuna Provincia, sulla base della richiesta ricevuta, indica l'ordine del la
priorità, tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune, di quella scolastica
nonché della carenza di istituzioni culturali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della Commissione, di cui all'art.
15 della presente legge, propone il programma triennale ed entro il 15 dicembre di ogni
anno i piani annuali di attuazione all'esame del Consiglio regionale che li approva
unitamente al bilancio di previsione.
6. Il piano determina in armonia con le disposizioni della presente legge, le linee di
politica culturale cui le biblioteche e i sistemi bibliotecari devono far riferimento
nella programmazione delle loro attività, esso inoltre stabilisce il riconoscimento dei
sistemi costituitisi entro il termine di cui al precedente terzo comma, i criteri e i
parametri per l'ammissione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale al
finanziamento regionale, i criteri per il riparto dei contributi regionali ai sistemi
bibliotecari.
7. Le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi dei centri dei
sistemi bibliotecari sono sostenute per intero dalla Regione.
8. Per le spese ritenute ammissibili per acquisto di materiali e di attrezzature il
contributo regionale è concesso ai Comuni nella misura dell'80%.
Art. 15
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente
Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività
culturali, sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti
locali.
2. Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che
operino almeno da 10 anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che
dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.
3. Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del
sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.
4. Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di
Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi
regionali.
Art. 16
1. Contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, secondo le modalità di cui all'art.
precedente, possono essere con cessi nella misura massima dell'80% per spese di
costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione delle sedi delle biblioteche di Enti
locali.
2. Le richieste devono essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa del luogo
prescelto e delle caratteristiche della struttura nel caso di nuova costruzione, del tipo
di lavori da e seguire nel caso di ampliamento o di ri strutturazione di locali già
esistenti i contributi per le ristrutturazioni possono essere concessi anche per immobili
non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la
disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.
3. Nel caso di concessione del contributo l'Ente locale beneficiario è tenuto a
presentare entro 3 mesi la seguente documentazione:
a) progetto esecutivo dei lavori;
b) deliberazione dell'organismo competente riportante l'approvazione del pro getto dei
lavori e delle modalità di esecuzione.
4. Il contributo verrà liquidato, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla
pubblica istruzione della regolare esecuzione, anche a stadi di avanzamento, dei lavori.
Art. 17
1. È istituita presso l'Assessorato alla P.I. la Consulta regionale per i beni e le
attività culturali.
2. La Consulta è composta da:
1) l'Assessore alla P.I. della Regione con funzioni di Presidente;
2) l'Assessore al turismo e della Regione;
3) due membri designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I.;
4) due docenti dell'Università della Calabria titolari in biblioteconomia e bibliografia,
archivistica, archeologica;
5) i docenti dell'Università di Reggio Calabria titolari in storia critica del l'arte,
restauro dei monumenti, storia dell'architettura;
6) il Sovrintendente archeologico della Calabria;
7) il Sovrintendente ai beni artistici, storici, architettonici e ambientali della
Calabria;
8) il Sovrintendente ai beni archivistici della Calabria;
9) il Presidente della sezione regionale dell'associazione nazionale delle biblioteche;
10) i Provveditori agli studi delle tre province della Regione;
11) il Sovrintendente scolastico regionale;
12) quattro esperti nominati dalla Giunta regionale su conforme parere della terza
Commissione del Consiglio regionale;
13) due membri designati dalla competente Commissione del Consiglio regionale garantendo
la presenza della minoranza;
14) tre rappresentanti delle associazioni culturali più significative operanti nella
Regione;
15) un rappresentante delle commissioni diocesane di arte sacra;
16) un rappresentante della deputazione di storia patria;
17) i Presidenti delle tre amministrazioni provinciali o loro delegati;
18) i Direttori dei conservatori statali di musica;
19) un rappresentante per ciascuna Accademia di belle arti operanti in Calabria;
20) tre rappresentanti dei movimenti giovanili designati dalla Consulta regionale
giovanile;
21) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
22) un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.I. con funzioni di Segretario.
Art. 18
1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque,
tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario.
2. La Consulta può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari
problemi.
3. Ai membri della Consulta aventi diritto è corrisposto il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per le funzioni regionali.
4. La Consulta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
5. La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha funzioni consultive e di
proposta per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale del l'attività di cui
alla presente legge, in particolare essa formula proposte:
a) per gli interventi urgenti da attua re ai fini del consolidamento e restauro dei beni
culturali in forte stato di degrado;
b) per la predisposizione di piani poliennali nel campo dei beni culturali;
c) per la redazione dei piani regionali di attuazione di progetti e programmi dello Stato
nel settore dei beni culturali. La consulta è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sempre che siano
stati designati almeno i due terzi dei componenti, salvo le successive integrazioni.
6. I membri della Consulta rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 19
1. La Giunta regionale è tenuta a presentare annualmente al Consiglio regionale una
relazione dettagliata, sulla attuazione degli interventi di cui alla presente legge per un
approfondito esame dei risultati conseguiti.
Art. 20
1. Nel Comitato regionale per i beni culturali di cui all'art. 35 del Decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 almeno uno dei rappresentanti della
Regione deve avere alta qualificazione professionale in materia di biblioteche.
Art. 21
1. La Regione Calabria promuove attività di studio e di ricerca sulle culture locali e la
civiltà della Calabria.
2. A tal fine favorisce la costituzione presso centri-sistema biblioteca di una apposita
sezione specializzata di documentazione sulla storia regionale.
3. Inoltre provvede all'acquisto, presso case editrici con sede nel territorio regionale,
di copie di opere rispondenti alle finalità suindicate e le attribuisce alle
biblioteche degli Enti locali.
4. Di concerto con il Ministero degli Esteri nelle località ove più alta è la presenza
di lavoratori calabresi emigrati, la Regione sostiene le iniziative delle associazioni
più rappresentative degli emigrati volte alla costituzione di servizi di pubblica
lettura.
5. Le domande degli editori e degli autori interessati all'inclusione nel piano di
acquisto devono pervenire all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 30
giugno di ogni anno corredate da sei copie per ciascuna delle opere.
6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche per i periodici pubblicati nella
regione.
7. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 17 delibera l'acquisto delle
opere.
Art. 22
1. I sistemi bibliotecari, di cui all'art 8, devono essere realizzati entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella prima fase d'attuazione, allo scopo di favorire la costituzione ed il
funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali, il personale di cui alla legge
regionale 26 maggio 1979 n.8, è, a domanda, assegnato ai centri-sistema per
l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 9 della presente legge, fermo restando la
sua appartenenza al ruolo regionale.
3. A ciascun centro-sistema non potrà essere assegnato un organico superiore a cinque
unità.
4. L'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è abrogato.
5. Nella pianta organica del personale di ogni sistema bibliotecario devono prevedersi
almeno due addetti con la qualifica funzionale di funzionario.
Art. 23
1. I beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi.
2. I Comuni provvederanno ad integrare nelle strutture previste agli artt. 4 e 8 della
presente legge i servizi trasferiti.
Art. 24
1. La Regione partecipa al Servizio bibliotecario nazionale, a tal fine assume, di
concerto con le altre Regioni le necessarie iniziative.
TITOLO V
Art. 25
(Norme transitorie)
1. Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche alle norme della
presente legge entro due anni dal l'entrata in vigore della stessa.
Art. 26 (Omissis)
a1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L.
400.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla
Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985, e
successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna
Art. 27 (Omissis)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.