LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 15
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n.4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 aprile 1985, n. 27)Art. 1
(Oggetto)1. La Regione Calabria assicura ai gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2
(Sede e servizi)1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione a cura dell'Ufficio di presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
2. L'Ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari.
3. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
4. L'Ufficio di presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei gruppi al centro stampa del Consiglio regionale.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 3
(Spese di funzionamento e aggiornamento)1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito da:
a) una quota mensile fissa di L.800.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di lire 125.000 per ciascun componente il gruppo medesimo;
b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri:
1) gruppi fino a 5 consiglieri L. 5.280 000
2) gruppi da 6 a 8 consiglieri L. 10.380.000
3) gruppi da 9 a 14 consiglieri L. 25.020.000
4) gruppi da 15 a 20 consiglieri L. 32. 400.000
5) gruppi oltre 20 consiglieri L.47.040 0002. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
Art. 4
(Divieto di finanziamento a partiti)1. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 5
(Divieto di finanziamento a consiglieri regionali)1. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tutta via consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'articolo 3 della presente legge quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dalla città sede del Consiglio regionale e dal Comune di residenza del consigliere ed il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi.
Art. 6
(Rendiconto sull'impiego del contributo finanziario)1. Ogni gruppo è tenuto a presentare al l'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull'impiego del contributo ricevuto nell'anno precedente, per gli adempimenti di cui all'articolo 91 del Regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 dell'8 marzo 1972.
2. Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza, il quale provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del Consiglio regionale e a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del Consiglio stesso.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 7
(Assegnazione del personale)1. L'attività del personale alle dipendenze dei gruppi regionali è svolta esclusivamente a mezzo di dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.
2. Ai gruppi regionali medesimi compete personale nella misura prevista dalla I colonna della tabella "A" allegata alla legge regionale 6 agosto 1981, n.14 e con le qualifiche previste dal II comma del l'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4 nel testo modificato dall'art 2 della legge regionale 6 agosto 1981, n.14 e tenendo conto di quanto disposto dall'art. 42 della L.R. 22.11.1984, n. 34.
3. È fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra le qualifiche previste ai sensi del precedente comma e quelle prescelte.
Art. 8
(Procedure per l'assegnazione del personale)1. Il personale di cui all'articolo 7 è richiesto nominativamente dai presidenti dei gruppi all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla Giunta regionale la quale provvede all'assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai gruppi.
2. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.
3. Gli impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del Presidente e del gruppo consiliare.
Art. 9
(Orario, trasferte, missioni)1. L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 7, le modalità per l' effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del la normativa vigente in materia di personale regionale.
Art. 10
(Norme particolari)1. Ai gruppi consiliari che non si avvalgano di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri enti pubblici o che si avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente articolo 7.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma è assegnato con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili.
3. È vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.
Art. 11
(Norma transitoria)1. Il personale dei gruppi consiliari assunto ai sensi dell'art.2, quarto e settimo comma, della legge regionale 13 marzo 1979, n.4 nel testo modificato dall' articolo 2, della legge regionale 6 agosto 1981, n.14, entro la data del 31 agosto 1984 e in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge è, a domanda, inquadrato, previo superamento di apposito concorso interno riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni risultanti dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assunte in base alla legge 6 agosto 1981, n.14, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime fatta eccezione per l'età e salvo quanto disposto dal successivo comma.
2. Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l' inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.
3. La domanda di cui al primo comma è presentata, a pena di decadenza, al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei.
5. Il numero complessivo delle unità di personale da inquadrare per ciascun gruppo consiliare non può superare i limiti fissati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. La composizione della commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 12
(Abrogazione di leggi)1. Sono abrogate le leggi regionali 19 gennaio 1973, n.2, 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n.14 e 27 ottobre 1983, n. 26 in tutte le parti contrastanti con la presente legge.
Art. 13
(Norma finanziaria)1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dalla legge 6 dicembre 1973, n.853
2. Alla spesa per l'anno in corso si provvede con i fondi di cui ai capitoli 1001104 e 1001105 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, con quelli dello stesso o di corrispondente capitolo.