LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 13 
Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983. 
(Pubbl. in Boll. Uff. il 4 aprile 1985, n. 25) 

Art. 1 
(Finalità della legge) 

1. La Regione Calabria al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo del setto re turistico assume quali obiettivi dell'azione regionale:

 - il potenziamento e la riqualificazione dell'organizzazione turistica regionale; 

- la valorizzazione delle potenzialità del territorio in merito ai valori climatici, paesaggistici, storici ed artistici; 

- l'uso programmato delle risorse in attesa dell'approvazione del piano regionale di sviluppo, mediante la formulazione di piani triennali di sviluppo turistico, il primo dei quali sarà presentato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge; 

- il riequilibrio dell'attività sul territorio, al fine di favorire lo sviluppo di zone suscettibili di valorizzazione turistica. 

Art. 2 
(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti) 

1. Tutto il territorio regionale è considerato rilevante ai fini dello sviluppo turistico. 

2. In esso si provvede, con la presente legge, alla individuazione degli ambiti territoriali delle Aziende di Promozione Turistica. 

Art. 3 
(Individuazione e delimitazione) 

1. In attesa del piano regionale di sviluppo turistico di cui all'articolo 1 che terrà conto delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento regionale, provvisoriamente sono individuati nella Regione Calabria tre ambiti territoriali turisticamente rilevanti che coincidono rispettivamente con i territori delle province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. 

2. Le località incluse negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono ad ogni effetto di legge riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo ai fini dell'imposta di soggiorno e turismo. 

Art. 4 
(Costituzione e delimitazione delle A.P. T.) 

1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati a norma del precedente articolo, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, una Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) 

2. Le A.P.T. sono organismi tecnico-operativi e strumentali della Regione muniti di autonomia amministrativa e di gestione, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. 

3. Le A.P.T. si articolano in delegazioni ubicate presso i Comuni già sede di azienda, soggiorno cura e turismo. 

4. Le attività di cui all'articolo 5 della presente legge attribuite alle determinazioni del Comitato esecutivo delle Aziende di Promozione Turistica riguardanti i territori dei Comuni sede di delegazione saranno decise ed attuate di intesa con le Amministrazioni comunali. 

5. Nei Comuni sede di delegazione delle Aziende di Promozione Turistica sono anche istituiti uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.). 

6. Nelle more dell'attuazione degli arti coli 31 e 32 della presente legge, il personale dipendente degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo continua ad essere utilizzato nelle località ove presta attualmente servizio. 

Art. 5 
(Compiti e funzioni delle A.P.T.) 

1. Per i rispettivi ambiti territoriali le A.P.T. provvedono in linea con le scelte ed i programmi regionali, alla cui definizione partecipano, alla promozione delle attività turistiche per l' incremento dei flussi turistici e esplicano i seguenti compiti: 

a) la promozione della conoscenza delle località comprese nell'ambito turistico in cui operano; b) la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio archeologico 

- artistico 

- storico ed ambientale promuovendo manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e sociale, anche con il concorso ed in collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Pro Loco; 

c) la realizzazione di impianti turisti ci sportivi, ricreativi e la gestione da affidare a cooperative di addetti alle attività turistiche o private; 

d) la realizzazione e diffusione di materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza; 

e) la promozione di iniziative dirette alla tutela e fruizione del tempo libero; 

f) l'assistenza tecnica agli operatori del settore turistico e di altri settori connessi al fenomeno turistico nonché l'erogazione agli stessi di servizi turistici anche attraverso l'utilizzazione, previa convenzioni da concordarsi con l'Assessorato regionale al turismo, di cooperative di addetti alle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17.5.1983, n. 217; 

g) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia; 

h) la promozione e la partecipazione a Società e Consorzi che abbiano come finalità la promozione turistica sia a livello locale che regionale; 

i) l'assistenza ed informazione al turista anche mediante l'istituzione di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica denominati I.A.T., anche in collaborazione con le associazioni Pro Loco, previo nulla-osta della Regione; 

l) lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione ovvero concordate con gli Enti locali territoriali. 

Art. 6 
(Organi) 

1. Sono organi dell'Azienda di Promozione Turistica: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 7 
(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Azienda è eletto dai componenti il Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni. 

2. Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. 

3. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica dello stesso, e altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso. 

4. All'atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed eletto il Presidente questi nomina un consigliere delegato che lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento. 

Art. 8 
(Composizione del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo è composto da: 

a) 3 amministratori designati dai Comuni in cui si registrano le più elevate presenze turistiche; 

b) 1 amministratore designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate; 

c) 1 amministratore designato da ciascuna delle Comunità montane interessate; 

d) 2 esperti in materia turistica designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al turismo e) 7 esperti designati dalle organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali a livello provinciale delle seguenti categorie, settori ed associazioni: 

- albergatori; 

- imprese del settore extra-alberghiero 

- agenti di viaggio; 

- categorie professionali del turismo; 

- lavoratori alberghieri e turistici; 

- associazioni del tempo libero; 

- movimento cooperativo; 

f) un rappresentante del Touring Club Italiano; 

g) un rappresentante delle associazioni Pro Loco; 

h) un rappresentante dell'A.C.I.; 

i) un rappresentante dell'A.D.A.; 

l) un perito turistico residente nello ambito territoriale dell'A.P.T.. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli indicati nella lettera a),b),d) devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito turistico dell'Azienda. 

3. In caso di omissione o ritardo superiore ai 30 giorni nella designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine fissato non superiore ai 10 giorni, su conforme delibera della Giunta, provvede alla nomina anche in mancanza della designazione, al fine di garantire il funzionamento della Azienda. 

Art. 9 
(Durata in carica del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e continua per altro ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio. 

Art. 10 
(Competenze del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie: a) elezione del Presidente; 

b) approvazione dello statuto; 

c) i programmi e le direttive generali concernenti l'attività dell'Azienda; 

d) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio; 

e) approvazione della pianta organica, i regolamenti e la organizzazione degli uffici, dei servizi dell'Azienda ed il funzionamento degli Organi amministrativi; 

f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell'Azienda; 

g) l'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica; 

h) l'acquisto o l'alienazione di beni immobili; 

i) l'approvazione del regolamento contabile; 

l) l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo. 

Art. 11 
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al quadrimestre; deve inoltre essere convocato entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti in carica. 

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo di essi. 

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto di maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni previste dalle lettere b),c) e d) del precedente art. 10 per le quali occorre una maggioranza qualificata. 

4. In caso di parità, prevale quello del Presidente. 

5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un dirigente dell'Azienda. 

Art. 12 
(Composizione del Comitato Esecutivo) 

1. Il Comitato Esecutivo è composto da: 

1) il Presidente dell'Azienda; 

2) quattro componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dallo stesso di cui uno in rappresentanza degli Enti locali, uno in rappresentanza delle associazioni Pro Loco ed un esperto. 

2. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte da un dirigente dell'Azienda, che vi partecipa con voto consultivo. 

3. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

4. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. 

Art. 13 
(Collegamento funzionale delle A.P.T. con gli Enti locali territoriali) 

1. L'attività dell'A.P.T. si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico. 

2. Ai fini del necessario collegamento funzionale dell'attività di tutti gli organismi ed enti operanti nel settore turistico a livello regionale e sub-regionale, l'A.P.T. in particolare: 

- assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati con la presente legge; 

- raccoglie proposte operative da parte degli Enti locali territorialmente inseriti nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini dell'elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali fatta salva la facoltà degli Enti locali stessi di far pervenire alla Regione le proprie osservazioni sui programmi e bilanci dell'A. P.T. a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale; 

- persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli Enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini l'A. P.T. può anche realizzare per conto degli Enti locali stessi manifestazione od altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione. 

3. Per assicurare la continuità dei rapporti con gli Enti locali territorili l'A.P.T. può disporre che gli I.A.T. costituiscono lo strumento tecnico operativo attraverso il quale si attua la informazione, consultazione e collaborazione di cui ai precedenti commi. 

Art. 14 
(Attribuzione del Comitato Esecutivo) 

1. Al Comitato Esecutivo spettano le seguenti attribuzioni: a) dare attuazione ai programmi ed alle direttive in materia di promozione turistica da parte dell'Ente Regione; 

b) dare attuazione alla pianta organica ed al regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale; 

c) assumere gli atti e deliberare i con tratti e le convenzioni in relazione allo svolgimento dei compiti dell'Azienda comprese le locazioni immobiliari; 

d) deliberare le spese previste in bilancio con l'esclusione di quelle riservate alla competenza del Consiglio; 

e) le liti attive e passive; 

f) formulare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio; 

g) ogni altro provvedimento non attribuito espressamente al Consiglio di Amministrazione o da questo delegato. 

2. Il Comitato Esecutivo adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva. 

Art. 15 
(Compiti del Dirigente segretario del Consiglio di Amministrazione) 

1. Al Dirigente, segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione previo nulla-osta della Giunta regionale tra i funzionari assegnati alle A.P.T. aventi la qualifica di dirigente, compete, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive degli Organi dell'Ente cui è destinato, la direzione e il controllo di tutte le attività degli uffici, oltre che le normali funzioni previste dalla legge regionale nella declaratoria dei rispettivi livelli funzionali di inquadramento. 

2. Il dirigente assiste gli organi dell'Ente nell'adozione degli atti di rispettiva competenza, formula proposte e riferisce agli Organi dell'Ente sull'attuazione di iniziative di particolare interesse e su questioni di carattere tecnico-turistico. 

Art. 16 
(Controllo delle deliberazioni) 

1. Sono soggette al controllo della Giunta regionale della Calabria le deliberazioni delle A.P.T. riguardante: 

a) il bilancio di previsione e le eventuali variazioni; b) il bilancio consuntivo; 

c) la definizione della pianta organica e le sue successive modificazioni; 

d) i programmi di attività pluriennali e annuali e le eventuali variazioni o integrazioni. 

2. Le A.P.T. altresì hanno l'obbligo di rimettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato al turismo, mensilmente, elenco di tutte le delibere adottate sulle quali esercita potere tutorio. 

Art. 17 
(Collegio dei Revisori dei Conti) 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 

2. Esso è composto da tre membri, due dei quali in rappresentanza della Amministrazione regionale, scelti dalla Giunta regionale e designati dall'Assessore regionale al turismo scelti tra esperti delle discipline contabili, finanziarie e giuridiche ed uno è designato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. 

3. La delibera individua, altresì, tra i membri del Collegio, il componente designato dalla Regione che svolge le funzioni di Presidente. 

Art. 18 
(Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti) 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo prima della approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verifica tesi; 

b) vigila attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell' Azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di Amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti; 

c) verifica particolarmente la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'Azienda, almeno ogni quadrimestre. 

2. La relazione di cui alla lettera "a" e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera "b" del comma precedente sono comunicati al Presidente delle A.P.T. che li trasmette a sua volta all'Assessorato regionale al turismo. 

3. I Revisori possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 

Art. 19 
(Indennità di carica e gettoni di presenza) 

1. Al Presidente compete un'indennità di carica fissa mensile. 

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio. 

3. Ai Revisori dei Conti spetta una indennità di carica annua con la maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio. 

4. L'entità dell'indennità di carica e dei gettoni viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. nel l'ambito delle direttive della Giunta regionale, riferiti agli emolumenti dovuti agli Amministratori degli Enti Locali. 

Art. 20 
(Programmi operativi delle Aziende di Promozione Turistica) 

1. Le Aziende di Promozione Turistica predispongono ed attuano programmi annuali e pluriennali finalizzati allo sviluppo della offerta e della domanda turistica. 

2. A tale fine le Aziende di Promozione Turistica trasmettono all'Assessorato regionale al turismo entro il mese di marzo di ogni anno i programmi da attuarsi nell'anno successivo fornendo i seguenti elementi: 

- gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato; 

- i criteri per la determinazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie, con l'indicazione delle attività di maggior rilievo da realizzarsi anche di concerto con le altre aziende od a seguito di incarico o convenzione con Enti locali ed altri enti pubblici o con privati; 

- i necessari riferimenti alle attivati preordinate degli Enti locali delle associazioni e degli operatori turistici con i quali intendono accordarsi; 

- le previsioni finanziarie del programma. 

3. I programmi vengono approvati dalla Giunta regionale e concorrono alla formazione del piano tecnico-finanziario delle iniziative regionali che la Giunta propone annualmente in armonia con le disposizioni dell'art. 4 II comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero. 

Art. 21 
(Disciplina del personale destinato alle A.P.T.) 

1. Il personale designato alle singole A.P.T. è disciplinato dalle leggi e regolamenti del personale regionale e dipende funzionalmente dagli organi dell' A.P.T. a cui è assegnato. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina tale rapporto funzionale e determina per ogni A.P.T., sentiti i relativi Consigli di Amministrazione, la consistenza numerica del personale. 

Art. 22 
(Individuazione e istituzione degli I.A. T.) 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell' A.P.T., provvede previo nulla-osta della Regione e sulla base delle esigenze turistiche locali, alla istituzione di propri uffici di informazione e accoglienza denominati I.A.T. 

2. L'uso della denominazione I.A.T. può essere consentito anche ad uffici di in formazione promossi, gestiti e finanzia ti dalle Pro-Loco, previo nulla-osta della Regione e sentito il parere dell'A.P.T. nel caso che la Pro-Loco operi nel medesimo ambito territoriale. 

3. Tutti gli uffici di Informazione e di Assistenza Turistica (I.A.T.) adotteranno il medesimo segno distintivo. 

Art. 23 
(Entrate dell'A.P.T.) 

1. Le entrate delle Aziende di Promozione Turistica sono costituite da: 

a) proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti; 

b) compartecipazione ai proventi e diritti nazionali; 

c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione; 

d) contributi e finanziamenti regionali o di altri enti pubblici o privati; 

e) sovvenzioni, lasciti, donazioni. 

Art. 24 
(Formazione dei bilanci) 

1. I bilanci delle A.P.T. sono redatti ai sensi del D.P.R. 421/1979 in termini di competenza e di cassa e devono essere deliberati in pareggio. 

2. Essi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono inviati, unitamente ad una relazione illustrativa entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Regione per la ratifica. 

3. La pendenza del procedimento di ratifica non sospende l'esecutività del bilancio regolarmente approvato dall'organo deliberativo dell'Ente. 

4. La Regione può chiedere all'A.P.T. chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero chiedere di apportare modifiche al bilancio per adeguarlo alle disposizioni di legge o alle direttive regionali. 

Art. 25 
(Diniego di ratifica del bilancio) 

1. Il diniego di ratifica del bilancio da parte della Giunta regionale motivata dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge o alle direttive impartite comporta di diritto la decadenza degli amministratori dell'Ente. 

2. In tal caso entro dieci giorni il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al turismo dichiara con proprio decreto la decadenza degli stessi e nomina un commissario per l'amministrazione ordinaria della Azienda, il quale provvede alla formulazione del bilancio ed agli atti dovuti. 

3. Allo stesso commissario è affidata la rappresentanza legale della Azienda. 

Art. 26 
(Controllo ispettivo) 

1. L'Assessore regionale al turismo dispone ispezioni sulle A.P.T. mediante la nomina di un Ispettore scelto tra i dipendenti regionali al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell' Azienda stessa. 

Art. 27 
(Controllo sostitutivo Scioglimento del Consiglio di Amministrazione) 

1. In caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte della A.P.T. la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo previa intimazione all'organo responsabile con prefissione di un termine, provvede alla nomina di un commissario "ad acta". 

2. La Giunta regionale può procedere al lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. ed alla successiva nomina di un commissario per accerta re gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dello Ente. 

3. La nuova costituzione del Consiglio dell'A.P.T. è effettuata entro il termine di sei mesi. 

Art. 28 
(Scioglimento trasferimento delle competenze) 

1. A far data dall'entrata in vigore del la presente legge gli Enti Provinciali per il Turismo di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e le Aziende Autonome Soggiorno, Cura e Turismo di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Soverato, Guardia Piemontese sono sciolte. 

2. A decorrere da tale data, le funzioni proprie di ogni Ente Provinciale per il Turismo e di ogni Azienda Autonoma Soggiorno, Cura e Turismo di cui al comma precedente sono esercitate dalla Giunta regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti e delle Aziende. 

Art. 29 
(Commissario liquidatore) 

1. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione la Giunta regionale provvederà alla nomina dei commissari liquidatori. 

2. Il commissario entro 45 giorni provvede: 

a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà di ciascuno Ente o Azienda; 

b) all'adozione di eventuali atti necessari alla residua gestione degli Enti o Aziende disciolti; 

c) alla formazione del bilancio di liquidazione dell'Ente o Azienda. 

3. La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio trasferito alla Regione predisponendo il piano di istruzione delle eventuali passività, con l'imputazione dell'onere sul proprio bilancio 

Art. 30 
(Coordinamento attività di promozione e propaganda) 

1. Il coordinamento delle attività di promozione e propaganda delle A.P.T. della Regione è assicurato da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale al turismo e composto dai Presidenti delle A.P.T. 2. Detto Comitato agisce, altresì, quale strumento tecnico operativo della Regione per la promozione turistica in Italia ed all'estero. 

Art. 31 
(Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi) 

1. Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo in servizio alla data di scioglimento degli stessi è inserito nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/1983. 

2. L'inquadramento del personale avvera sulla base del criterio di corrispondenza tra le declaratorie delle qualifiche funzionali, di cui alla legge regionale n. 9/1975 e successive modifiche ed integrazioni, ed i profili professionali di ciascun dipendente. 

3. A tal fine ciascun E.P.T. o Azienda, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico o del trattamento economico posseduti e del profilo professionale. 

4. Ai fini del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL). 

5. È fatto salvo il diritto di opzione per quei dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno il trattamento previdenziale INPS 

6. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione del l'Ente di provenienza. 

7. Al personale degli Enti soppressi, in quadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. 

8. In conseguenza degli inquadramenti di sposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento. 

9. Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma. 

Art. 32 
(Destinazione del personale) 

1. Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di Promozione Turistica nonché agli Enti locali territoriali in relazione alle funzioni attribuite o delegate. 

2. Il trasferimento del personale in parola agli organismi ed Enti indicati al comma precedente è attuato con provvedimento della Giunta regionale d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonché esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati. 

3. I provvedimenti della Regione per i trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale. 

4. Il personale di cui al primo comma in eccedenza alle esigenze degli organismi ed enti ivi indicati rimane in servizio alla Regione. 

Art. 33 
(Esercizio finanziario e contabilità) 

1. L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 

2. Fino a che non sarà disposta apposita specifica disciplina regionale per la gestione finanziaria e di contabilità delle A.P.T. si applicano le disposizioni in materia in vigore per la Regione Calabria. 

TITOLO II 
LE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO 

Art. 34 
(Albo regionale) 

1. È istituito presso la Giunta regionale, Assessorato al turismo, l'Albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco" della Calabria. 

2. L'iscrizione all'Albo regionale viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo. 

3. L'iscrizione è subordinata all'adozione di uno statuto in conformità a criteri che saranno definiti con apposito atto amministrativo della Giunta regionale.

 4. Le Associazioni Pro-Loco regolarmente costituitesi e già in attività nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte di diritto all'Albo regionale, purché uniformino il loro atto costitutivo ai criteri che saranno definiti col provvedimento di cui al precedente comma. 

Art. 35 
(Contributi) 

1. In considerazione dei compiti di pubblico interesse turistico che le Associazioni Pro-Loco assolvono, alle stesse, purché iscritte all'Albo regionale, sono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al turismo, contributi finanziari in riferimento alla loro attività. 

2. Per ottenere tali contributi le Associazioni Pro-Loco iscritte sono tenute a rappresentare apposita domanda all'Assessorato regionale al turismo corredata da una relazione illustrativa delle iniziative con l'indicazione della relativa spesa. 

3. Le Associazioni Pro-Loco beneficiarie dei contributi della Regione sono tenute a trasmettere il relativo conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce. 

TITOLO III 
LE ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 36 
(Professioni turistiche) 

1. Nella Regione Calabria i requisiti per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 11 della legge 217 del 17.5.1983 nonché per l'esercizio delle professioni di direttore d'albergo, ispettore ecologico, vigile turistico vengono accertati con le modalità previste dalla presente legge. 

2. È "Direttore d'albergo" chi, per professione, presta la propria opera presso strutture ricettive assumendone la responsabilità nella conduzione e nella gestione, sovraintendendo e organizzando il lavoro di tutto il personale in servizio. 

3. È "Vigile turistico" colui che legato da rapporto organico e professionale anche a tempo determinato con l'Ente locale territoriale svolge la propria azione e ispettiva e preventiva rivolta a garantire la migliore accoglienza al forestiero e la rispondenza dei servizi turistici a criteri di legalità ed efficienza. 

4. È "Ispettore ecologico" colui che legato da rapporto organico e funzionale anche a tempo determinato con l'Ente lo cale territoriale svolge la propria azione ispettiva rivolta a prevenire ogni forma di inquinamento ecologico. 

Art. 37 
(Licenze comunali) 

1. Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del Comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e dell'art. 19, primo comma, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

2. La licenza rilasciata dal Comune deve specificare la professione per la quale l'abitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche la località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa. 

3. Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'Ente o dell'Azienda. 

4. Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. 

5. È altresì, esentato dall'obbligo di munirsi della licenza che svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale. 

Art. 38 
(Presupposti per il rilascio delle licenze) 

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge. 

2. L'esercizio della professione di organizzatore congressuale, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico direttore di albergo, vigile turistico, ispettore ecologico è, sul territorio della Regione Calabria, subordinata al superamento delle prove di esame ed all'iscrizione negli specifici albi regionali di categoria previste ed istituiti con la presente legge. 

3. Coloro che hanno frequentato corsi di formazione professionale per le professioni di cui trattasi e hanno superato gli esami finali vengono iscritti nell' albo regionale di categoria automaticamente ed hanno il titolo perché il Comune rilasci loro le relative licenze per l'esercizio delle professioni. 

Art. 39 
(Composizione e funzionamento della Commissione d'esame) 

1. Presso la Regione è istituita una commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 36 della presente legge, composta da: 

- assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente; 

- un dipendente regionale assegnato al servizio turismo;

- un dipendente regionale assegnato al servizio commercio; 

- tre esperti; 

- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame. 

2. La commissione, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede al l'espletamento delle prove d'esame una volta ogni sei mesi, qualora vi siano richieste. 

Art. 40 
(Prove d'esame) 

1. Le prove d'esame previste dallo art. 38 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie: 

Guida turistica: 

a) cultura storico-artistica, scientifica economica e naturale della Regione; 

b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse; 

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica. Interprete turistico: 

a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse; 

b) legislazione tecnica ed organizzazione turistica; 

c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale. Animatore turistico: 

a) cultura storico artistica, scientifica, economica e naturale della Regione; 

b) cultura sociologica; 

c) compiti e norme di esercizio delle attività professionali. Accompagnatore turistico o corriere: 

a) geografia turistica italiana, europea ed axtra-europea; 

b) tecnica ed organizzazione turistica; 

c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti; 

d) legislazione turistica e doganale; 

e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse; 

f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

Organizzatori congressuali: 

a) due lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse; 

b) nozioni di tecnica ed organizzazioni congressuali acquisite previo tirocinio di mesi uno presso agenzie di viaggio od organismi preposti alla attività congressuale. Istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica, istruttore di alpinismo, aspirante guida alpina o portatore alpino: 

a) compiti e norme di esercizio delle attività professionali li da accertarsi in sede tecnico-operativa e per vari gradi di professionalità sulla base dei criteri didattici e pratici elaborati dai competenti Enti ed Associazioni nazionali. Direttore di albergo: 

a) cultura generale; 

b) almeno una lingua straniera; 

c) legislazione tecnica del turismo; 

d) nozioni di marketing e P.R.. Vigile turistco: 

a) cultura generale; 

b) legislazione tecnica del turismo; 

c) almeno una lingua straniera. 

Ispettore ecologico: 

a) cultura generale; 

b) nozioni di legislazione, sanitaria, urbanistica, turistica. 

Art. 41 
(Approvazione delle graduatorie di merito ed attestati di idoneità) 

1. La Commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. 

2. La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione. 

3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo se delegato rilascia all'interessato l'attestato di idoneità, valido ai fini del rilascio, ove richiesta, della licenza d'esercizio da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico professionali. 

Art. 42 
(Albo regionale) 

1. Presso l'Assessorato al turismo, è istituito l'Albo regionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. 

2. Sono istituiti altresì Albi regionali delle seguenti attività professionali: 

- degli organizzatori congressuali; 

- degli istruttori nautici; 

- dei maestri sci; 

- delle guide alpine; 

- degli aspiranti guide alpine o portatori alpini;

 - delle guide speleologiche degli animatori turistici; 

- direttori d'albergo; 

- vigili tuiristici; 

- ispettori ecologici. 

3. Ai predetti Albi possono essere iscritti, a domanda, tutti coloro che hanno superato le prove d'esame di cui al precedente art. 40. 

Art. 43 
(Termini e modalità delle prove d'esame) 

1. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame. 

2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Art. 44 
(Requisiti di ammissione all'esame) 

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 36 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione; 

e) possesso del diploma di scuola media superiore. 

Art. 45 
(Comunicazione del Comune alla Regione) 

1. Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Regione per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 42. 

2. Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine di conseguenti aggiornamenti dell'Albo medesimo. 

Art. 46 
(Tariffe per prestazioni professionali) 

1. Le tariffe per le prestazioni delle attività professionali turistiche ad esclusione della attività di direttore d'albergo, vigile turistico ed ispettore ecologico, sono proposte dall'Ente turistico sub-regionale per la rispettiva competenza territoriale, sentite le associazioni di categoria, ed approvate dal Comitato provinciale prezzi. 

2. Con deliberazione della Giunta regionale, verranno fissate le sanzioni amministrative scaturenti dalle violazioni della presente legge, da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 1.000.000. 

Art. 47 
(Divieto di esercizio di attività commerciale) 

1. È fatto divieto alle guide turistiche, agli interpreti, agli accompagnatori turistici, agli organizzatori congressuali, agli animatori turistici di esercitare nei confronti dei turisti attività comunque estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale e che sono specificatamente disciplinate da disposizioni di legge. 

Art. 48 
(Vigilanza e controllo sulle attività) 

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale definite dalla presente legge è delegata ai Comuni. 

Art. 49 
(Sanzioni per esercizio abusivo) 

1. L'esercizio abusivo dell'attività professionale turistica è punito a norma dell'art. 669 del codice penale. 

Art. 50 
(Norma transitoria) 

1. Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'Albo regionale. 

2. A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata. 

3. I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corrieri sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici. 

Art. 51 
(Altre sanzioni) 

1. La guida turistica, l'interprete, lo accompagnatore turistico o corriere, l' organizzatore congressuale, l'istruttore nautico, il maestro di sci, la guida alpina, l'aspirante guida alpina, la guida speleologica, l'animatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 45 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L.500.000. 

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai Comuni. 

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche. 

4. Possono essere altresì, comminate da parte dei Comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nello esercizio delle professioni turistiche, ovvero in caso di recidiva nella applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni: 

- sospensione dell'esercizio della professione da uno a sei mesi; 

- revoca della licenza. 

5. La revoca della licenza è altresì di sposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata. 

TITOLO IV 
DELLA COOPERAZIONE TURISTICA 

Art. 52 
(Cooperative turistiche) 

1. La Regione in attuazione degli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale riconosce e promuove, mediante la concessione di contributi lo sviluppo e la organizzazione di forme associative di giovani disoccupati, di operatori turistici ivi compresi i titolari delle aziende di ristorazione degli addetti alle attività e professioni turistiche 

2. I contributi di cui al comma precedente sono erogati fino al 75% per le cooperative di giovani disoccupati regolar mente costituite che svolgono la loro attività in direzione dei nuovi servizi utili all'offerta turistica; fino al la misura del 50% per gli operatori turistici ivi compresi i titolari delle aziende di ristorazione e gli addetti alle attività e professioni turistiche legalmente costituite. 

3. I contributi non possono, comunque, superare il tetto massimo di 100 milioni. Le domande per i contributi vanno presentate all'Assessorato al turismo entro il 30 marzo di ogni anno. Entro 30 gg. la Giunta regionale presenterà il piano di riparto al Consiglio per l'approvazione. 

Art. 53 
(Consorzio delle Cooperative) 

1. Ai fini di organizzare in modo unitario l'offerta turistica regionale, la Regione favorisce la costituzione di un organismo associativo a carattere regionale al quale potranno aderire tutte le Associazioni e Cooperative di operatori turistici. 

Al Consorzio verranno erogati contributi per la realizzazione di iniziative rivolte a favorire la commercializzazione unitaria dell'offerta turistica; l'istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo, anche in concorso con forme associative costituite fra commercianti e operatori agricoli; 

la realizzazione e gestione diretta di opere ed attrezzature collegate all' attività turistiche; l'acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle predette iniziative; gli accordi interprofessionali; gli studi e ricerche nel settore turistico. 

TITOLO V 
DELLA CONVEGNISTICA 

Art. 54 1. 

La Regione sostiene la convegnistica e l'attività congressuale in genere con attività promozionale ed economica con propri finanziamenti e prestazioni di servizi. 

2. Funzioni di coordinamento relative al l'intervento finanziario ed operativo regionale in favore della predetta attività verrà affidato all'Assessorato regionale al turismo. 

TITOLO VI 
CONSULTA REGIONALE 

Art. 55 
(Consulta regionale per il turismo-Composizioni e compiti) 

1. Presso la Regione è istituita la "Con sulta regionale per il turismo", che è nominata con Decreto del Presidente del la Giunta regionale ed è composta da: 

a) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente 

b) Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica; 

c) 6 rappresentanti delle cooperative turistiche designate dalle Associazioni di categoria più rappresentative; 

d) 3 rappresentanti, uno per provincia, designati dall'Unione Provinciale del Commercio e Turismo; 

e) 1 agente di viaggio designato dalla FIAVET Calabria;

 f) 1 rappresentante delle Aziende di trasporto designato dalla Associazione di categoria; 

g) 2 rappresentanti designati dalle Associazioni del tempo libero più rappresentative designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo; 

h) 1 rappresentante della FAITA Calabria; 

i) 3 presidenti delle Associazioni Pro Loco designati dall'Associazione regionale delle Associazioni Pro Loco o in sua assenza della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo; 

l) 1 rappresentante della Federteme Unione Calabria; 

m) 1 rappresentante della stampa turistica designato dal Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti; 

n) 1 rappresentante dell'Automobile Club; 

o) 3 rappresentanti delle Associazioni sindacali di categoria ETSI-OTIS-ETLI; 

p) i Provveditori agli Studi di Catanzaro - Cosenza e Reggio Calabria o loro delegati; 

q) un rappresentante del Touring Club; 

r) un rappresentante dell'A.D.A. (Sezione Calabria); 

s) un rappresentante degli Enti fieristici operanti nel territorio regionale 

2. La Consulta regionale per il turismo costituisce l'organo tecnico di consultazione della Giunta regionale per la sua attività di programmazione e legislativa. 

3. Essa formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo. 

4. La Consulta si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente. 

TITOLO 
VII INCENTIVI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA 

Art. 56 
(Finalità) 

1. La Regione promuove lo sviluppo turistico regionale, il potenziamento del patrimonio ricettivo nel rispetto dell'assetto e delle variazioni territoriali, mediante la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge. 

Art. 57 
(Soggetti beneficiari) 

1. Beneficiari delle provvidenze di legge sono: 

- Gli Enti pubblici e privati; 

- le Associazioni in qualsiasi forma costituite; 

- gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico. 

Art. 58 
(Opere ammesse) 

1. Possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze del la presente legge per la realizzazione di:

 a) opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione, ammodernamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento di: 

- strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 con esclusione degli esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanza;

 - aziende termali; 

- impianti congressuali; 

- impianti nautici od atti a favorire il turismo nautico; 

- impianti sportivi e ricreativi complementari alle strutture di cui sopra. b) opere di adattamento, ristrutturazione, arredamento o rinnovo dell'arredamento di:

 - edifici pubblici e privati da utilizzare anche per periodi stagionali, come ostelli per la gioventù ed alberghi riservati al turismo scolastico e sociale; 

- aziende della ristorazione, sale da ballo, discoteche; - strutture rivolte all'utilizzo del tempo libero. 

Art. 59 
(Provvidenze) 

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale. 

2. In particolare esse sono così determinate: 

1) contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a) del precedente art. 58; 

2) contributi in conto capitale nella misura massima del 55% della spesa riconosciuta ammissibile, considerata questa fino e non oltre 100 milioni, per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 58. La misura massima del contributo in conto capitale di cui al precedente n. 2 è elevata al 75% per le iniziative poste in essere da giovani disoccupati organizzati in cooperative o in organismi associativi legalmente costituiti. 

3. Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo e per le stesse opere, dalla Regione dallo Stato o da altri Enti pubblici. Art. 60 (Riserva stanziamenti triennio 1983/1985) 

1. Nella ripartizione dei finanziamenti previsti dall'art. 59, al fine di adeguare alle accertate esigenze la ricettività alberghiera nel Comune di Reggio Calabria, il 25% degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore dell'industria alberghiera, è riservato, per il triennio 1983/1985 al finanziamento di iniziative pubbliche e private per la costruzione di nuovi impianti ricettivi nel predetto Comune. 

Art. 61 
(Stati di avanzamento) 

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 59 può avvenire per stati di avanzamento in numero non superiore a 4, accertati nelle forme di rito e su richiesta motivata e documentata del beneficiario. 

Art. 62 
(Procedure) 

1. Le domande di contributo debbono essere indirizzate e presentate alla Regione Calabria Assessorato al turismo e devono essere corredate dai seguenti documenti: 

a) progetto di massima; 

b) preventivo sommario di spese; 

c) piano economico finanziario; 

d) certificato del Comune con il quale si attesta la compatibilità della iniziativa con i programmi urbanistici. 

2. Nel caso di richiesta di provvidenze per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate: 

a) elencazione della qualità e quantità degli arredi; 

b) preventivi di spesa con indicazione dei prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce; 

c) planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi. 

3. La Giunta regionale su proposta dell' Assessorato al turismo trimestralmente delibera e sottopone all'esame della competente Commissione Consiliare il piano di ripartizione delle provvidenze previste dal precedente art. 59. 

4. La Commissione Consiliare competente deve entro 30 giorni dal momento della ricezione del piano di ripartizione esprimere il proprio parere sul piano, trascorso tale termine il parere della Commissione si dà per acquisito. 

5. Acquisito il parere della Commissione o trascorso il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale emette i relativi decreti di concessione nei quali oltre all'importo dei finanziamenti concessi sono stabili te le modalità di erogazione e fissati i termini di ultimazione dei lavori, nonché i termini entro i quali dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

a) progetto esecutivo dell'opera ove richiesto; 

b) concessione edilizia ove richiesta; 

c) nulla osta necessari ove esistono vincoli sul territorio; 

d) conto economico di previsione ad iniziative realizzate ed a regime; 

e) ogni altro atto richiesto, caso per caso, per completare la documentazione ivi compreso computo metrico se necessario ed atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività. 

6. Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a contributo - entro i termini stabiliti dal decreto di concessione - garantendo comunque la funzionalità delle strutture turistico ricettive, il contributo stesso può essere concesso ridotto parzialmente alle opere eseguite. 

7. L'adeguamento in riduzione del contributo avverrà previo accertamento da parte del competente Assessorato al turismo e con delibera della Giunta regionale. 

Art. 63 
(Vincolo di destinazione) 

1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso. 

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari. 

3. Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento. 

4. Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo. 

5. Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per cui il contributo è stato concesso. 

Art. 64 
(Revoca) 

1. La concessione del contributo può essere revocata: 

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto; 

b) quando vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa c) quando, prima che siano trascorsi quindici anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esse apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. 

2. A tal fine la Giunta regionale, può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 

3. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate. 

TITOLO VIII 
PROMOZIONE TURISTICA 

Art. 65 
(Finalità) 

1. La Regione riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso. 

2. Pertanto assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria. 

3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti la Regione direttamente o attraverso enti e consorzi turistici pubblici e privati provvede: 

a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione 

b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e altre forme organizzative della commercializzazione, promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici; 

c) alla realizzazione di incontri, o al tre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze politiche sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici; 

d) alla organizzazione di visite, convegni ed incontri nel territorio della Regione Calabria, dei soggetti di cui al punto 

c) ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche locali, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione della offerta turistica da parte degli operatori della regione; 

e) alla realizzazione o acquisizione di materiale pubblicitario ed editoriale; 

f) a missioni di studio e di controllo in altre regioni o all'estero per l'esame di possibili interventi; 

g) alla realizzazione di iniziative all'estero programmate e finanziate anche in collaborazione con Enti turistici strumentali, Enti locali, Consorzi di operatori e addetti alle attività turistiche; 

h) alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione del turismo sociale, etnico, rurale, scolastico, religioso, venatorio. 

4. Le iniziative e le manifestazioni previste dal presente articolo saranno individuate dall'Assessorato regionale al turismo previa intesa, per quelle da svolgere all'estero, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.C.M. dell'11.3.1980 ed avvalendosi delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale italiano per il turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616. 

5. La effettuazione delle spese derivanti potrà avvenire, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 5 del 22.5.1978 e del regolamento di attuazione n. 1 del 30.12.1983. 

TITOLO IX 
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE 

Art. 66 

1. Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di cui all'art.39 ed ai componenti esterni della Consulta regionale sul turismo di cui all'art.55 spetta un rimborso spese pari al trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 

Art. 67 

1. Per le iniziative previste dagli artt 35,52,53,54, e 65 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di duemiliardicinquecentomilioni. 

Art. 68 

1. Per le provvidenze previste dall'art. 59 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di cinquemiliardicinquecentomilioni. 

Art. 69 

1. Il programma relativo alla spesa per l'esercizio finanziario 1985 deve essere presentato dalla Giunta regionale al la competente Commissione permanente entro il 15 marzo 1985 che deve pronunciarsi entro il 27 marzo 1985 termine di scadenza della legislatura. 

2. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale dovrà presentare il programma di spesa per l'esercizio 1985 dopo la costituzione degli organi della IV legislatura regionale. 

Art. 70 

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi per l'anno 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi de gli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e degli artt. 13 e 14 della legge 17 maggio 1983X, n. 217, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.