LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1984, n.35
Scioglimento dell'Associazione CIAPI Centri Interaziendali di
Addestramento Professionale per l'Industria - di Catona e Crotone.
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 novembre 1984, n. 92)

 

Art. 1

1. La Regione Calabria assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall'Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di Catona e Crotone, di cui alla deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972.

 

Art. 2

1. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Calabria dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale

2. Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni, dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e individua l'inventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Calabria ai sensi della delibera del CIPE del 12 dicembre 1972.

3. Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dell'Associazione CIAPI le funzioni di cui all'art. 1 saranno esercitate direttamente dalla Regione, attraverso due diverse unità operative regionali per la formazione professionale che prenderanno la denominazione di Centro regionale per la Formazione Professionale di Catona" e "Centro regionale per la Formazione Professionale di Crotone".

 

Art. 3

1. Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Catona e Crotone, che sia stato assunto in data non posteriore al 31 dicembre 1980, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale, contingente settore formazione professionale.

2. La domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

3. La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, è composta da:

3 consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio regionale con voto limitato;

1 rappresentante designato dal Consiglio provinciale di Reggio Calabria;

1 rappresentante designato dal Consiglio provinciale di Catanzaro;

3 esperti nelle materie oggetto della prova concorsuale designati dal Consiglio regionale;

4 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali regionali dei di pendenti dell'Ente Regione, aderenti al le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel C.N. E.L..

4. La prova concorsuale si svolgerà con programmi differenziati in relazione al le diverse qualifiche.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà costituita la Commissione d'esame e saranno fissati i programmi d'esame.

6. L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella A) di comparazione.

7. Le qualifiche di provenienza presso i CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 1980.

8. Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

9. I provvedimenti d'inquadramento dovranno essere adottati, dopo lo scioglimento dell'Associazione CIAPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina nel ruolo regionale.

 

Art. 4

1. In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso le strutture in cui attualmente opera.

2. Il personale inquadrato nel ruolo regionale, contingente settore formazione professionale, e proveniente dai CIAPI non potrà essere trasferito sino alla approvazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici che disciplinerà l'intera materia.

 

Art. 5

1. Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito dalle leggi regionali 16 maggio 1980, n. 8 e 30 maggio 1980, n. 15.

2. Al medesimo personale sarà conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo di carriera, nonché da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalle leggi regionali 16 maggio 1980, n. 8 e 30 maggio 1980, n. 15, e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

 

Art. 6

1. Il contingente del personale regionale addetto alla formazione professionale, di cui alla lett. b) dell'art.2 del la legge regionale 16 maggio 1980, n. 8 è così modificato:

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LIVELLI FUNZIONALI POSTI TOTALI

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8° Dirigente 6 + 6 12

7° Esperto 27 + 13 40

6° Istruttore 114 + 7 121

5° Collaboratore 428 + 92 520

4° Applicato-Oper.Spec. 127 + 25 152

3° Operatore qualific. 7 + 20 27

2° Commesso 66 + 11 77

1° Ausiliario 2 + 1 3

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Totale generale 952

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2. Per effetto della presente legge, l'organico generale del personale regionale di cui alla tabella "A" dell'art. 2 del la legge regionale 16 maggio 1980, n.8, è aumentato di altrettante unità nei corrispondenti livelli.

 

Art. 7

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 7.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 3121101 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1984.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Per il personale di cui al primo comma del precedente art. 3, dalla data di scioglimento dell'Associazione CIAPI fino alla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale si instaurerà con la Regione un rapporto di lavoro precario.

2. Nel periodo di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l'indennità di contingenza.