LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 32
Diritto allo studio universitario.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1984, n. 88)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina il diritto allo studio
universitario, in attuazione degli artt 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 77, n. 616 ed in
conformità alla legge 22 dicembre 1979, n. 642.
Art. 2
(Beneficiari)
1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge gli studenti
iscritti ai corsi di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a corsi di perfezionamento,
al dottorato di ricerca, istituiti presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria,
nonché agli studenti iscritti agli Istituti d'Istruzione Superiore ed all'Accademia di
Belle Arti, comunque operanti nella regione.
2. Gli studenti iscritti all'Università della Calabria, istituita con legge
442 del 12 marzo 1968 possono essere beneficiari dei servizi previsti dal successivo art.
3, ad eccezione di quelli abitativi e di mensa, che continuano ad essere regolati dalla
suddetta legge istitutiva.
3. Gli studenti di nazionalità straniera possono essere ammessi a beneficiare
dei servizi di cui alla presente legge sulla base di quanto disposto, in materia, dalle
leggi statali e da accordi internazionali; in mancanza, provvede il Comitato di Gestione
dell'EDIS - Calabria, di cui all'art. 4, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio
regionale nell'ambito del piano di cui allo art. 21.
Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. Le finalità di cui alla legge si attuano mediante:
1) servizi mensa;
2) servizi abitativi;
3) assegni di studio;
4) prestiti d'onore;
5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi ed ogni altra forma);
6) servizi per le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva;
7) servizi per l'orientamento professionale e per l'informazione sulla
situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
8) servizi di trasporto;
9) istituzione di borse di studio per favorire la partecipazione e/o la
realizzazione di attività di studio e di ricerca presso le università italiane e
straniere;
10) servizi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
11) servizi e provvidenze a favore degli studenti portatori di
handicaps;
12) servizi di medicina preventiva;
13) ogni altro intervento previsto dal piano regionale, di cui al successivo
art. 21, compresa la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di
attrezzature.
2. L'assegnazione degli interventi avverrà in base ai combinati criteri del
merito e della continuità scolastica con privilegio nei riguardi dei soggetti in
disagiate condizioni economiche.
Art. 4
(Istituzione dell'Ente per il diritto allo studio universitario)
1. É istituito, a norma dell'art. 68 dello statuto, l'Ente per il diritto allo
studio universitario della Calabria, denominato "EDIS-CALABRIA",dotato di
autonomia amministrativa e contabile con il compito di realizzare, nell'ambito degli
indirizzi deliberati dal Consiglio regionale, gli interventi di cui al precedente art. 3.
2. L'Ente ha sede legale ove ha sede il Rettorato dell'Università di Reggio
Calabria, con articolazioni territoriali, amministrative e dei servizi nei Comuni di
Catanzaro e Cosenza.
Art. 5
(Organi dell'EDIS-Calabria)
1. Sono organi dell'EDIS-Calabria:
1) Il Consiglio di amministrazione;
2) Il Presidente;
3) Il Collegio dei revisori.
Art. 6
(Composizione del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione é nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed é composto:
a) da tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto
limitato a due;
b) dai Sindaci dei Comuni di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, o da loro
delegati;
c) dai Presidenti delle tre Province della Calabria o da loro delegati;
d) dal Rettore dell'Università di Reggio Calabria o da un suo docente
delegato;
e) dal Rettore dell'Università della Calabria o da un suo delegato;
f) dai direttori delle Accademie di Belle Arti o da docenti loro delegati;
g) dai direttori degli Istituti di istruzione superiore o da docenti loro
delegati;
h) da sei studenti che siano in regolare corso di studio, eletti dagli studenti
iscritti presso le Università, le Accademie e gli Istituti di istruzione su periore
aventi sede in Calabria;
i) da sei docenti, due per ciascuna ca tegoria, eletti dalle rispettive
categorie del corpo docente dell'Università, secondo le modalità previste dal D.P.R
12.7.1980, n. 383;
l) da un rappresentante del personale in servizio presso
l'EDIS-Calabria eletto
dal personale stesso.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal
Direttore dell'EDIS-Calabria.
3. I componenti di cui alla lett. h) del primo comma del presente art. sono
eletti secondo le procedure previste in un regolamento predisposto dal Consiglio di
amministrazione dell'EDIS-Calabria ed approvato dalla Giunta regionale e, in attesa della
emanazione di detto regolamento, dalla Giunta regionale, su designazione delle
associazioni studentesche a livello universitario maggiormente rappresentative in
Calabria.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica circa quattro anni, salvo per
la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.
5. Il Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, entro lo stesso termine decorrente dalla data di
cessazione delle funzioni del Consiglio di amministrazione, provvede alla nomina del
suddetto organo non appena sono stati designati almeno due terzi dei suoi componenti,
salve le successive integrazioni.
6. Per la gestione dei servizi a livello territoriale il Consiglio di
amministrazione si articola in 3 Commissioni territoriali, una per ciascuna provincia,
composte come segue:
a) da uno dei Vice Presidenti eletti ai sensi del successivo art. 7, scelto dal
Consiglio di amministrazione, con funzioni di Presidente;
b) da uno dei rappresentanti della Regione, se già non designato ai sensi
della precedente lett. a);
c) dai rappresentanti espressi dalle corrispondenti componenti del Consiglio di
amministrazione nell'ambito di ciascuna provincia.
7. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione territoriale sono
disimpegnate da uno dei Vice Direttori nominato ai sensi del successivo art. 7, e scelto
dal Consiglio di amministrazione
8. Le Commissioni di cui ai commi precedenti potranno avere diversa composizione numerica.
Art. 7
(Compiti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni
territoriali)
1. Al Consiglio di amministrazione, (preposto alla gestione
dell'EDIS-Calabria
spettano in particolare i seguenti compiti:
1) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio regionale;
2) eleggere il Presidente e tre Vice Presidenti scegliendoli tra i propri
componenti esclusa la componente studentesca;
3) nominare il Direttore dell'Ente e 3 vice Direttori scegliendoli tra i
dipendenti che prestano servizio presso lo stesso;
4) proporre al Consiglio regionale per l'approvazione la pianta organica, il
regolamento organico, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità
5) deliberare lo schema di programma di attività e le modalità di attuazione
dello stesso, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai fini di cui al
successivo art. 21;
6) deliberare i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i conti
consuntivi dell'Ente;
7) determinare in relazione ai bilanci preventivi le quote da destinare agli
interventi di cui all'art. 3 della presente legge, distinti quando occorra per sedi e
facoltà
8) deliberare l'acquisto di impianti, attrezzature e beni di consumo;
9) deliberare l'acquisto dei beni immobili nonché l'accettazione di donazioni,
eredità e legati;
10) deliberare in materia di liti attive e passive ed in materia di rinunce e
transazioni;
11) deliberare i bandi di concorso per assegni di studio, servizi abitativi e
borse di studio;
12) deliberare sui contenuti della delega alle Commissioni territoriali
provinciali, di cui al precedente art. 6, nonché sull'ammontare degli stanziamenti da
assegnare a ciascuna Commissione per la gestione dei servizi; l'esercizio della delega in
materia di acquisti non può superare la somma di L.100.000.000
13) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'Ente per i quali la
legge, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione al Presidente.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete il trattamento di
missione.
Art. 8
(Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione e le Commissioni territoriali si riuniscono
su convocazione del rispettivo Presidente e quando ne facciano richiesta un terzo dei
componenti.
2. Per la validità delle sedute é richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti dell'organo.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di
parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non
intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione o della Commissione per tre
sedute di seguito, decadono automaticamente.
5. Della decadenza automatica viene data comunicazione, con firma congiunta del
Presidente dell'Ente e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente
della Giunta regionale che attiva entro 30 giorni il procedimento di sostituzione.
6. Nel caso in cui per effetto della decadenza venga meno la metà dei
componenti dell'organo, ove si tratti dello intero Consiglio di amministrazione si
provvederà ai sensi del successivo art 10, ove invece riguardi una Commissione
territoriale il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un commissario per
la gestione in attesa del compimento della procedura di cui al comma precedente.
Art. 9
(Scioglimento del Consiglio di amministrazione)
1. In caso di persistenti carenze di funzionamento o di gravi e ripetute
violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive del
Consiglio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, il Consiglio di
amministrazione del l'EDIS-Calabria é sciolto ed é nominato un Commissario per la
gestione dello Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di
tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 10
(Presidente e Vice Presidente dell'EDIS Calabria)
1. Il Presidente dell'EDIS-Calabria, ha la legale rappresentanza dell'Ente.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; da esecuzione alle
delibere dello stesso; provvede alla ordinaria amministrazione, sentito il Direttore, e
firma gli atti e i documenti.
3. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio di
amministrazione, il Presidente adotta, sentito il Direttore, dichiarandoli, ove lo
ritenga, immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione
dei servizi ed il funzionamento dell'Ente.
4. L'eventuale successivo annullamento dell'atto può avvenire solo per motivi
di legittimità e lascia salvi gli adempimenti eseguiti.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente é sostituito dal Vice
Presidente anziano.
6. Ciascun Vice Presidente convoca e presiede la Commissione territoriale di
cui fa parte.
7. Da esecuzione alle delibere della stessa, che risultano definitivamente
approvate.
8. Provvede all'ordinaria amministrazione, sentito il proprio Vice Direttore, e
firma gli atti e i documenti, relativi all'attività della Commissione che presiede.
9. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare la Commissione, il Vice
Presidente adotta, sentito il proprio Vice Direttore, dichiarandoli, ove lo ritenga,
immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi
ed il funzionamento della struttura territoriale di competenza. L'eventuale successivo
annullamento dell'atto, può avvenire solo per motivi di legittimità e lascia salvi gli
adempimenti eseguiti.
Art. 11
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti é composto di 3 membri effettivi e 2
supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti
all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. I revisori, la cui carica ha la stessa durata del Consiglio di
amministrazione, eleggono nel loro seno il Presidente.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di vigilanza sulla
gestione finanziaria dell'Ente, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale:
redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della
gestione.
Art. 12
(Indennità)
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, della Commissione di
vigilanza e del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di presenza pari a
quella spettante ai componenti del Comitato sugli atti degli Enti locali, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, per ogni riunione dei singoli organismi e delle loro
articolazioni.
Art. 13
(Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori)
1. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione e
del Collegio dei revisori dei conti:
a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Ente o da organismi o da aziende
dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Ente o di organismi e di aziende da
esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese che risultino vincolati per contratti
di opere e di somministrazione, con l'Ente.
2. La carica di componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei
revisori dei conti é incompatibile con quella di consigliere regionale.
Art. 14
(Direttore e personale dell'EDIS-Calabria)
1. Tutto il personale occorrente allo EDIS-Calabria da stabilirsi con la pianta
organica dell'Ente approvata dal Consiglio regionale, é messo a disposizione della
Regione con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione destina all'EDIS-CALABRIA tutto il personale già alle dipendenze
dell'Opera Universitaria dell'ex Istituto di Architettura di Reggio Calabria nonché
quello, alle proprie di pendenze, che farà domanda tenuto conto dei livelli e delle
specializzazioni necessarie secondo la pianta organica dell'Ente.
3. Nel caso di mancanza o di insufficienza di domande la Giunta regionale
procede d'ufficio.
4. La Regione nel procedere alle assegnazioni d'ufficio ovvero nel caso di
domande eccedenti il fabbisogno opera sul la base di apposite graduatorie da compilarsi
con i criteri previsti da leggi regionali per casi analoghi ovvero, se più idonei, con i
principi stabiliti dalla legislazione statale in occasione del trasferimento del personale
alle Regioni.
5. L'EDIS-Calabria potrà altresì utilizzare personale che sia messo a
disposizione con il rispetto delle leggi vigenti dalle Università, Accade mie e Istituti
di istruzione superiore operanti in Calabria nonché dai Comuni e dalle Province.
6. Il Direttore, anche avvalendosi dei Vice Direttori:
- svolge funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione;
- dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei
servizi;
- cura gli atti contabili;
- predispone gli atti per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e
per tutte le deliberazioni da adottar si dal Consiglio di amministrazione.
7. I Vice Direttori, svolgono le funzioni di segretario di ciascuna delle
Commissioni territoriali di cui al precedente art. 6, nonché quelle vicarie del Direttore
per quanto attiene alle attività della Commissione medesima.
Art. 15
(Bilancio e mezzi finanziari)
1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
dell'EDIS-Calabria sono
regolati dalle norme della legge regionale 22.5.1978, n. 5.
2. Le variazioni di bilancio sono assunte dal Consiglio di amministrazione e,
nel caso implichino aumento della spesa complessiva dell'Ente, sono approvate dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. L'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) il finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge;
b) proventi delle quote a carico degli utenti;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle
entrate derivanti dalle tariffazioni dei servizi;
d) donazioni, eredità, legati;
e) contributi di cui alla legge regionale del 30.11.1977, n. 29.
Art. 16
(Beni dell'Ente)
1. L'EDIS-Calabria:
a) dispone dei beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Opera
Universitaria dell'Istituto di Architettura di Reggio Calabria e trasferiti alla Regione;
b) succede alla titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'Opera
Universitaria dell'ex Istituto di Architettura di Reggio Calabria.
2. I beni immobili e le attrezzature acquisite con i finanziamenti regionali
rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione dell'Ente.
Art. 17
Funzionamento e gestione dei servizi
1. Entro 6 mesi dalla costituzione, il Consiglio di amministrazione
dell'EDIS
Calabria adotta uno o più regolamenti con i quali disciplina i servizi di cui alla
presente legge.
2. I Regolamenti disciplinano in particolare l'articolazione territoriale dei
servizi nonché adeguate forme di partecipazione e di controllo degli utenti sulla
funzionalità dei servizi medesimi;
- disciplinano, inoltre, l'auto-gestione delle attività culturali, ricreative,
sportive ed editoriali;
- incentivano l'associazionismo studentesco in tutte le espressioni presenti
nell'Università, negli Istituti di istruzione superiore e nelle Accademie di Belle Arti.
3. Al fine di realizzare un migliore funzionamento dei servizi, una maggiore
economicità di gestione ed un pieno adeguamento dei servizi stessi alle reali esigenze
degli utenti, i Regolamenti prevedono e disciplinano la collaborazione con le Università,
con gli Istituti di istruzione superiore e con le Accademie, nonché con gli Enti locali e
loro Consorzi, anche attraverso convenzioni, per l'eventuale utilizzo comune delle
rispettive strutture ed attrezzature o per l'affidamento della gestione dei servizi.
Art. 18
(Assistenza sanitaria)
1. Il Consiglio di amministrazione con proprie delibere formula un piano
annuale di interventi per la medicina preventiva e l'educazione sanitaria per gli
studenti, stipulando apposita convenzione con le Unità Sanitarie Locali territorialmente
competenti, ai sensi dello art. 15 ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Si
avvale a tal fine della collaborazione di apposita commissione della quale saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della facoltà di Medicina e Chiururgia designati
dal Consiglio di Facoltà.
2. Dei servizi possono usufruire anche i docenti, alle condizioni che saranno
stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 19
(Modalità d'attuazione dei servizi)
1. Gli assegni individuali di studio, i servizi abitativi ed il conferimento di
borse di studio sono attribuiti annualmente per concorso.
2. Le modalità di svolgimento del concorso sono determinate dal Consiglio di
amministrazione mediante bando annuale ed osservando le disposizioni di cui al l'art. 3
della presente legge.
3. L'assegno individuale non é cumulabile con altri assegni, borse di studio
posti gratuiti in residenze e collegi; in tal caso lo studente ha la facoltà di optare
per il godimento dell'uno o dell'altro servizio.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di contribuzione degli utenti alle
spese di gestione dei servizi in misura proporzionale al reddito. A tal fine il Consiglio
di amministrazione individua fasce di reddito in numero non superiore a tre, nell'ambito
dei criteri fissati dalla Regione.
Art. 20
(Utilizzazione dei servizi da parte dei docenti e di studenti di
Scuole Secondarie Superiori e dell'obblighi)
1. I docenti ed il personale dipendente delle Università,
dell'EDIS-Calabria,
delle Accademie, i docenti visita tori e i partecipanti ad iniziative
didattico-scientifiche, possono usufruire dei servizi di mensa, di trasporto ed abitativi,
gestiti dall'Ente, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di amministrazione,
sentiti gli or ganismi accademici.
2. Convenzioni tra l'EDIS-Calabria ed Enti locali interessati possono essere
stipulate per consentire ai docenti e agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e
dell'obbligo di usufruire dei servizi realizzati dall'Ente stesso
Art. 21
(Programmazione regionale)
1. La Giunta regionale, acquisito lo schema di programma di attività formulato
dall'EDIS-Calabria e sentito il parere della Commissione regionale per il diritto allo
studio di cui al successivo art. 23, nonché la competente commissione consiliare,
approva entro il mese di aprile di ogni anno il piano degli interventi per il diritto allo
studio nell'ambito di un programma pluriennale predisposto dalla Giunta medesima sulla
base delle direttive emanate dal Consiglio regionale.
2. Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo
e del bilancio regionale pluriennale, in dica gli obiettivi da realizzare e determina
l'ammontare dei finanziamenti globali che vengono assegnati all'Ente.
3. L'erogazione del finanziamento é effettuata con delibera della Giunta
regionale.
Art. 22
(Settore regionale per il diritto allo studio universitario)
1. Nell'ambito dell'assessorato regionale alla P.I., viene costituito uno
specifico settore per il diritto allo studio universitario.
2. Esso é l'organo tecnico-amministrativo della Commissione di Vigilanza
quanto ai compiti di cui al successivo art. 24.
3. Esso inoltre coordina i compiti di cui alla presente legge con quelli per il
diritto allo studio nella scuola secondaria , con il servizio socio-sanitario e con quelli
relativi all'educazione permanente.
Art. 23
(Commissione regionale per il diritto allo studio)
1. É istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per il
diritto allo studio composta come segue:
a) dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che la presiede;
b) dagli Assessori alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura dei Comuni di
Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro;
c) dagli Assessori alla Pubblica Istruzione delle Province della Calabria;
d) da nove rappresentanti dei Comuni della Calabria designati
dall'ANCI in
ragione di 3 per ogni provincia;
e) da sei studenti designati in numero di tre da ciascuno dei Rettori
dell'Università della Calabria;
f) da sei docenti designati in numero di tre da ciascuno dei Rettori delle
Università della Calabria;
g) un rappresentante per ciascuna Accademia di Belle Arti e per l'ISEF di
Catanzaro, designati dai rispettivi organismi direzionali.
2. La Commissione di cui al comma precedente ha funzione consultiva e di
proposta nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché ai fini del coordinamento
di detti interventi con quelli previsti da altre leggi regionali nel settore del diritto
allo studio.
Art. 24
(Commissione di vigilanza)
1. Le delibere del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni
territoriali sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita commissione,
presieduta dall'Assessore regionale alla P.I. e composta:
- da 3 membri-consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto
limitato a due;
- da un dirigente o un funzionario della Commissione di Governo sugli atti
della Regione designato dal Commissario di Governo;
- da un dirigente ed un funzionario dell'assessorato regionale alla P.I. con
funzione, quest'ultimo, di segretario.
2. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti si avvarrà di
personale di servizio presso l'assessorato alla P.I..
3. La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
4. Le delibere del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse alla
Commissione di Vigilanza entro 20 giorni dalla data di adozione e divengono esecutive per
decorrenza di termini se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20
giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato o se, entro tale termine, non da
comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
5. L'esecutività é sospesa se nel termine di cui al precedente comma la
Commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
6. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione non ne
pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle contro-deduzioni. Sono
soggette a controlli di merito le deliberazioni concernenti atti e con tratti di importo
superiore a lire 250.000.000.
Art. 25
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà
per l'anno 1984 con la previsione di spesa corrispondente al cap. 3313109 (spese per
l'attuazione delle varie forme di assistenza e assegno di studio in favore dell'Opera
Universitaria - decreto legge 31.10.1979, n. 536 convertito in legge 21,12.1979, n. 642 e
art. 8 legge 21.4.1969, n. 162) che ha una consistenza finanziaria dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale di L. 1.156.066.658.
2. Per gli anni successivi si farà fron te con i fondi spettanti alla Regione
ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5. 1970, n. 281 e con eventuali ulteriori stanziamenti
su fondi ordinari di bilancio.
3. La spesa sarà, comunque, determinata in ciascun esercizio finanziario con
la legge del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 26
1. La presente legge regionale é dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.