LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1984, n. 24
Ordinamento del servizio legale (contenzioso e contratti).
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n. 67)
Art. 1
1. È istituito il servizio legale presso la presidenza della Giunta regionale.
Esso ha competenza in tutti gli affari legali e giudiziari e in particolare in tutte le
controversie attive e passive della Regione nonché nella stipulazione dei contratti.
Art. 2
1. Il servizio legale si articola in tre Uffici:
- il primo ha specifica cognizione di tutti gli affari giurisdizionali di
natura civile, penale, amministrativa e tributaria;
- il secondo ha specifica cognizione di tutta la materia contrattuale;
- il terzo ha cognizione di tutta la materia riguardante pareri e consulenze.
Art. 3
1. Il servizio legale ha il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione
Calabria. Solo per ragioni eccezionali o per la trattazione di cause di particolare
importanza può essere richiesta l'assistenza di avvocati esterni, sentito il dirigente
dell'Ufficio legale. Gli avvocati che vi sono addetti esercitano le loro funzioni innanzi
a tutte le giurisdizioni alle quali sono abilitati ed in qualunque sede muniti del mandato
che, di volta in volta, verrà loro conferito dal Presidente della Regione, ad eccezione
di quegli affari per i quali la Giunta regionale abbia ritenuto di conferire mandato
generale, previa autorizzazione a stare in giudizio a norma dell'art.27, lettera f) dello
Statuto regionale.
2. Qualora occorra procedere alla elezione di domicilio nella sede
dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia, la scelta del
procuratore domiciliatario sarà, di volta in volta, deliberata dalla Giunta regionale,
sentito il dirigente del servizio.
3. Per le cause da trattare nell'ambito della circoscrizione del tribunale di
Catanzaro, l'elezione del domicilio si intende effettuata presso l'Ufficio le gale della
Giunta regionale.
Art. 4
1. L'Ufficio legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi
della Regione; esprime parere sugli atti di transazione prima che vengano sottoposti per
l'esame alla commissione consiliare prevista dall'art. 27, lettera f) dello Statuto
regionale; esprime parere in ordine all'instaurazione di liti ed alla resistenza nelle
stesse; esprime parere sui contratti della Regione dei quali cura, inoltre la stipulazione
e la conservazione; inoltre, su richiesta di consultazione avanzata dal Presidente della
Giunta o dagli assessori, esprime parere sui problemi giuridici derivanti
dall'applicazione di leggi o di regolamenti.
2. Le richieste di inizio di azioni giudiziarie devono essere effettuate dal
Presidente della Giunta regionale, per quanto riguarda le azioni cautelari e possessorie
ai sensi dell'art. 29, lettera g) dello Statuto e, dalla Giunta regionale che deve aver
deliberato in proposito, ai sensi dell'articolo 27, lettera f) dello Statuto.
Art. 5
1. Il dirigente del servizio legale vigila sull'andamento dell'Ufficio;
sovrintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; dirige il servizio
contratti; infine, riferisce periodicamente al Presidente della Giunta regionale
sull'andamento e sull'esito degli affari legali formulando le proposte del caso.
Art. 6
1. Al personale dell'Ufficio legale si applica il trattamento economico e
normativo previsto sullo stato giuridico del personale della regione.
2. Con apposito regolamento verranno stabilite le misure e le modalità di
corresponsione dei diritti, delle indennità e degli onorari spettanti agli avvocati e
procuratori dell'Ufficio legale, nonché dei compensi per gli incarichi a procuratori
esterni.
3. Con il regolamento saranno stabilite, altresì, le modalità di versamento
al la Regione delle competenze riscosse e di quelle relative alla erogazione del fondo
spese.
Art. 7
1. Il personale addetto al servizio contenzioso di categoria direttiva deve
risultare iscritto all'albo di abilitazione all'esercizio della professione forense
Art. 8
1. In caso di assenza o di impedimento del dirigente dell'Ufficio, le funzioni
direttive saranno esercitate da dipendente più elevato in grado.
Art. 9
1. L'Ufficio legale cura l'esazione delle competenze di avvocato e di
procuratore nei giudizi da esso trattati.
2. La ripartizione di tali competenze fra gli avvocati e procuratori che hanno
patrocinato i giudizi relativi, sarà effettuata secondo le norme del regolamento previsto
dall'art. 6 mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 10
1. L'Ufficio legale ha sede presso la Giunta regionale ed è dotato del
seguente organico:
- un dirigente: avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature
superiori da almeno tre anni;
- tre avvocati;
- sei procuratori legali.