LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1984, n. 23
Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, e norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità Sanitarie Locali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n. 66)

 

Art. 1

(Organi dell'Unità Sanitaria Locale)

1. L'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 è sostituito dal seguente:

 

"Sono organi dell'Unità Sanitaria Locale:

1) l'assemblea generale;

2) il Comitato di gestione ed il suo Presidente;

3) il Collegio dei revisori"

 

Art. 2

(Composizione e nomina del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dal Consiglio regionale e uno dall'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale.

 

2. Il Collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ed è presieduto dal Componente designato dal Consiglio regionale.

 

3. Il Collegio dei revisori dura in carica quanto l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio.

 

4. Si procede comunque al rinnovo del Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla costituzione della nuova assemblea o dal rinnovo della maggioranza dei componenti della medesima.

 

5. Il componente del Collegio, che per qualsiasi motivo cessa anticipatamente dalla carica, è sostituito entro trenta giorni dall'organo competente a designarlo.

 

6. Nel caso di mancata designazione del componente di competenza dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dal l'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro trenta giorni dalla scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la Giunta regionale, previa diffida.

 

Art. 3

(Requisiti dei membri del Collegio)

1. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra persone che possiedono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e della finanza pubblica. In particolare, i componenti designati dal Consiglio regionale e dall'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale dovranno essere scelti tra funzionari amministrativi della carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in discipline giuridico-economiche-amministrative, iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

 

2. I componenti del Collegio dei revisori, designati dal Consiglio regionale e dal l'assemblea generale, non sono immediatamente rieleggibili presso la medesima Unità Sanitaria Locale.

 

Art. 4

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Non possono essere nominati revisori:

1) coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale nonché i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio competente;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che ricoprono nell'amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale l'ufficio di presidente o di componente del Comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure ricoprono posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoreria del l'Unità Sanitaria Locale;

3) i componenti dell'assemblea e del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale;

4) coloro che abbiano un rapporto d'impiego o convenzionale a qualsiasi titolo con il servizio sanitario nazionale;

5) i fornitori dell'Unità Sanitaria Locale;

6) gli amministratori e i dipendenti di istituzioni sanitarie di carattere privato, ubicate nell'ambito della Regione e coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono in modo continuativo attività retributive presso le istituzioni predette;

7) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività della Unità Sanitaria Locale ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

 

2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale. L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità Sanitaria Locale.

 

Art. 5

(Compiti del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio del l'Unità Sanitaria Locale e sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile. Il Collegio dei revisori:

1) esprime il parere sul bilancio di previsione e redige la relazione da allegare al bilancio medesimo;

2) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione da allegare al rendi conto stesso;

3) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

4) effettua riscontri trimestrali sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, i riscontri sulla esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzione o custodia;

5) sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e redige la relazione trimestrale sulla gestione amministrativa-contabile dell'Unità Sanitaria Locale, da trasmettere alla Giunta regionale ed ai Ministeri della Sanità e del Tesoro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

 

2. In detta relazione il Collegio illustra l'andamento della gestione, con particolare riguardo al maturare di eventuali disavanzi ed ai livelli di economicità ed efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

 

3. Copia di detta relazione è inviata anche all'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale.

 

Art. 6

(Funzionamento del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori si riunisce al meno una volta ogni bimestre su convocazione del Presidente, da comunicarsi ai membri del Collegio almeno cinque giorni prima della riunione.

 

2. Convocazioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei componenti nonché dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, la convocazione è fatta secondo le procedure di cui al comma precedente.

 

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.

 

4. Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dai componenti del Collegio, copia del quale deve essere inviata al Presidente del Comitato di gestione al Comitato regionale di controllo ed alla Giunta regionale.

 

5. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade d'ufficio. Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale assicura al Collegio dei revisori l'assistenza tecnica ed organizzativa necessaria per l'espletamento dei compiti propri del Collegio. In particolare, il Comitato di gestione deve:

- trasmettere al Collegio tutti gli atti, i dati e le notizie che il Collegio ritenga utile acquisire;

- garantire ai componenti del Collegio l'accesso ai servizi ed agli uffici del l'Unità Sanitaria Locale, qualora il Collegio ritenga necessario procedere a verifiche e controlli;

- assicurare i locali, i mezzi ed il personale necessari per lo svolgimento dell'attività del Collegio.

 

6. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

 

7. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili ed è vincolato al segreto d'ufficio.

 

Art. 7

(Indennità ai membri del Collegio)

1. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità di carica annua lorda, pari al 80 per cento per il Presidente ed al 70 per cento per gli altri membri, di quella corrisposta al Presidente del relativo Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale nonché l'indennità di missione e il rimborso spese, se dovuti.

 

2. Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di provenienza. Negli altri casi, la indennità di missione e il rimborso spese sono liquidati nei limiti e secondo quanto previsto dalla vigente normativa per i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello.

 

3. Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio delle Unita Sanitaria Locale e sono liquidate trimestralmente con deliberazione del Comitato di gestione, previa presentazione per il rimborso spese della relativa documentazione.

 

4. Le indennità di carica e di missione ed il rimborso spese di cui ai commi precedenti spettano, nella stessa misura e con gli stessi criteri, anche al Presidente e agli altri membri del collegio straordinario dei revisori costituito ai sensi dell'art.17 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a partire dalla data di costituzione del collegio stesso e fino all'insediamento del collegio ordinario di cui alla presente legge.

 

Art. 8

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.