LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1984, n. 21
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 sullacostituzionedelleComunitàMontane.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n. 64)

 

Articolo unico

1. L'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, è sostituito dal seguente:

 

"Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti e dura in carica cinque anni.

 

2. Ciascun Comune è rappresentato da due rappresentanti designati dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza del Consiglio comunale eletti con il sistema previsto dall'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

 

3. Possono essere eletti anche cittadini non consiglieri comunali, purché iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

4. Ogni Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Comunità nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative.

 

5. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della Comunità durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio comunale da cui sono stati eletti ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei rappresentanti del Consiglio comunale rinnovato.

 

6. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del Consiglio della Comunità, i Consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza".