LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1984, n. 12
Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 maggio 1984, n.37)
Articolo unico
1. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8 e 9) dell'articolo 16 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980, è esercitato relativamente all'attività delle strutture presenti sul territorio della Regione Calabria dal Comitato di controllo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973 e all'art. 24 della legge regionale n. 18 del 2 giugno 1980, nelle forme e nei modi previsti dalle sopracitate leggi regionali.
2. Le norme di cui agli articolo 6 e 43 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973 si intendono applicabili in relazione agli atti di cui al precedente comma ancorché dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi del l'art.17 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 19 secondo comma del richiamato D.P.R. n. 617 ferma restando la competenza del Comitato regionale di controllo, per il controllo di legittimità, le deliberazioni devono essere inviate alla Giunta regionale la quale esprime il necessario parere entro i termini previsti.