LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1984, n.8
Comitato regionale per l'edilizia residenziale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 maggio 1984, n.28)
Art. 1
1. È istituito il Comitato regionale per l'edilizia residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore, nonché di attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato ed è costituito da:
a) i Presidenti degli Istituti per le case popolari della Calabria o loro delegati;
b) i Presidenti delle Province o loro delegati;
c) tre rappresentanti designati dal competente organo regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
d) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti designati dal Collegio regionale dei costruttori edili;
f) due rappresentanti degli assegnatari ed inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica, scelti tra quelli indicati dalle associazioni più rappresentative operanti nella regione;
g) un rappresentante delle Cooperative di produzione e lavoro scelto tra quelli indicati dalle Associazioni più rappresentative operanti nella regione;
h) tre rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative di abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) tre rappresentanti degli Istituti di credito edilizio e fondiario scelti tra quelli indicati dagli Istituti convenzionati con la Regione Calabria per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata convenzionata;
l) un ingegnere, un geologo, un architetto ed un geometra designati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali regionali;
m) tre dipendenti regionali, nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli addetti ai settori edilizio ed urbanistico;
n) un rappresentante dell'Università della Calabria, designato dal Rettore;
o) un rappresentante dell'Università di Reggio Calabria, designato dal Rettore.
Art. 2
1. Il Comitato esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziali di rilevante importanza regionale e nazionale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi ed iniziative per lo sviluppo del settore.
2. La Giunta regionale può affidare al Comitato specifici incarichi anche per la formazione di programmi e per l'espleta mento di convegni e di quant'altro connesso all'edilizia residenziale.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.
4. La nomina del Comitato, anche in occasione di nuova legislatura, può aver luogo qualora siano stati designati e indicati almeno la metà dei componenti.
5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità e determinante il voto del Presidente.
7 I componenti che non partecipano ingiustificatamente a due riunioni consecutive del Comitato decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
8. La nomina dei componenti indicati o designati dopo la costituzione del Comitato, nonché la nomina in sostituzione di componenti decaduti per assenze ingiustificate o dimissionari è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
9. Alle riunioni del Comitato possono esse re invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte del Comitato stesso.
Art. 3
1. Il Comitato svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nel Comitato stesso.
2. La Giunta regionale provvede ad assegna re i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il funzionamento del Comitato che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nel Comitato.
3. Il Presidente ed i componenti di cui al le lettere a), c) ed m) del precedente art. 1 costituiscono una sezione del Comitato con competenza limitata ai problemi specifici degli interventi di edilizia sovvenzionata.
4. Ulteriori articolazioni del Comitato in sezioni, nonché modalità di funzionamento, potranno essere deliberate dal Comitato stesso.
5. Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti del Comitato per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni vigenti, per i componenti di cui alle lettere d), e), g), f), l), dell'art. 1 e per gli esperti eventualmente invitati alle riunioni.