LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1984, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 - Norme per il
controllo sugli atti degli Enti locali ed ordinamento dell'organo regionale di controllo
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 marzo 1984, n.22)
Art. 1
(Esercizio delle funzioni di controllo)
1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal
seguente:
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli
atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da essa delegate o
subdelegate, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, secondo le modalità
previste dalla presente legge, in armonia con i principi della Costituzione ed a mezzo
dell'organo regionale costituito nei modi stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 2
1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 sono aggiunti i
seguenti due comma:
"I Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate durano in
carica trenta mesi.
Le disposizioni di cui al comma precedente ha effetto dalla prossima
legislatura regionale".
Art. 3
(Comitato regionale per gli atti delle Unità Sanitarie Locali)
1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22 è sostituito dal
seguente:
"Per l'esame degli atti delle Unità Sanitarie Locali, il Comitato
regionale di controllo è integrato, ai sensi del l'art.24 della legge regionale 2 giugno
1980, n. 18, da due esperti in materia sanitaria, uno effettivo ed uno supplente,
designati dal Consiglio regionale nonché da un rappresentante del Ministero del Tesoro.
Il Comitato trasmette alla Giunta regionale copia degli atti di annullamento e
delle relative deliberazioni nonché una relazione semestrale sull'attività delle Unità
Sanitarie Locali".
Art. 4
1. All'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 22 è aggiunto il seguente
terzo comma:
"La documentazione deve comprendere, oltre alla deliberazione ed ai
relativi allegati, una relazione, redatta dal segretario o da altro funzionario
dell'ufficio di segreteria, nella quale siano prospettati i rilievi di legittimità o di
merito anche in relazione a precedenti determinazioni dell'organo di controllo su
argomenti analoghi; la relazione deve essere conservata negli atti del procedimento".
Art. 5
1. All'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, 1' comma,
lettera b) le parole "enti ospedalieri regionali o provinciali" sono sostituite
con le seguenti: "Unità Sanitarie Locali della regione".
2. Al medesimo articolo 24, comma 1' la lettera d) e le parole: "Consigli
di valle o Comunità montane di cui facciano parte le province" sono soppresse e la
lettera e) viene modificata in lettera d).
Art. 6
1. All'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, 1' comma sono
soppresse le parole "enti ospedalieri zonali" contenute nella lettera c) nonché
le parole "Consigli di valle o" e "del Consiglio di valle o" contenute
rispettivamente nel primo, secondo ed ultimo rigo della lettera d) del medesimo primo
comma. Le lettere d), e) ed f) di detto artico lo vengono modificate rispettivamente in
lettere c), d) ed e).
Art. 7
1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22 sono aggiunti i
seguenti:
Art. 25/bis
(Atti non soggetti a controllo preventivo)
Non sono soggetti a controllo preventivo e diventano esecutivi dalla data di
adozione, purché sia integralmente osservato il disposto di cui al successivo articolo 25
ter:
a) gli atti privi di contenuto dispositivo;
b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di
legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali,
già esecutivi a norma di legge;
d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni in atti
sottoposti a controllo e resi già esecutivi assunti in via d'urgenza o per delega da
altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;
e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti
spesa;
f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano
contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori
oneri finanziari;
g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato o norma di
legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari.
Art. 25/ter
(Elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo)
L'elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo ai sensi del precedente
articolo 25 bis deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito
all'ente per ricevuta, entro otto giorni dall'adozione dei relativi atti.
L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni,
nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni costituiscono atto di
esecuzione, conferma o ratifica.
Entro il termine perentorio di dieci giorni del ricevimento dell'elenco,
l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono
comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.
Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora
disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è
tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato
ritenuto assoggettabile a controllo, in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà
essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma
o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere
confermativo o esecutivo o non dispositivo.
Art. 8
1. L'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito
dal seguente:
"Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni
degli enti indicati nei precedenti articoli 24 e 25, non rientranti nelle categorie di
atti di cui al precedente articolo 25 bis".
Art. 9
1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 22
le parole "dalla legge" sono sostituite con le parole "dalle leggi del lo
Stato".
Art. 10
1. L'articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito
dal seguente:
"Gli atti soggetti a controllo preventivo ai sensi dei precedenti articoli
26 e 27 pubblicati a norma delle vigenti disposizioni, devono essere trasmessi, entro
venti giorni dalla loro adozione, al Comitato regionale o alle sezioni de centrate, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, in triplice
esemplare autenticato, con l'attestazione per ciascuna del l'avvenuta pubblicazione e
corredate dalle eventuali opposizioni presentate dai cittadini.
Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia,
contenente l'indicazione dell'organo de liberante, del numero e della data dell'atto
nonché dell'oggetto del medesimo.
Una copia dell'elenco descrittivo e del l'atto vengono immediatamente
restituiti all'ente interessato, previa apposizione sui medesimi del timbro comprovante la
effettiva ricezione degli stessi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli adempimenti
istruttori".
Art. 11
1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è
inserito il seguente:
Art. 28/bis
(Regolarizzazione degli atti)
Quando l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità palesemente
formali o contenga errori materiali, il Presidente dell'organo di controllo, su proposta
del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per
l'esercizio del controllo.
Resta in ogni caso salvo il potere del collegio di richiedere, con
provvedimento formale, ai sensi e nei modi previsti dai successivi articoli 30, 31, 32, e
33, l'ulteriore istruzione della pratica, qualora non la ritenga ancora sufficientemente
istruita o quando l'ente interessato non abbia tempestivamente provveduto alle richieste
previste nel comma precedente.
Art. 12
1. L'articolo 30 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito
dal seguente:
"Le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sono
disposte dal Comitato o dalla Sezione competente con ordinanza succintamente motivata, che
va immediatamente comunicata all'ente.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli
elementi integrativi di giudizio entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Entro venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, l'organo di controllo può adottare le proprie definitive determinazioni.
Salvo che la richiesta riguardi l'invio di meri dati di fatto nella loro
oggettività - quali documenti, atti, notizie - i chiarimenti e gli elementi integrativi
di giudizio devono essere forniti dal medesimo organo deliberante".
Art. 13
1. Il secondo comma dell'art.31 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22,
è sostituito dal seguente:
"Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei
bilanci, salvo diverse disposizioni delle leggi dello Stato".
2. Il quarto comma del medesimo articolo 31 e così sostituito:
"In tal caso, qualora l'organo di controllo non si avvalga della facoltà
prevista dal comma terzo del precedente articolo 30, il nuovo termine decorre dalla data
di ricevimento dei predetti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio".
3. L'ultimo comma del medesimo articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dai commi precedenti,
la data di effettivo ricevimento degli atti, dei chiarimenti e degli elementi integrativi
di giudizio è quella del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del
timbro-data apposto dall'ufficio competente del Comitato di controllo o della sezione
decentrata, contestualmente alla consegna, sulla copia dell'atto da restituire
all'ente".
Art. 14
1. Al secondo comma dell'art.33 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22,
la parola "Consiglio" è sostituita con le seguenti "massimo organo
deliberativo".
Art. 15
1. L'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal
seguente:
"I provvedimenti dell'organo di controllo devono essere comunicati
all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o fonogramma che contenga il testo del
dispositivo di annullamento o di rinvio per riesame, nei termini previsti dalle leggi
dello Stato.
I motivi del provvedimento devono risultare dal processo verbale o dagli
allegati al processo verbale della adunanza nella quale è stato adottato; di tali atti
deve essere rilasciata copia agli enti interessati, qualora ne facciano richiesta.
I provvedimenti integrali di annullamento o di rinvio per riesame, contenenti
il dispositivo e la motivazione, devono essere spediti all'ente che ha emanato l'atto
immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla loro adozione.
Le procedure ed i termini di cui al precedente comma si applicano altresì alla
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.
I provvedimenti definitivi dell'organo di controllo sono pubblicati, per la
durata di cinque giorni, all'albo dell'ente a decorrere dal giorno successivo alla loro
ricezione e sono, a cura dello ente medesimo, immediatamente comunicati alle persone
direttamente interessate".
Art. 16
1. L'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito
dal seguente:
"L'atto soggetto a controllo ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27
diventa esecutivo:
a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 31, senza che il Comitato
o la Sezione ne abbia disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;
b) quando, prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 31,
il Comitato o la Sezione abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto
immune da vizi;
c) quando il provvedimento non venga comunicato nei termini e con le forme di
cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 35;
d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata
in sede di riesame.
Gli atti di cui al precedente articolo 25/bis divengono definitivamente
esecutivi quando non sia stata chiesta copia ai sensi del comma terzo dell'articolo
25/ter".
Art. 17
1. L'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito
dal seguente:
"Per specifiche ragioni d'urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di
legittimità a norma del precedente articolo 26 possono essere dichiarati, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante,
immediatamente esecutivi.
Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si
intendono decaduti ove non siano inviati al competente organo di controllo entro il
termine di otto giorni dalla loro adozione.
Gli atti delle Unità Sanitarie Locali non possono essere dichiarati immediata
mente esecutivi".
Art. 18
1. All'articolo 46 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, dopo l'ultimo
comma è inserito il seguente:
"In attesa della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, è
istituito presso l'assessorato regionale agli Enti Locali un ufficio di coordinamento
delle funzioni di controllo cui è demandato il compito:
a) di elaborare il massimario delle decisioni rilevanti del Comitato e delle
Sezioni;
b) di fornire consulenza giuridica agli Enti Locali che ne facciano richiesta
nelle materie di propria competenza anche delegata;
c) di proporre, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 47, la
indizione di conferenze periodiche con il Presidente del Comitato e delle sue Sezioni al
fine di dirimere contrasti tra pronunce e di ritrovare coerenti ed univoci decisioni su
punti di diritto controversi".
Art. 19
1. L'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22, è sostituito con il
seguente:
"Al fine di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di
indirizzo del l'attività di controllo, il Presidente del Comitato regionale di controllo,
sentiti i presidenti delle Sezioni decentrate, convoca, almeno due volte all'anno,
l'adunanza plenaria dei componenti effettivi e supplenti del Comitato e delle Sezioni,
della quale assume la presidenza.
L'adunanza plenaria esamina i criteri di interpretazione delle norme che
abbiano dato luogo a discordanti applicazioni e formula le osservazioni sull'attività di
controllo in ordine ai rilievi sollevati da membri del Comitato e delle Sezioni, da Enti
locali, da associazioni e da cittadini.
La convocazione dell'adunanza plenaria con l'indicazione dei punti all'ordine
del giorno è inviata al Presidente della Giunta regionale e ai Presidenti delle
Commissioni consiliari, i quali ne danno notizia ai propri commissari.
Le discussioni sugli argomenti trattati si concludono con una risoluzione che
viene presa con il voto palese dei partecipanti, siano essi effettivi o supplenti.
Alla predetta adunanza possono intervenire, senza partecipare alle votazioni,
il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e i consiglieri regionali".
Art. 20
1. Il primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.
22, è sostituito dai seguenti:
"Presso il Comitato e ciascuna Sezione è istituito un ufficio di
segreteria diretta da un funzionario della Regione nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge".
"La struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle
mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sullo
ordinamento degli uffici regionali".
"I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati
dal Comitato o dalla Sezione, sentiti i rappresentanti del personale".
"Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli
uffici regionali, la dotazione organica degli uffici di segreteria è provvisoriamente
determinata secondo l'allegata tabella "A".
"La Giunta regionale provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, ad assegnare ai singoli uffici il personale necessario a
raggiungere il contingente indicato nella predetta tabella".
"Il trasferimento dei dipendenti regionali assegnati agli uffici di
segreteria degli organi di controllo è disposto dalla Giunta regionale, sentiti i
rispettivi collegi, e con la contestuale assegnazione di altro dipendente di pari livello
funzionale".
Art. 21
1. I commi secondo e terzo dell'art.49 della legge regionale 27 dicembre 1973,
n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
"Il segretario è responsabile dell'organizzazione del funzionamento dei
servizi e dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo presidente.
In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro funzionario nominato
dal presidente della Giunta regionale.
"Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio
degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli
atti degli Enti Locali dandone contestuale ricevuta, sottoscrivere, le deliberazioni del
collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di
controllo".
Art. 22
1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sono
inseriti gli articoli seguenti:
Art. 50/bis
(Incompatibilità del personale)
I dipendenti regionali componenti degli organi degli enti di cui agli articoli
24 e 25 non possono essere assegnati al Comitato o alla Sezione competente per il
controllo degli atti degli enti stessi.
Art. 50/ter
(Conservazione degli atti)
Gli atti sottoposti al controllo ad eccezione dei regolamenti, dei bilanci,
degli statuti, degli strumenti urbanistici nonché di eventuali altri atti indicati dal
Consiglio regionale, sono trattenuti negli archivi del Comitato e delle Sezioni decentrate
per la durata minima di anni cinque, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al DPR
30 settembre 1963, n. 1409.
È consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo
di strumenti e procedure automatizzate.
Art. 23
(Abrogazioni di norme)
1. L'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22, è abrogato.