LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1984, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 - Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali ed ordinamento dell'organo regionale di controllo
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 marzo 1984, n.22)

 

Art. 1

(Esercizio delle funzioni di controllo)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da essa delegate o subdelegate, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, secondo le modalità previste dalla presente legge, in armonia con i principi della Costituzione ed a mezzo dell'organo regionale costituito nei modi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 2

1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 sono aggiunti i seguenti due comma:

"I Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate durano in carica trenta mesi.

Le disposizioni di cui al comma precedente ha effetto dalla prossima legislatura regionale".

Art. 3

(Comitato regionale per gli atti delle Unità Sanitarie Locali)

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22 è sostituito dal seguente:

"Per l'esame degli atti delle Unità Sanitarie Locali, il Comitato regionale di controllo è integrato, ai sensi del l'art.24 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, da due esperti in materia sanitaria, uno effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio regionale nonché da un rappresentante del Ministero del Tesoro.

Il Comitato trasmette alla Giunta regionale copia degli atti di annullamento e delle relative deliberazioni nonché una relazione semestrale sull'attività delle Unità Sanitarie Locali".

Art. 4

1. All'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 22 è aggiunto il seguente terzo comma:

"La documentazione deve comprendere, oltre alla deliberazione ed ai relativi allegati, una relazione, redatta dal segretario o da altro funzionario dell'ufficio di segreteria, nella quale siano prospettati i rilievi di legittimità o di merito anche in relazione a precedenti determinazioni dell'organo di controllo su argomenti analoghi; la relazione deve essere conservata negli atti del procedimento".

Art. 5

1. All'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, 1' comma, lettera b) le parole "enti ospedalieri regionali o provinciali" sono sostituite con le seguenti: "Unità Sanitarie Locali della regione".

2. Al medesimo articolo 24, comma 1' la lettera d) e le parole: "Consigli di valle o Comunità montane di cui facciano parte le province" sono soppresse e la lettera e) viene modificata in lettera d).

Art. 6

1. All'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, 1' comma sono soppresse le parole "enti ospedalieri zonali" contenute nella lettera c) nonché le parole "Consigli di valle o" e "del Consiglio di valle o" contenute rispettivamente nel primo, secondo ed ultimo rigo della lettera d) del medesimo primo comma. Le lettere d), e) ed f) di detto artico lo vengono modificate rispettivamente in lettere c), d) ed e).

 

Art. 7

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22 sono aggiunti i seguenti:

Art. 25/bis

(Atti non soggetti a controllo preventivo)

Non sono soggetti a controllo preventivo e diventano esecutivi dalla data di adozione, purché sia integralmente osservato il disposto di cui al successivo articolo 25 ter:

a) gli atti privi di contenuto dispositivo;

b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;

d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni in atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;

f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari;

g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato o norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 25/ter

(Elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo)

L'elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo ai sensi del precedente articolo 25 bis deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro otto giorni dall'adozione dei relativi atti.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di dieci giorni del ricevimento dell'elenco, l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo, in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 8

1. L'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti indicati nei precedenti articoli 24 e 25, non rientranti nelle categorie di atti di cui al precedente articolo 25 bis".

Art. 9

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 22 le parole "dalla legge" sono sostituite con le parole "dalle leggi del lo Stato".

Art. 10

1. L'articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Gli atti soggetti a controllo preventivo ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27 pubblicati a norma delle vigenti disposizioni, devono essere trasmessi, entro venti giorni dalla loro adozione, al Comitato regionale o alle sezioni de centrate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, in triplice esemplare autenticato, con l'attestazione per ciascuna del l'avvenuta pubblicazione e corredate dalle eventuali opposizioni presentate dai cittadini.

Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo de liberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto del medesimo.

Una copia dell'elenco descrittivo e del l'atto vengono immediatamente restituiti all'ente interessato, previa apposizione sui medesimi del timbro comprovante la effettiva ricezione degli stessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli adempimenti istruttori".

Art. 11

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è inserito il seguente:

Art. 28/bis

(Regolarizzazione degli atti)

Quando l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità palesemente formali o contenga errori materiali, il Presidente dell'organo di controllo, su proposta del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

Resta in ogni caso salvo il potere del collegio di richiedere, con provvedimento formale, ai sensi e nei modi previsti dai successivi articoli 30, 31, 32, e 33, l'ulteriore istruzione della pratica, qualora non la ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l'ente interessato non abbia tempestivamente provveduto alle richieste previste nel comma precedente.

Art. 12

1. L'articolo 30 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sono disposte dal Comitato o dalla Sezione competente con ordinanza succintamente motivata, che va immediatamente comunicata all'ente.

Gli enti sono tenuti a trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Entro venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'organo di controllo può adottare le proprie definitive determinazioni.

Salvo che la richiesta riguardi l'invio di meri dati di fatto nella loro oggettività - quali documenti, atti, notizie - i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono essere forniti dal medesimo organo deliberante".

Art. 13

1. Il secondo comma dell'art.31 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22, è sostituito dal seguente:

"Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci, salvo diverse disposizioni delle leggi dello Stato".

2. Il quarto comma del medesimo articolo 31 e così sostituito:

"In tal caso, qualora l'organo di controllo non si avvalga della facoltà prevista dal comma terzo del precedente articolo 30, il nuovo termine decorre dalla data di ricevimento dei predetti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio".

3. L'ultimo comma del medesimo articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dai commi precedenti, la data di effettivo ricevimento degli atti, dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio è quella del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto dall'ufficio competente del Comitato di controllo o della sezione decentrata, contestualmente alla consegna, sulla copia dell'atto da restituire all'ente".

Art. 14

1. Al secondo comma dell'art.33 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, la parola "Consiglio" è sostituita con le seguenti "massimo organo deliberativo".

Art. 15

1. L'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti dell'organo di controllo devono essere comunicati all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o fonogramma che contenga il testo del dispositivo di annullamento o di rinvio per riesame, nei termini previsti dalle leggi dello Stato.

I motivi del provvedimento devono risultare dal processo verbale o dagli allegati al processo verbale della adunanza nella quale è stato adottato; di tali atti deve essere rilasciata copia agli enti interessati, qualora ne facciano richiesta.

I provvedimenti integrali di annullamento o di rinvio per riesame, contenenti il dispositivo e la motivazione, devono essere spediti all'ente che ha emanato l'atto immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla loro adozione.

Le procedure ed i termini di cui al precedente comma si applicano altresì alla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

I provvedimenti definitivi dell'organo di controllo sono pubblicati, per la durata di cinque giorni, all'albo dell'ente a decorrere dal giorno successivo alla loro ricezione e sono, a cura dello ente medesimo, immediatamente comunicati alle persone direttamente interessate".

Art. 16

1. L'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

"L'atto soggetto a controllo ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27 diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 31, senza che il Comitato o la Sezione ne abbia disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 31, il Comitato o la Sezione abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando il provvedimento non venga comunicato nei termini e con le forme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 35;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Gli atti di cui al precedente articolo 25/bis divengono definitivamente esecutivi quando non sia stata chiesta copia ai sensi del comma terzo dell'articolo 25/ter".

Art. 17

1. L'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Per specifiche ragioni d'urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità a norma del precedente articolo 26 possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano inviati al competente organo di controllo entro il termine di otto giorni dalla loro adozione.

Gli atti delle Unità Sanitarie Locali non possono essere dichiarati immediata mente esecutivi".

Art. 18

1. All'articolo 46 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

"In attesa della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, è istituito presso l'assessorato regionale agli Enti Locali un ufficio di coordinamento delle funzioni di controllo cui è demandato il compito:

a) di elaborare il massimario delle decisioni rilevanti del Comitato e delle Sezioni;

b) di fornire consulenza giuridica agli Enti Locali che ne facciano richiesta nelle materie di propria competenza anche delegata;

c) di proporre, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 47, la indizione di conferenze periodiche con il Presidente del Comitato e delle sue Sezioni al fine di dirimere contrasti tra pronunce e di ritrovare coerenti ed univoci decisioni su punti di diritto controversi".

Art. 19

1. L'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22, è sostituito con il seguente:

"Al fine di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di indirizzo del l'attività di controllo, il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentiti i presidenti delle Sezioni decentrate, convoca, almeno due volte all'anno, l'adunanza plenaria dei componenti effettivi e supplenti del Comitato e delle Sezioni, della quale assume la presidenza.

L'adunanza plenaria esamina i criteri di interpretazione delle norme che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni e formula le osservazioni sull'attività di controllo in ordine ai rilievi sollevati da membri del Comitato e delle Sezioni, da Enti locali, da associazioni e da cittadini.

La convocazione dell'adunanza plenaria con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno è inviata al Presidente della Giunta regionale e ai Presidenti delle Commissioni consiliari, i quali ne danno notizia ai propri commissari.

Le discussioni sugli argomenti trattati si concludono con una risoluzione che viene presa con il voto palese dei partecipanti, siano essi effettivi o supplenti.

Alla predetta adunanza possono intervenire, senza partecipare alle votazioni, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e i consiglieri regionali".

Art. 20

1. Il primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dai seguenti:

"Presso il Comitato e ciascuna Sezione è istituito un ufficio di segreteria diretta da un funzionario della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge".

"La struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sullo ordinamento degli uffici regionali".

"I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal Comitato o dalla Sezione, sentiti i rappresentanti del personale".

"Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali, la dotazione organica degli uffici di segreteria è provvisoriamente determinata secondo l'allegata tabella "A".

"La Giunta regionale provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad assegnare ai singoli uffici il personale necessario a raggiungere il contingente indicato nella predetta tabella".

"Il trasferimento dei dipendenti regionali assegnati agli uffici di segreteria degli organi di controllo è disposto dalla Giunta regionale, sentiti i rispettivi collegi, e con la contestuale assegnazione di altro dipendente di pari livello funzionale".

Art. 21

1. I commi secondo e terzo dell'art.49 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

"Il segretario è responsabile dell'organizzazione del funzionamento dei servizi e dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo presidente.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro funzionario nominato dal presidente della Giunta regionale.

"Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti Locali dandone contestuale ricevuta, sottoscrivere, le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo".

 

Art. 22

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sono inseriti gli articoli seguenti:

Art. 50/bis

(Incompatibilità del personale)

I dipendenti regionali componenti degli organi degli enti di cui agli articoli 24 e 25 non possono essere assegnati al Comitato o alla Sezione competente per il controllo degli atti degli enti stessi.

Art. 50/ter

(Conservazione degli atti)

Gli atti sottoposti al controllo ad eccezione dei regolamenti, dei bilanci, degli statuti, degli strumenti urbanistici nonché di eventuali altri atti indicati dal Consiglio regionale, sono trattenuti negli archivi del Comitato e delle Sezioni decentrate per la durata minima di anni cinque, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

È consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo di strumenti e procedure automatizzate.

Art. 23

(Abrogazioni di norme)

1. L'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1973, n.22, è abrogato.