LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 1983, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979,
n. 4 e 6 agosto 1981, n. 14.
(Pubb. in Boll.Uff. 4 novembre 1983, n. 68)
Art. 1
1. L'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, come modificato dall'art. 3
della legge regionale 6 agosto 1981, n. 14 è sostituito dal seguente:
2. "Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo il contributo di cui
all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 2, aumentato come segue:
- la misura di cui al primo comma del citato articolo 1 è aumentata a lire 380 mila
mensili;
- la misura di cui al secondo comma dello stesso art. 1 è aumentata a lire 250.000
mensili.
3. L'aumento di cui al precedente comma decorre dal 1 gennaio 1983".
Art. 2
1. L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1981, n.14 è sostituito dal seguente:
2. "All'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, le parole nella misura
di lire 200 mila mensili maggiorata di lire 10 mila per ciascun componente il gruppo"
sono sostituite con le parole "nella misura di lire 380.000 mensili maggiorata di
lire 25.000 per ciascun componente il gruppo, con decorrenza dal 1 gennaio 1983".
Art. 3
1. Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'accertamento della effettiva
utilizzazione dei contributi di cui alla legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle stesse norme di legge e dai
criteri di cui al comma successivo.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale provvederà a fissare specifici criteri circa i tempi e le modalità
di erogazione delle spese sostenibili dai gruppi consiliari e a determinare le forme della
rendicontazione annuale.
Art. 4
1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per
l'anno 1983 in lire 37.920.000, si fa fronte con le entrate spettanti alla Regione ai
sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità previste dall'apposito capitolo
1001105 del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.
3. Per gli anni successivi, la spesa complessiva sarà determinata con la legge di
approvazione del bilancio.